Affitto e usufrutto

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  1. Angelo112
     
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    Salve
    Volevo capire meglio la distinzione tra usufrutto e affitto.
    Spero che non abbia sbagliato gruppo
     
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    CITAZIONE (Angelo112 @ 4/1/2017, 21:38) 
    Salve
    Volevo capire meglio la distinzione tra usufrutto e affitto.
    Spero che non abbia sbagliato gruppo

    Buonasera.

    Forse avrebbe potuto essere più specifico nel porre il quesito. Immaginiamo che si tratti per davvero di una questione soltanto teorica (le uniche sulle quali le possiamo dare risposta, lo rammenti)

    Tuttavia, limitandoci a quanto da lei esposto ed evitando con cura di fare una sorta di lezioncina di diritto privato spiccio (poiché non mi sembra il caso...), e provando a schematizzare:

    1) il diritto di usufrutto è un tipico diritto reale di godimento che può essere trasferito dal proprietario (quindi può, per es., essere venduto, donato...) all'usufruttuario: con tale trasferimento sorge in capo al titolare del diritto di usufrutto il diritto di godere del bene (per es. fondo rustico) facendone salva la sostanza e la destinazione economica (cfr. art. 981 c.c.); naturalmente qui vi sarebbe la necessità di compiere tutta una serie di specificazioni per le quali è sufficiente, per il momento, fare rinvio al testo del codice civile (artt. 978-1020);

    2) il contratto d'affitto è il tipico contratto di locazione di beni produttivi. Qualora s'intenda affittare un fondo rustico ci si dovrà attenere alle regole particolarmente stringenti che lo disciplinano.

    Se, poi, la domanda intendeva riferirsi a cosa, concretamente, distingue il contenuto del diritto di usufrutto rispetto alla situazione giuridica dell'affittuario per compiere una scelta sul tipo di contrattazione da porre in essere, possiamo dire - ad un primo superficiale approccio - che la decisione sul se addivenire all'una contrattazione o all'altra sta, essenzialmente, nelle esigenze concrete delle parti (per es. l'essere o meno coltivatori diretti, il tipo di tassazione ecc.. Ma si tratta di esempi banali e fatti a caso) da valutare con la consulenza di un notaio o di un avvocato esperto di fiducia e presso i rispettivi studi professionali. Non si può fare qui!

    Come già detto, la disciplina dell'affitto di fondo rustico è molto complessa e richiederebbe tempo (di cui non si dispone) per tentare di effettuarne una esposizione (neanche richiesta). Inoltre, non è certo questa la sede per farlo.

    Cordialmente,

    S.


    Edited by § Salatiele § - 4/1/2017, 23:13
     
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    In estrema sintesi, l'usufrutto è un diritto reale limitato e, come tale, è un diritto immanente alla cosa stessa. Può costituirsi ANCHE per contratto.

    L'affitto - o forse sarebbe meglio dire "locazione" di beni mobili/immobili, salva l'ipotesi peculiare dell'affitto di fondi rustici - è, invece, un CONTRATTO, che conferisce al conduttore principalmente il diritto di godere della cosa, mobile o immobile, verso il corrispettivo di un canone di locazione e, corrispondentemente, il dovere in capo al locatore di far godere la medesima cosa.
    L'uno è un diritto, che si può costituire in vari modi, l'altro, invece, è un contratto stricto sensu ex art. 1321 c.c.
    Quanto al contenuto, tuttavia, potrai notare dalle norme di riferimento (978 e ss c.c. e 1571 e ss. c.c. nonché leggi speciali di riferimento) che le facoltà inerenti ad entrambi sono simili (ma non del tutto coincidenti), anche se profondamente diversa è la loro natura; l'uno, appunto, un diritto reale, l'altro, invece, un contratto, che conferisce poteri e/o facoltà solo in parte coincidenti con il predetto diritto.

    Scusa Sal, ma non avevo visto che avevi già risposto tu :)
     
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    CITAZIONE (Simoius @ 4/1/2017, 23:08) 
    In estrema sintesi, l'usufrutto è un diritto reale limitato e, come tale, è un diritto immanente alla cosa stessa. Può costituirsi ANCHE per contratto.

    L'affitto - o forse sarebbe meglio dire "locazione" di beni mobili/immobili, salva l'ipotesi peculiare dell'affitto di fondi rustici - è, invece, un CONTRATTO, che conferisce al conduttore principalmente il diritto di godere della cosa, mobile o immobile, verso il corrispettivo di un canone di locazione e, corrispondentemente, il dovere in capo al locatore di far godere la medesima cosa.

    L'uno è un diritto, che si può costituire in vari modi, l'altro, invece, è un contratto stricto sensu ex art. 1321 c.c.

    Quanto al contenuto, tuttavia, potrai notare dalle norme di riferimento (978 e ss c.c. e 1571 e ss. c.c. nonché leggi speciali di riferimento) che le facoltà inerenti ad entrambi sono simili (ma non del tutto coincidenti), anche se profondamente diversa è la loro natura; l'uno, appunto, un diritto reale, l'altro, invece, un contratto, che conferisce poteri e/o facoltà solo in parte coincidenti con il predetto diritto.

    Scusa Sal, ma non avevo visto che avevi già risposto tu :)

    Figurati Simo.

    Ti ringrazio, anzi, per aver impreziosito da par tuo questa discussione.

    Un caro saluto.

    S.
     
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  5. Angelo1121
     
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    Vi ringrazio per le risposte chiare ricevute. Sono stato poco chiaro nell'esporre il quesito, é vero ma continua a restarmi questo dubbio. Di là dal contenuto delle due figure che diverge su alcune cose bisogna soffermarsi sulla diversità della loro natura uno é un diritto reale su cosa altrui l'altro personale, a questo punto in una spiegazione vorrei affrontare la distinzione tra affitto e usufrutto ponendo le differenze fra i diritti di godimento e quelli personali anche se su diversi manuali non ho trovato una buona spiegazione dei diritti personali. Mi chiedevo se era possibile avere qualche notizia da voi. Sono fermo su questa parte.
     
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    CITAZIONE (Angelo1121 @ 5/1/2017, 10:39) 
    Vi ringrazio per le risposte chiare ricevute. Sono stato poco chiaro nell'esporre il quesito, é vero ma continua a restarmi questo dubbio.

    Di là dal contenuto delle due figure che diverge su alcune cose bisogna soffermarsi sulla diversità della loro natura uno è un diritto reale su cosa altrui l'altro personale, a questo punto in una spiegazione vorrei affrontare la distinzione tra affitto e usufrutto ponendo le differenze fra i diritti di godimento e quelli personali anche se su diversi manuali non ho trovato una buona spiegazione dei diritti personali.

    Mi chiedevo se era possibile avere qualche notizia da voi. Sono fermo su questa parte.

    Ecco, adesso si inizia a delineare con maggior chiarezza il senso del quesito iniziale.

    Si tratta di questioni fondamentali da risolvere, di necessità, facendo ricorso alle categorie generali.

    Tuttavia, sul punto, è bene non cadere nella trappola delle astruserie dottrinali ed occorrerà, perciò, imprimere chiarezza concettuale, ad iniziare dalla imprescindibile distinzione fra diritti personali di godimento e diritti reali di godimento.

    Proviamo a stabilire dei punti fermi (diversamente, il rischio di far confusione è davvero elevato).

    Si tende quasi a frapporre fra le generali categorie dei diritti reali e dei diritti di credito (che, spero davvero, nessuno voglia provare a mettere in discussione: ricordiamo sempre che il diritto è per le persone; non il contrario!), alcune particolari categorie di diritti soggettivi rappresentate, come già ricordato, dai diritti personali di godimento e dai diritti reali di godimento.

    Di cosa si tratta?

    Per quanto attiene ai diritti personali di di godimento, di essi si rinviene traccia nella lettera dell'art. 1380 c.c. il quale recita:

    “Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.

    Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.

    Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione”.


    Un esempio contribuirà a chiarire e perimetrare quanto riportato. Pensiamo all'istituto richiamato dal nostro amico nel quesito iniziale: il contratto di affitto (immagino di fondo rustico, atteso il richiamo all'usufrutto; quasi per “assonanza”, ma appartenenti a ben distinte categorie). Ora, la conclusione dell'accordo volto a conchiudere il contratto di affitto (cfr. artt. 1615 ss. e 1628 ss. c.c.) fra Tizio (concedente-locatore) e Caio (affittuario) determina il sorgere in capo all'affittuario del diritto di godimento sul bene concesso. Questo particolare profilo del rapporto fra Tizio e Caio sembrerebbe ricordare, ma solo apparentemente, quanto accade con la nascita del diritto reale di godimento in capo, per es., all'usufruttuario: ma così non è e vedremo adesso il perché. Infatti, Caio è mero creditore del diritto di godimento del bene che il debitore Tizio è obbligato a consegnarli. Quindi, fra Tizio e Caio viene a crearsi un rapporto giuridico strumentale che è di obbligo: cioè, rapporto giuridico dal quale scaturiscono delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1173 ss. c.c., con i conseguenti effetti scaturenti dall'applicazione, al caso di specie, del regime di responsabilità da inadempimento contrattuale e dalle garanzie sul patrimonio del debitore). Qui, perché possa essere soddisfatto l'interesse di Caio al godimento del bene, è necessaria la collaborazione (o cooperazione che dir si voglia) del debitore Tizio e viceversa. Per es., Tizio è obbligato a consegnare il bene produttivo a Caio.

    Quanto appena esposto, invece, non è necessario per la nascita o il trasferimento di un diritto reale (nel caso che ci occupa, l'usufrutto): ciò in forza dell'efficacia traslativa del consenso scolpita all'interno del fondamentale art. 1376 c.c..

    Nel quadro dei diritti personali di godimento, la consegna assume un rilievo di tipo strutturale: la consegna del bene, infatti, diviene linea di demarcazione fra la fase statica del negozio e la fase che segna l'inizio di quella dinamica ed effettuale; quella, cioè, in cui il creditore consegue il godimento del bene stesso. La fase dinamica di cui si parla è illuminata dal sorgere di quel particolare diritto soggettivo che la dottrina denomina “diritto personale di godimento”: tale diritto è di natura personale poiché non possono appartenergli alcuni tratti di realità. Pensiamo, fra tutti, all'inerenza del potere sulla cosa e quindi della opponibilità del vincolo a chiunque possieda la cosa o vanti un diritto su di essa.

    I diritti reali di godimento sono quelle particolari situazioni soggettive (diritti soggettivi) che si caratterizzano per porre il loro titolare in un rapporto diretto con il bene oggetto di godimento. Qui non è necessaria la mediazione di alcuno. Il titolare si “relaziona” con immediatezza rispetto alla cosa oggetto del suo diritto senza la necessaria intermediazione di altro soggetto: rapporto di realità, appunto, ove il potere sulla cosa si dirige e deve essere rispettato dalla generalità dei consociati.

    Fra le due categorie sussistono delle “assonanze” rinvenibili nei testi di legge, ma sono e devono restare distinte perché netta è la distinzione dei piani.

    Concludendo, il fatto che la proprietà o gli altri diritti reali possano essere trasferiti con la stipula di un contratto e che, pertanto, le parti dello stesso siano tenute al rispetto del regolamento contrattuale e delle inerenti obbligazioni che ne discendono non comporta la “trasmutazione”, del diritto reale con esso contratto trasferito, in diritto relativo! E se il diritto di usufrutto fosse stato acquistato per usucapione? Appare evidente che il diritto reale di godimento, in tale plastica raffigurazione giuridica, vive di vita propria: vive secondo la sua, reale, natura.

    Da tale distinzione di piani discende anche tutto il ben distinto “armamentario giuridico” volto alla tutela e delle situazioni giuridiche connotate di realità e di quelle connotate, au contraire, da “relatività”.

    Cordialmente,

    Sal

     
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  7. Angelo112
     
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    La ringrazio di cuore per la cortese risposta. Molto chiara, preziosissima.
     
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    CITAZIONE (Angelo112 @ 5/1/2017, 20:07) 
    La ringrazio di cuore per la cortese risposta. Molto chiara, preziosissima.

    Non c'è di che. Anzi, credo sia cosa utile per tutti ritornare sempre a verificare la concreta comprensione degli istituti fondamentali delle singole discipline; con particolare riguardo al diritto civile.

    Occorre non dare mai niente per scontato. Verificare tutto.

    Questo vale nell'esercizio della professione come nella preparazione di un esame o di un concorso. Chiedersi sempre "perché" le cose siano state poste in certi termini.

    Insegnava un compianto ed autorevole studioso del diritto civile "notarile", il notaio Vincenzo De Paola, che il diritto civile debba essere affrontato con metodo analitico, fondando lo studio sulla attenta interpretazione delle norme del codice civile; ricordava di come vi siano alcuni concetti da conoscere alla perfezione per poter affrontare, poi, il "sistema". In particolare, a poco serve conoscere tutto lo scibile in tema di negozio fiduciario se non si hanno chiari i concetti di:

    a) soggetto di diritto; b) fattispecie; c) oggetto dei diritti; d) imputazione degli effetti; e) fatto, atto e negozio giuridico; causa del negozio giuridico.

    Spirito critico, quindi. Verifica continua mediante l'uso della ragione. Ritorno costante alle basi del diritto civile.

    Buon studio.

    S.
     
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