La riproponibilità dell'azione di rivendicazione

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  1. ILVEROMULOPARLANTE
     
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    Azione di rivendicazione.

    Partiamo dalla affermazione che qui riporto integralmente e che ha suscitato in me numerosi interrogativi.
    "Se la domanda non viene accolta (in particolare, per non essere stata ritenuta raggiunta la prova), essa potrà essere successivamente riproposta anche nei confronti dello stesso convenuto (adducendo nuove prove). La sentenza, infatti, non è diretta ad accertare - e non vale a costituire giudicato sul punto - la legittimità del possesso (del convenuto), ma l'esistenza del diritto di proprietà (dell'attore)." (Diritto privato, Bocchini Quadri, ed . 2017 pag. 514)

    E' una parafrasi di una riflessione la cui paternità credo appartenga al Gazzoni.
    In primis ho tentato di spiegarmi il perché si afferma che " La sentenza ... non è diretta ad accertare ... la legittimità del possesso (del convenuto), ma l'esistenza del diritto di proprietà (dell'attore)."
    La risposta l'ho trovata naturalmente nell'onere probatorio. 1) L'attore (colui che afferma essere il titolare del diritto di proprietà) deve dimostrare il suo diritto, sarà semmai il convenuto che in seconda battuta dovrà dimostrare la legittimità del proprio possesso. Mi pare essere una riflessione valida. 2) Ben può accadere però che il convenuto contestando i fatti addotti da parte avversa dimostri anche il suo diritto di proprietà (siamo difronte in questo caso ad un'azione di mero accertamento con relativo onere probatorio meno gravoso? Mi sembra di si e qui è interessante notare il diverso carico probatorio che grava sull'uno e sull'altro soggetto, motivato dalla esistenza o meno della situazione possessoria). Nell'ipotesi di cui al punto 2) non mi sembra però contestabile il fatto che la sentenza formi giudicato pertanto si potrà concordare con l'affermazione "non vale a costituire giudicato" di cui sopra solo quando il convenuto si limiti al possideo quia possideo.

    Resta da analizzare il punto a cui vi prego di prestare massima attenzione. Ipotizzando il caso in cui l'attore non riesca a dimostrare il suo diritto di proprietà e il convenuto si limiti al possideo quia possideo ebbene in questo contesto il Gazzoni afferma che l'azione "potra essere successivamente riproposta anche nei confronti dello stesso convenuto (adducendo nuove prove)" poiché la sentenza è diretta ad accertare non la legittimità del possesso ma l'esistenza del diritto di proprietà.

    Siamo d’accordo sul fatto che la sentenza è diretta ad accertare l’esistenza del diritto di proprietà e non la legittimità del possesso ma non capisco perché questo escluderebbe il giudicato visto che la sentenza ha ad oggetto proprio verificazione della titolarità della proprietà dell’attore. L’attore non riuscendo ha presentare elementi di prova validi soccombe e il non riuscire a provare equivale, per l’ordinamento giuridico in tale contesto, al non avere il diritto di proprietà – il giudicato si forma. Semmai si potranno presentare nuove prove per fatti però successivi, quindi nuovi, temporalmente posteriori alla domanda originaria.
    A voi la palla!!!
     
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  2. Ghingò
     
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    CITAZIONE (ILVEROMULOPARLANTE @ 20/1/2017, 12:10)
    Resta da analizzare il punto a cui vi prego di prestare massima attenzione. Ipotizzando il caso in cui l'attore non riesca a dimostrare il suo diritto di proprietà e il convenuto si limiti al possideo quia possideo ebbene in questo contesto il Gazzoni afferma che l'azione "potra essere successivamente riproposta anche nei confronti dello stesso convenuto (adducendo nuove prove)" poiché la sentenza è diretta ad accertare non la legittimità del possesso ma l'esistenza del diritto di proprietà.

    Siamo d’accordo sul fatto che la sentenza è diretta ad accertare l’esistenza del diritto di proprietà e non la legittimità del possesso ma non capisco perché questo escluderebbe il giudicato visto che la sentenza ha ad oggetto proprio verificazione della titolarità della proprietà dell’attore. L’attore non riuscendo ha presentare elementi di prova validi soccombe e il non riuscire a provare equivale, per l’ordinamento giuridico in tale contesto, al non avere il diritto di proprietà – il giudicato si forma. Semmai si potranno presentare nuove prove per fatti però successivi, quindi nuovi, temporalmente posteriori alla domanda originaria.
    A voi la palla!!!

    "non vale a costituire giudicato".
    Tale affermazione, secondo me, va intesa nel senso che il giudicato non si forma sull'esistenza del diritto di proprietà in capo all'attore e, di conseguenza, sulla legittimità o meno del possesso del convenuto.
    Il giudicato, in pratica, "copre" solamente i fatti allegati dall'attore.
    L'attore, in ossequio al principio del dedotto e del deducibile, nel nuovo processo nei confronti dello stesso convenuto, dovrà allegare un fatto acquisitivo della proprietà che si è prodotto in un momento successivo all'udienza di precisazione delle conclusioni del primo processo.
     
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1 replies since 20/1/2017, 12:10   887 views
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