Consiglio di Stato sulla natura pubblica della r.a.i. s.p.a.

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  1. avv76
     
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    segnalo questa interessante (almeno secondo me) sentenza del Consiglio di Stato che riconosce alla R.A.I. s.p.a. natura pubblica, con conseguente giurisdizione del G.A. in materia concorsuale (con applicazione dell'art. 7 c.p.a.), ed il riconoscimento del doveroso assoggettamento di RAI S.p.a. ai principi del procedimento amministrativo in sede di reclutamento del personale e conferimento degli incarichi, desumibile dall’art. 18, co. 2, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, laddove impone alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo l’adozione di criteri e modalità nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

    p.s. c'è un bel commento su uno degli ultimi numeri di guida al diritto (mi ricordo solo che è interessante ad oltre una settimana dalla lettura non ricordo più una parola del commento :woot: )

    CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - ORDINANZA 24 novembre 2010, n.5379


    MASSIMA1. La natura pubblica non può essere esclusa con riguardo ad organismi i quali, pur presentando forma societaria, siano sottoposti ad una disciplina derogatoria rispetto a quella codicistica e sintomatica della strumentalità rispetto al conseguimento di finalità pubblicistiche, oltre che, ancor più significativamente, dell’attrazione in orbita pubblicistica.

    2. La natura pubblica della RAI S.p.a. è suffragata da numerosi elementi che attestano tanto la strumentalità della stessa rispetto al conseguimento di finalità pubblicistiche, quanto la sua attrazione in orbita pubblicistica. Tra questi, risultano significative le circostanze costituite dalla prevista nomina di numerosi componenti del Consiglio di Amministrazione non già ad opera dal socio pubblico, ma dalla Commissione parlamentare di vigilanza, dalla indisponibilità dello scopo da perseguire, prefissato con atto normativo, dalla destinazione alla copertura dei costi del servizio dalla stessa gestito di un canone di abbonamento, avente natura di imposta

    CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - ORDINANZA 24 novembre 2010, n.5379 - Pres. Severini – est. Garofoli
    ORDINANZA

    sul ricorso numero di registro generale 9197 del 2010, proposto da:
    Giorgia F., rappresentata e difesa dagli avv. Gianfrancesco Fidone e Alberto Linguiti, con domicilio eletto presso Alberto Linguiti in Roma, viale G. Mazzini 55;

    contro
    Rai Radiotelevisione Italiana Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Pace, con domicilio eletto presso Alessandro Pace in Roma, piazza delle Muse 8;

    per la riforma
    dell' ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 04663/2010, resa tra le parti, concernente dell' ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 04663/2010, resa tra le parti, concernente SELEZIONE RISERVATA AI GIORNALISTI PROFESSIONISTI DA UTILIZZARE CON CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO - MCP

    Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rai Radiotelevisione Italiana Spa;
    Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
    Viste le memorie difensive;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti gli avvocati Fidone, Linguiti e Pace;
    Rilevato che merita accoglimento l’appello cautelare;
    considerato, sulla scorta di una delibazione propria della presente fase, che il ricorso è assistito dal necessario fumus;

    osservato, invero, nel definire la questione relativa alla individuazione del giudice destinato a conoscere la controversia azionata con la contestazione degli atti adottati da RAI S.p.a. in seno alla procedura dalla stessa indetta per la selezione di giornalisti professionisti da utilizzare, in qualità di redattori ordinari, nelle redazioni giornalistiche regionali, che:

    l’art. 7, C.p.a., dopo aver disposto, al comma 1, che “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi” (oltre che, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni), dispone, al comma 2, che “per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono” anche, da un lato, “i soggetti ad esse equiparati”, dall’altro, i soggetti “comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo”;

    quanto alla possibilità di considerare RAI S.p.a. soggetto “equiparato” alla pubblica amministrazione in senso classico, giova considerare che, come già osservato dalla Sezione (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, n. 1478/98; sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1206), la veste societaria è neutra non essendo quindi di per sé incompatibile con il riconoscimento della natura di ente pubblico;

    la natura pubblica, pertanto, non può essere esclusa con riguardo ad organismi i quali, pur presentando forma societaria, siano sottoposti ad una disciplina derogatoria rispetto a quella codicistica e sintomatica della strumentalità rispetto al conseguimento di finalità pubblicistiche, oltre che, ancor più significativamente, dell’attrazione in orbita pubblicistica;

    quanto a RAI S.p.a., numerosi sono gli elementi che attestano tanto la strumentalità della stessa rispetto al conseguimento di finalità pubblicistiche, quanto la sua attrazione in orbita pubblicistica;

    tra questi, paiono al Collegio oltre modo significative le circostanze costituite dalla prevista nomina di numerosi componenti del Consiglio di Amministrazione non già ad opera dal socio pubblico, ma dalla Commissione parlamentare di vigilanza, dalla indisponibilità dello scopo da perseguire, prefissato con atto normativo, dalla destinazione alla copertura dei costi del servizio dalla stessa gestito di un canone di abbonamento, avente natura di imposta;

    la stessa Cassazione, ancorché al diverso fine di definire la questione relativa alla qualificabilità come erariale del danno cagionatole dai suoi agenti, ha di recente sostenuto che si tratti di ente sostanzialmente assimilabile ad una amministrazione pubblica (Sez. un., 22 dicembre 2009, n. 27092);

    a tale esito le Sezioni unite sono pervenute valorizzando una pluralità di indici sintomatici dell’attrazione in orbita pubblicistica di RAI S.p.a., tra cui la sua designazione direttamente ad opera della legge quale concessionaria dell'essenziale servizio pubblico radiotelevisivo, svolto nell'interesse generale della collettività nazionale per assicurare il pluralismo, la democraticità e l'imparzialità dell'informazione; la sua sottoposizione a penetranti poteri di vigilanza da parte di un'apposita commissione parlamentare, espressione dello Stato- comunità; la destinazione alla copertura dei costi del servizio dalla stessa gestito, di un canone di abbonamento, avente natura di imposta e gravante su tutti i detentori di apparecchi di ricezione di trasmissioni radiofoniche e televisive, che è riscosso e le viene versato dall'Agenzia delle Entrate; la sua sottoposizione al controllo della Corte dei Conti;

    peraltro, anche a voler prescindere dal tema della qualificabilità di RAI S.p.a. quale ente pubblico, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia portata al vaglio del Collegio va ritenuta in applicazione dell’inciso finale del citato art. 7, comma 2, C.p.a., secondo cui “per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono”, in uno ai “soggetti ad esse equiparati”, anche i soggetti “comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo”;

    il doveroso assoggettamento di RAI S.p.a. ai principi del procedimento amministrativo in sede di reclutamento del personale e conferimento degli incarichi è desumibile dall’art. 18, co. 2, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, laddove impone alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo l’adozione di criteri e modalità nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità;

    ritenuto, quanto, al merito della vicenda contenziosa, che non appare priva di fondatezza la dedotta irragionevolezza del limite di tipo territoriale frapposto alla partecipazione alla procedura selettiva;

    si tratta di limite confliggente con il principio eguaglianza, in assenza di una ragionevole giustificazione, allo stato non rilevabile nel caso di specie;

    considerato che è certo meritevole di apprezzamento il periculum prospettato dalla ricorrente;
    P.Q.M.
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai fini della partecipazione della ricorrente alla procedura selettiva.
    Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

     
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    A fini di studio per inquadrare rapidamente la problematica sottoposta dalla sentenza che ci ha presentato avv76, vi accludo il link di una scheda sui criteri di individuazione di un ente pubblico.

    www.ildirittoamministrativo.net/gli-enti-pubblici.htm

    Collego questo link

    https://sarannogiuristi.forumfree.it/?t=53436711

    Edited by pitt bull - 22/1/2011, 14:37
     
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1 replies since 18/1/2011, 09:45   273 views
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