§ Natura giuridica dell'accettazione d'eredità §

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  1. ILVEROMULOPARLANTE
     
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    CITAZIONE (Ghingò @ 16/1/2017, 15:49) 
    CITAZIONE (ILVEROMULOPARLANTE @ 14/1/2017, 17:56)
    E allora io faccio un esempio per creare un pò di scompiglio:
    Poniamo il caso di un minore che è in quanto tale incapace di accettare perché incapace di agire (serve l'ausilio dei genitori), poniamo che questi attinga dalla massa ereditaria alcuni beni, come una serie di libri di modico valore, e che con questi provveda ad una permuta con altri libri a lui più congeniali . Se leggiamo l'accettazione tacita come atto giuridico in senso stretto dovremmo far discendere l'acquisto della qualità d'erede del minore in virtù di un comportamento concludente (permuta) ,bypassando così le norme sulla responsabilità genitoriale a tutela del minorenne.

    No poiché il minore, al pari dell'interdetto, può accettare l'eredità solo con il beneficio d'inventario ex art. 471 c.c..

    Vero, solo dopo aver scritto l'intervento mi sono avveduto della cosa.
     
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    una delle cose piu' importanti dovrebbe essere che:

    essendo atto negoziale si possono estendere (cause , patologia) ad esso tutte quelle anomalie vado a braccio, che comportano dei riflessi o meglio che ricollegano determinati effetti alla manifestazione della volontà se questa e viziata o non conforme alle modalita' richieste si badi per quel determinato atto dall'atto, l'accettazione e' annullabile-probabili esempi errore etc o altro -




    questo e' il surplus richiesto e, che, differenzia l'atto negoziale dall'atto giuridico in senso stretto(insomma una via di mezzo tra atto in senso stretto e negozio giuriidco-

    coordinate atto in senso stretto mero comportamento materiale

    atto negoziale viene in rilievo una pseudo volonta', diciamo a ricollegare gli effetti dell'atto al volere giuridico , inteso, sempre nel senso da come deve essere esplicata dai requisiti previsti per tali atti---

    negozio giuridico qui siamo in presenza di una vera e propria auto -autoregolamentazione

    la volonta' e' piena rispetto allefinalita' e vendono in rilievo le differmita' di questa rispetto alle finalita' del negozio ed eventuali anomalia , al negozio sono applicabili le cause di invalidita'....


    fonte dei contratti in generale Mirabelli

    differenze tra il atto giurico in senso stretto e atto negoziale ad esempio e' la possibile ripetizione dell'atto nel caso questo sia negoziale

    leggendo bene ancor prima e come ha postato 'l 'ottimo Salatiele , mi sento di riaffermare che l'atto negoziale non e' un autoregolamentazione degli interessi in causa,faccio esempio

    non e' negozio perché non si crea la norma ovvero non si ricollegano strettamente , come conditio sine qua non , la volonta' (ovvero il normale procediemnto formativo e , soprattutto le patologie di queste) a gli effetti

    gli effetti gia' sono precostituiti se si tiene un determinato comportamento ma si dice negoziale perché viene minimamente in rilievo la volonta' non come volere gli effetti ma mi sorge un input, di volere l'atto




    per cogliere la differenza sarebbe meglio comparare un negozio giuridico unilaterale ed un atto negoziale, a mio avviso

    permetto di intervenire sulla questione specifica.

    "Calando il tutto nell'atto di accettazione dell'eredità io però non vedo questa autoregolamentazione d'interessi. Gli effetti dell'accettazione non sono prestabiliti dall'ordinamento? Il chiamato all'eredità a ma pare essere posto difronte all'alternativa secca:accettare/ non accettare. Egli non può in alcun modo incidere, con la propria volontà, sugli effetti dell'atto plasmandoli."

    Il problema è che l'essenza della distinzione tra negozio ed atto giuridico in senso stretto non sta tanto (e solo) nella possibilità che chi pone in essere l'atto possa determinare quali effetti si producano.
    Egli può anche non avere margine di scelta su quali effetti produrre.
    Infatti, gli effetti (come l'acquisto della qualità di erede) possono anche essere determinati in via esclusiva da parte della legge, ma ciò che rileva è se essi sono prodotti in quanto sono voluti dal soggetto.
    La protagonista della scena, diciamo, è la volontà degli effetti; la legge determina la produzione degli effetti perché il soggetto li vuole.
    Diversamente negli atti giuridici in senso stretto gli effetti non si producono perché la parte li vuole (o meglio: indipendentemente dalla sua volontà), ma perché così vuole la legge.
    In questo caso, la legge richiede solo che il soggetto voglia l'atto; se vuole l'atto, non importa se vuole o meno gli effetti, perché questi dipendono appunto dalla volontà della legge.
    In ultima analisi, occorre domandarsi se la legge dia rilevanza o meno alla volontà degli effetti: in caso positivo, c'è negozio, in caso negativo c'è atto giuridico.



    qui sta spiegato bene ......non l'avevo letto
     
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    SCHEDA DI AGGIORNAMENTO BIBLIOGRAFICO



    Sul tema cfr.:

    Angelo Magnani La trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità: formalità «direttamente conseguente» a precedente atto dispositivo con provenienza ereditaria e «necessaria» ai fini della continuità delle trascrizioni, in Rivista del Notariato, n. 6/2016, pag. 1185 ss..

    (Sommario: 1. Premessa. — 2. Trib. Pavia, 14 ottobre 2015, n. 2143/2015, Pres. Nardi. — 3. «Necessità dell'accettazione di eredità» espressa o tacita. — 3.1. La nozione di accettazione di eredità. — 3.2. L'accettazione dell'eredità come «titolo» (derivativo) di «acquisto» dell'eredità. — 3.3. Caratteri dell'accettazione di eredità (in generale). — 3.4. Nozione di accettazione tacita. — 3.5. Atti che comportano certamente accettazione tacita di eredità. — 3.6. Atti che per valutazione del legislatore non importano accettazione tacita di eredità. — 3.7. Casi che, per valutazione del legislatore, comportano accettazione di eredità per volontà della legge (c.d. accettazione di eredità «ope legis» o «ex lege» o «senza accettazione», chiamata anche, impropriamente, «presunta»). — 3.8. Ricostruzione dogmatica (natura giuridica) dell'accettazione tacita di eredità: a) natura negoziale; b) natura non negoziale (atto giuridico); c) negozio di attuazione. — 4. Ragione dell'importanza della trascrizione dell'accettazione di eredità, tacita o espressa: il fine di assicurare il rispetto del principio della continuità delle trascrizioni per assicurare la stabilità dell'atto di disposizione. La posizione della Corte di Cass. (sent. Cass., 26.5.2014, n. 11638). — 5. Obbligo o facoltà del notaio di curare la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità? L'obbligo o la facoltà di verificare che siano state effettuate le trascrizioni di tutte le successioni apertasi nel ventennio e, in mancanza, di eseguirle? — 6. L'aspetto della trascrizione dell'accettazione tacita di eredità quale “formalità direttamente conseguente” all'atto traslativo di compravendita. — 7. La natura e l'efficacia delle Circolari amministrative in genere e dell'Agenzia delle Entrate in particolare. — 8. Conclusioni.)

    §§§


     
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