Torrente-Schlesinger: Art. 1374 c.c., usi normativi o negoziali?

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    Gentili utenti del Forum, mi chiedo come mai il Manuale di diritto privato dei due Autori di cui al titolo, in chiusura del paragrafo sulla consuetudine cm fonte del diritto (pag. 34 nuova ediz.) affermi che gli usi ex art. 1374 c.c. sono usi negoziali assieme a quelli ex art. 1340 c.c. Se gli usi negoziali sn già previsti da quest'ultima norma la prima nn finisce cosi x essere un doppione della seconda? Preso cosi dal dubbio infatti ho consultato diversi contributi sul punto e ognuno di essi parla degli usi ex art. 1374 come esempio pacifico di usi "normativi", circoscrivendo gli usi "negoziali" (o contrattuali) alle sole clausole d'uso (1340 c.c.)

    *alle sole clausole d'uso (1340 c.c.) senza far menzione alcuna di questa diversa tesi dei due Autori
     
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    Se vuoi approfondire la questione, ancora dibattuta quantomeno in dottrina, vedi per qualche primo utile riferimento il commento all'art. 1340 cod. civ. del Commentario breve al codice civile (a cura di Cian- Trabucchi),2014.

    Secondo Massimo Franzoni (Commentario- Il codice civile, a cura di Pietro Schlesingher, artt. 1374-1381, Giuffrè), "la questione non può dirsi risolta, dal momento che strutturalmente gli uni e gli altri non paiono formarsi in modo diverso e non c'è alcun criterio strutturale che garantisca con piena soddisfazione una loro differente catalogazione" (pag.66)...."E' questa la ragione per la quale buona parte degli interpreti, specie quelli di passate generazioni, hanno unificato nella categoria degli usi normativi,anche quelli dell'art. 1340 c.c." (pag. 67).

    C. Massimo Bianca (Diritto Civile, Il contratto) - che pur segue la tua opinione critica - sottolinea come significativamente neppure le raccolte ufficiali distinguano tra gli uni e gli altri e come la stessa giurisprudenza, pur tenendo ferma la distinzione di principio fra usi negoziali e usi normativi contrattuali, giunga spesso ad accomunarli.

    Buon lavoro
     
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    CITAZIONE (stracassòn @ 18/8/2023, 17:57) 
    Se vuoi approfondire la questione, ancora dibattuta quantomeno in dottrina, vedi per qualche primo utile riferimento il commento all'art. 1340 cod. civ. del Commentario breve al codice civile (a cura di Cian- Trabucchi),2014.

    Secondo Massimo Franzoni (Commentario- Il codice civile, a cura di Pietro Schlesingher, artt. 1374-1381, Giuffrè), "la questione non può dirsi risolta, dal momento che strutturalmente gli uni e gli altri non paiono formarsi in modo diverso e non c'è alcun criterio strutturale che garantisca con piena soddisfazione una loro differente catalogazione" (pag.66)...."E' questa la ragione per la quale buona parte degli interpreti, specie quelli di passate generazioni, hanno unificato nella categoria degli usi normativi,anche quelli dell'art. 1340 c.c." (pag. 67).

    C. Massimo Bianca (Diritto Civile, Il contratto) - che pur segue la tua opinione critica - sottolinea come significativamente neppure le raccolte ufficiali distinguano tra gli uni e gli altri e come la stessa giurisprudenza, pur tenendo ferma la distinzione di principio fra usi negoziali e usi normativi contrattuali, giunga spesso ad accomunarli.

    Buon lavoro

    Quindi a tuo avviso non sbagliano Torrente e Schlesinger nel qualificare gli usi ex art. 1374 come usi "negoziali", ho capito bene?
     
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    - non ho alcun mio personale "avviso" sulla questione e - se pure ne avessi uno - non conterebbe nulla

    - in diritto, come sai, quel che vale è la giurisprudenza (soprattutto se hai da discutere della questione in tribunale) ed, invece, la dottrina (soprattutto se sei all'università, davanti ad un professore oppure, in tribunale se ti fa comodo, per arrampicarti sugli specchi di una parete specchiata)

    - come avrai già capito, sulle questioni in diritto quasi sempre val la pena conoscere e seguire la giurisprudenza e la dottrina prevalenti (sempre che siano d'accordo: altrimenti...ritorna al punto precedente)

    - in questo momento mi pare di capire che, sullo specifico punto da te sollevato, la tesi dei valentissimi Torrente e Schlesingher sia divenuta ormai minoritaria sia in dottrina che in giurisprudenza (e, purtroppo, entrambi non ci sarebbero nemmeno più per sostenerla)

    - se vuoi approfondire maggiormente la questione, in particolare per quel che riguarda il tempo passato, vedi l'ampio excursus di Nicola Distaso, I contratti in generale, vol. terzo, UTET, 1980, pagg. 1668 e segg., ove le tesi elencate in materia son ben tre:

    1) quella del Torrente (che hai trovato espressa nel Manualone Torrente- Schlesingher), iniziata da Mossa e seguita da Oppo, Fragali, Betti, Mirabelli, etc;

    2) quella da te suggerita, proposta a suo tempo dall'Asquini, e seguita da De Martini, Trabucchi, Pavone La Rosa, Messineo, Gazzoni, Galgano, Diener, etc.; e

    3) quella di Genovese, seguita da Formiggini, Cataudella , Dalmartello, che condivide con la seconda tesi la negazione del carattere normativo degli usi che generano clausole: quindi, le clausole d'uso (art.1340 c.c.) non possono identificarsi con gli usi normativi, già regolati dall'art. 1374. Ma che si differenzia dalla seconda, ritenendo che gli usi di cui all'art. 1340 debbano essere "frutto di una abitudine negoziale, formatasi durante una prolungata relazione di affari del medesimo genere intervenuta fra i medesimi contraenti. Il loro inserimento nel contratto non ha fondamento soggettivo (la volontà presunta delle parti),ma oggettivo, legale" (così Genovese). Pertanto, secondo quest'ultimo orientamento, gli usi verrebbero ridotti ad una prassi INDIVIDUALE, e NON a pratiche GENERALI, di una collettività, proprie cioè di determinati ambienti o di determinati mercati (come, invece, son intesi dall'Asquini & C.).



     
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