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Debito tfr tra societa concedente e affittuaria
scusate ho un debito tfr con una società , il rapporto di lavoro è finito da tempo;
pero adesso la società in questione come cedente ha ceduto in affitto un ramo d'azienda (quasi tutto) ad un altra società;
la domanda che voglio fare io
ma io posso chiedere il credito che vanto alla nuova società affittuaria (la nuova)
Grazie
nb.: ho visto la sentenza della cassazionen Cass. n. 73/23003,) no so se fa al caso mio. -
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la questione è complessa
per aiutarti a rispondere, devo capire e chiarire meglio la vicenda: in particolare, non ho capito se il credito/debito è in essere tra le società (ad es. tra la società concedente e la prima affittuaria oppure tra la società prima affittuaria e la seconda e nuova affittuaria) (PRIMA IPOTESI)
oppure (SECONDA IPOTESI) se tu (od il tuo cliente) hai/ha lavorato alle dipendenze di una società che aveva assunto in affitto l'azienda dalla società concedente ed è rimasto impagato il credito del lavoratore da TFR
detto altrimenti, la questione verte tra le società oppure tra l'ex dipendente e la/le società?
in ogni caso l'azienda, poi, sarà stata restituita (retrocessa) alla società concedente, che ora l'ha riaffittata (almeno in parte) ad una terza e nuova società
confermami a quale delle due ipotesi ti riferisci e se le cose son andate così
i riferimenti della sentenza di Cassazione sopra riportati non sono corretti. -
.la questione è complessa
per aiutarti a rispondere, devo capire e chiarire meglio la vicenda: in particolare, non ho capito se il credito/debito è in essere tra le società (ad es. tra la società concedente e la prima affittuaria oppure tra la società prima affittuaria e la seconda e nuova affittuaria) (PRIMA IPOTESI)
oppure (SECONDA IPOTESI) se tu (od il tuo cliente) hai/ha lavorato alle dipendenze di una società che aveva assunto in affitto l'azienda dalla società concedente ed è rimasto impagato il credito del lavoratore da TFR
detto altrimenti, la questione verte tra le società oppure tra l'ex dipendente e la/le società?
in ogni caso l'azienda, poi, sarà stata restituita (retrocessa) alla società concedente, che ora l'ha riaffittata (almeno in parte) ad una terza e nuova società
confermami a quale delle due ipotesi ti riferisci e se le cose son andate così
i riferimenti della sentenza di Cassazione sopra riportati non sono corretti
allora io sono un ex dipendente della società concedente
e non della società che ha preso l'atto di fitto
e non ancora mi è stato pagato il tfr (dalla società concedente)
e da come ho capito la società cedete non ha piu portafoglio lavori ed entrate
e quindi mi volevo rivalere sulla societa che ha acquisito il ramo d'azienda
percio ho citato la cassazione, perche mi sembra fa proprio al caso mio
che dici?. -
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per capire
tu eri un dipendente della società concedente
poi, cosa è successo?
sei stato trasferito alla (prima) società affittuaria assieme ed in virtù del contratto di affitto d'azienda?
oppure - prima che questa prendesse l'azienda in affitto - sei stato licenziato dalla società concedente e,quindi, non sei mai passato in forze alla (prima) società affittuaria?
fai attenzione: prima parli di affitto e poi parli di acquisizione del ramo d'azienda (ossia vendita, cessione): son due situazioni differenti
scusa se mi ripeto, ma i riferimenti alla sentenza di Cassazione sono sbagliati: quei dati lì non corrispondono a nessuna sentenza: controlla bene. -
.per capire
tu eri un dipendente della società concedente
poi, cosa è successo?
sei stato trasferito alla (prima) società affittuaria assieme ed in virtù del contratto di affitto d'azienda?
oppure - prima che questa prendesse l'azienda in affitto - sei stato licenziato dalla società concedente e,quindi, non sei mai passato in forze alla (prima) società affittuaria?
fai attenzione: prima parli di affitto e poi parli di acquisizione del ramo d'azienda (ossia vendita, cessione): son due situazioni differenti
scusa se mi ripeto, ma i riferimenti alla sentenza di Cassazione sono sbagliati: quei dati lì non corrispondono a nessuna sentenza: controlla bene
e' stato fatto un fitto di ramo d'azienda
io ero dipendente della cedente
me ne sono andato via per , dimissioni giusta causa
adesso il tfr e stipendi vecchi li posso chiedere a quella nuova subentrata ^. -
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come ti anticipavo, la questione è complessa e anche un piccolo dettaglio può far pendere la bilancia da una parte oppure dall'altra
il trasferimento d'azienda tra due imprenditori - sia esso causato da una compravendita oppure da un affitto dell'azienda - NON costituisce di per sè motivo di licenziamento
l'art. 2112 cod. civ. stabilisce ,infatti, che il rapporto di lavoro del dipendente già in essere col trasferente continua col nuovo datore di lavoro ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano
naturalmente, questa è la regola generale, che soffre però alcune eccezioni- limitazioni, e ciò in presenza di ben determinate situazioni
le eccezioni/limitazioni possono riguardare, ad es., il fatto che - in quel caso specifico - è stata trasferita solo una parte, una quota (un ramo) dell'azienda e, quindi , il trasferimento (e la continuazione del rapporto col nuovo imprenditore) può riguardare solo i lavoratori addetti a quel particolare ramo d'azienda , non quindi tutti i dipendenti dell'azienda (che non è stata completamente trasferita)
in questo caso, gli altri dipendenti restano in capo alla vecchia società
l'altra ipotesi di eccezione-limitazione alla regola generale di cui all'art. 2112 cod. civ. riguarda ovviamente la sussistenza - o meno - del rapporto di lavoro al momento in cui è stato operato il trasferimento dell'azienda
detto altrimenti, solo coloro che avevano in corso/in essere il rapporto di lavoro nel momento del trasferimento si possono avvalere delle tutele previste dall'art. 2112 cod. civ.
a questo proposito, scrivi che non sei stato licenziato dall'impresa trasferente, ma che tu stesso ti sei dimesso per giusta causa dall'impresa trasferente
e, se ho ben capito, ciò è avvenuto PRIMA che venisse operato il trasferimento d'azienda
aggiungo che, di solito, (salvo verifiche circa il contratto collettivo di lavoro applicabile al caso specifico), la ricorrenza di una giusta causa ha effetti immediati, cioè è senza preavviso: il rapporto di lavoro viene troncato subito
quindi, (e salvi tutti i maggiori approfondimenti del caso e delle sue specificità) se il tuo rapporto di lavoro col primo datore si è esaurito con effetto immediato ed in epoca anteriore al trasferimento/affitto al terzo imprenditore, secondo me non puoi vantare diritti e crediti nei confronti della società subentrante, con cui non hai mai intrattenuto alcun rapporto
ripeto, un diverso dettaglio può - da solo - far cambiare la situazione e la risposta. -
.come ti anticipavo, la questione è complessa e anche un piccolo dettaglio può far pendere la bilancia da una parte oppure dall'altra
il trasferimento d'azienda tra due imprenditori - sia esso causato da una compravendita oppure da un affitto dell'azienda - NON costituisce di per sè motivo di licenziamento
l'art. 2112 cod. civ. stabilisce ,infatti, che il rapporto di lavoro del dipendente già in essere col trasferente continua col nuovo datore di lavoro ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano
naturalmente, questa è la regola generale, che soffre però alcune eccezioni- limitazioni, e ciò in presenza di ben determinate situazioni
le eccezioni/limitazioni possono riguardare, ad es., il fatto che - in quel caso specifico - è stata trasferita solo una parte, una quota (un ramo) dell'azienda e, quindi , il trasferimento (e la continuazione del rapporto col nuovo imprenditore) può riguardare solo i lavoratori addetti a quel particolare ramo d'azienda , non quindi tutti i dipendenti dell'azienda (che non è stata completamente trasferita)
in questo caso, gli altri dipendenti restano in capo alla vecchia società
l'altra ipotesi di eccezione-limitazione alla regola generale di cui all'art. 2112 cod. civ. riguarda ovviamente la sussistenza - o meno - del rapporto di lavoro al momento in cui è stato operato il trasferimento dell'azienda
detto altrimenti, solo coloro che avevano in corso/in essere il rapporto di lavoro nel momento del trasferimento si possono avvalere delle tutele previste dall'art. 2112 cod. civ.
a questo proposito, scrivi che non sei stato licenziato dall'impresa trasferente, ma che tu stesso ti sei dimesso per giusta causa dall'impresa trasferente
e, se ho ben capito, ciò è avvenuto PRIMA che venisse operato il trasferimento d'azienda
aggiungo che, di solito, (salvo verifiche circa il contratto collettivo di lavoro applicabile al caso specifico), la ricorrenza di una giusta causa ha effetti immediati, cioè è senza preavviso: il rapporto di lavoro viene troncato subito
quindi, (e salvi tutti i maggiori approfondimenti del caso e delle sue specificità) se il tuo rapporto di lavoro col primo datore si è esaurito con effetto immediato ed in epoca anteriore al trasferimento/affitto al terzo imprenditore, secondo me non puoi vantare diritti e crediti nei confronti della società subentrante, con cui non hai mai intrattenuto alcun rapporto
ripeto, un diverso dettaglio può - da solo - far cambiare la situazione e la risposta
Buongiorno e grazie
in merito a quello che tu dici
e cito
""" le eccezioni/limitazioni possono riguardare, ad es., il fatto che - in quel caso specifico - è stata trasferita solo una parte, una quota (un ramo) dell'azienda e, quindi , il trasferimento (e la continuazione del rapporto col nuovo imprenditore) può riguardare solo i lavoratori addetti a quel particolare ramo d'azienda , non quindi tutti i dipendenti dell'azienda (che non è stata completamente trasferita)"""
ti rispondo che è fatto il fitto di tutta l'azienda (quasi ma parliano del 96%)
Ritornando a me
io mi sono dimesso per giusta causa nella vecchia societa,
due anni fa'
di fitto non si parlava ancora;
e dopo due anni il tfr non mi è stato dato;
ho fatto solo pec e nessuna azione legale
allora mi chiedo
se la società cedente, ad horas non ha piu entrate perche ha affittato tutto
come mi fa a pagare???????????????????????
perciò ti ho citato la sentenza di cassazione
perché da quello che ho capito
fa proprio al mio caso
che mi potrei rivalere sulla nuova affittuaria
anche se con essa non ho mai avuto rapporti
ecco. -
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secondo me (ma mi posso senz'altro sbagliare), il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 cod. civ. presuppone la continuazione del rapporto di lavoro tra l'(ex) azienda ed il lavoratore al momento del trasferimento (affitto, cessione, etc.): ciò al fine di "passare" in capo alla società subentrante
la continuazione del rapporto di lavoro presuppone, a sua volta, la sussistenza di un rapporto di lavoro valido ed efficace al momento del trasferimento d'azienda o della parte d'azienda (cfr., così, Corte Cass. 1989 n. 515; Corte Cass. 1987 n.2697; Pretura Genova 04.07.1991, in Orientamenti giur. lavoro,1992,953)
i riferimenti di cui sopra li ho tratti da De Luca Tamajo- Mazzotta, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, 2013, sub art. 2112 cod. civ.,pag. 564
se hai una Cassazione a tuo favore, verificala bene e poi falla valere
potresti provare a scrivere all'affittuaria e vedere cosa ti rispondono
----------------
secondo me, se la tua ex società ha affittato ad altra impresa, incasserà un canone di affitto e con quello potrebbe pagare i creditori privilegiati, quali sono gli ex dipendenti
direi che potresti diffidare la tua ex impresa a pagare te prima di altri (terzi fornitori non privilegiati)
se continuano a non pagarti, previo esperimento della procedura conciliativa, chiedi ex artt. 413 e 633 e segg. cod. proc. civ. un decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo) per le tue spettanze contro la tua ex azienda
con quello potrai procedere al pignoramento (artt. 543 e segg. cod. proc. civ.) dei canoni presso la società affittuaria e così ottenere soddisfazione tramite e dal terzo affittuario. -
.secondo me (ma mi posso senz'altro sbagliare), il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 cod. civ. presuppone la continuazione del rapporto di lavoro tra l'(ex) azienda ed il lavoratore al momento del trasferimento (affitto, cessione, etc.): ciò al fine di "passare" in capo alla società subentrante
la continuazione del rapporto di lavoro presuppone, a sua volta, la sussistenza di un rapporto di lavoro valido ed efficace al momento del trasferimento d'azienda o della parte d'azienda (cfr., così, Corte Cass. 1989 n. 515; Corte Cass. 1987 n.2697; Pretura Genova 04.07.1991, in Orientamenti giur. lavoro,1992,953)
i riferimenti di cui sopra li ho tratti da De Luca Tamajo- Mazzotta, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, 2013, sub art. 2112 cod. civ.,pag. 564
se hai una Cassazione a tuo favore, verificala bene e poi falla valere
potresti provare a scrivere all'affittuaria e vedere cosa ti rispondono
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secondo me, se la tua ex società ha affittato ad altra impresa, incasserà un canone di affitto e con quello potrebbe pagare i creditori privilegiati, quali sono gli ex dipendenti
direi che potresti diffidare la tua ex impresa a pagare te prima di altri (terzi fornitori non privilegiati)
se continuano a non pagarti, previo esperimento della procedura conciliativa, chiedi ex artt. 413 e 633 e segg. cod. proc. civ. un decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo) per le tue spettanze contro la tua ex azienda
con quello potrai procedere al pignoramento (artt. 543 e segg. cod. proc. civ.) dei canoni presso la società affittuaria e così ottenere soddisfazione tramite e dal terzo affittuario
infatti se dai un occhiata alla cassazione
e io non sono un esperto
dice che con il titolo esecutivo potrei andare
a chiedere i soldi all affittuaria
e non al pignoramento della quota mensile
che passa la stessa
Cass. n. 73/23003. -
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non ho la sentenza del 73
puoi pubblicarla qui?. -
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Cass. n. 73/23003,)
eccola cosa ne pensi
la cassazione , da come ho capito che
con un decreto esecutivo
potrei rivalermi
sulla societa affittuaria
anche se non la conosco
air.unimi.it/bitstream/2434/240098/2/04-Molinaro-NGCC9-14.pdf. -
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- scusa, gli estremi della sentenza della Cassazione li avevi già indicati, ma io non sono in grado di reperire la sentenza cui ti riferisci
- per capire bene cosa stabilisce la sentenza Corte Cass.73/23003, su cosa decide questa sentenza, serve.... il testo della sentenza, non sono sufficienti gli estremi
- fra l'altro, non sarebbe sufficiente nemmeno leggere solo la cosiddetta massima (cioè la sintesi), ma occorre leggere il testo integrale della sentenza
- qui sopra hai riportato una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia (con relativo commento di dottrina), che cita la sentenza di Cassazione..... di straforo
- serve la sentenza di Cassazione, non quella del Tribunale: altrimenti, si rischia di prendere lucciole per lanterne
- purtroppo, il diritto è fatto così
per farti un'idea, vedi qui sotto:
1. Cass. civ. n. 11272/2000
In tema di trasferimento d'azienda, il subentro del cessionario nei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'azienda ceduta non si verifica soltanto se tale rapporto si sia legittimamente risolto in tempo anteriore al trasferimento medesimo; in caso contrario invece il rapporto prosegue ope legis con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti.
(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 11272 del 28 agosto 2000)
2. L'art. 2112 del codice civile, disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.
E' d'uopo, preliminarmente, chiarire che, ai sensi del citato articolo, si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata [...] preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda.
In relazione al quesito in esame, è stabilito al primo comma dell'art. 2112 c.c. che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il secondo comma del citato articolo, disciplina il rapporto tra i soggetti che si succedono nella titolarità dell'azienda in relazione ai crediti maturati dal lavoratore al momento della trasferimento dell'azienda. L'art. 2112 c.c., comma 2°, infatti, prescrive che il cedente e il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento dell'azienda.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7517/2010, però, si è pronunciata stabilendo l'inapplicabilità, ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi al momento del trasferimento d'azienda, della disciplina del secondo comma dell'art. 2112 c.c., intesa, nel suo complesso, quale norma posta a garanzia della continuazione dei rapporti di lavoro in essere al momento del trasferimento d'azienda e dei trattamenti economici e normativi ad essi applicabili.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2112 secondo comma, in relazione ai rapporti di lavoro in essere al momento del trasferimento d'azienda, il cedente e il cessionario dell'azienda sono da considerarsi responsabili in solido per tutti i crediti maturati dai lavoratori al momento del trasferimento dell'azienda.
Per quanto riguarda, invece, i crediti maturati dai lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato precedentemente alla data del trasferimento dell'azienda, sempre seguendo l'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione nella sopraindicata sentenza, rimane applicabile la disciplina dell'art. 2560 che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori (nel caso specifico: libro inventari e libro giornale).
Pertanto, per i crediti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato, o meglio risolto, prima del trasferimento di azienda, l'art. 2560 c.c. secondo comma prevede che nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda "anche" l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori previsti dall'art. 2114 c.c.
estratto da:
Art. 2112 codice civile - Mantenimento dei diritti dei lavoratori ...https://www.brocardi.it › titolo-ii › capo-i › sezione-iii
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Edited by stracassòn - 2/6/2022, 11:51. -
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Ho letto con molta attenzione comunque sicuramente nei libri contabili non c'era questo debito in modo scorretto Però io la sentenza non riesco a trovare tu puoi darmi una mano perché vuole sapere come muovermi . -
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- "come muovermi"? è una gran bella domanda a cui si può rispondere in tante - e diverse - maniere
- la situazione, come ti ho già anticipato più volte - è alquanto complicata ed un dettaglio od una difficoltà sopravvenuta può complicare ulteriormente il quadro e mutare le tue attese
- potresti (ed è questo il mio consiglio) andare da un avvocato della tua zona, specializzato in cause di lavoro e farti consigliare per il meglio da lui, incaricandolo poi di seguirti la vicenda stra-giudiziale ed eventualmente anche quella processuale;
- oppure potrai decidere per il "fai da te", chiedendo consigli e consulenze qui e là, confidando che chi ti legge capisca per bene il quesito, lo sappia inquadrare nel suo giusto perimetro e sappia darti le dritte opportune;
- domani ti invierò una sintesi - approssimativa ed incompleta - delle problematiche che dovrai affrontare e chiarire - documenti alla mano - prima di decidere alcunchè. -
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Ok grazie .