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- il quesito è incompleto: necessiterebbe di alcuni chiarimenti e di qualche precisazione preliminare: cosa significa, ad es., la madre abitava nella casa con 1/1 di diritto di abitazione? oppure che >i 3 figli hanno il 60% della casa dopo una mediazione?
- provo, comunque, a rispondere evidenziando (anche in maniera implicita) alcuni aspetti critici
- immagino che il diritto di abitazione di cui scrivi (come quello di uso dei mobili della casa) sia quello che l'art. 540,secondo comma, cod. civ. riserva al coniuge legittimario alla morte dell'altro coniuge, proprietario dell'immobile in via esclusiva (oppure in comunione con il coniuge superstite: qui il 40% dell'immobile a chi spetta? anche a terzi che non c'entrano nulla con l'eredità?)
- immagino, altresì, che i figli NON convivano più con la mamma: ciò perchè, altrimenti, potrebbero coabitare anch'essi nella medesima casa: la famiglia della mamma oggi da chi è composta?
- il diritto di abitazione disposto dall'art. 540, secondo comma, viene qualificato come diritto reale di godimento in re aliena e, quindi, i figli non possono entrare in casa quando vogliono, ma solo dietro consenso della madre, magari previo preavviso, al fine di verificare lo stato dell'immobile od il compimento di abusi
- i diritti di cui all'art. 540 vengono attribuiti a titolo di legato ex lege, con acquisto immediato da parte del coniuge superstite e senza necessità di sua accettazione
- alla madre compete la manutenzione ordinaria, non quella straordinaria che spetta ai proprietari
- se la mamma è anche proprietaria, la manutenzione straordinaria le competerà nei limiti della sua quota di proprietà
- i diritti di cui all'art. 540 non possono essere estinti per prescrizione ventennale (non uso) o per abuso, dato che l'unica causa di estinzione per gli stessi è la morte di chi ne gode
- l'art. 1024 cod. civ., applicabile al diritto di abitazione di cui all'art. 540 cod. civ., stabilisce il divieto sia della cessione come pure della locazione, atteso il carattere personale e diretto di tale diritto: cd. intuitu personae
- anche se il diritto di cui all'art. 540 è incedibile, poichè la norma non sarebbe di ordine pubblico, sembrerebbe possibile una cessione anomala consistente nella rinuncia da parte della mamma al diritto di abitazione e nella ricostituzione contestuale ad opera dei proprietari: anche il coniuge sopravvissuto potrà così cedere o locare ad un terzo i diritti di cui gode sulla casa familiare, col consenso dell'erede o del legatario della stessa (così Tagliaferri, Trattato dei diritti reali (a cura di Gambaro e Morelli), vol. 2, Giuffrè, 2011, pag.211, il quale cita nella nota n.114 a favore di questa tesi più liberale Corte Cass. 31 luglio 1989 n.3565 e Corte Cass. 13 settembre 1963 n. 2502: vedi più recentemente anche Corte Cass. 02 marzo 2006 n.4599 e, più in là nel tempo, Corte Cass. 10 marzo 1964 n.518)
- per procedere occorrerà l'assistenza di un notaio per l' atto di rinunzia (da trascrivere nei registri della Conservatoria dei registri immobiliari), oppure, forse, si potrebbe procedere, come alternativa ancora da verificare, con il - solo - contratto di locazione, stipulato in via congiunta dalla titolare del diritto reale e da tutti i proprietari
- il canone sarà stabilito tra le parti che potranno fare riferimento al mercato della zona per simili abitazioni oppure chiedendo indicazioni ad agenzie immobiliari o ad enti di assistenza di inquilini e proprietari
Edited by stracassòn - 12/8/2022, 20:03
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