§ D.P.R. 12 settembre 2016, n. 194 §

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    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2016, n. 194



    Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione
    dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge
    7 agosto 2015, n. 124


    (GU n.252 del 27-10-2016)

    Vigente al: 11-11-2016



    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



    Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
    Visto l'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
    Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
    adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
    Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui
    all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
    riunione del 12 maggio 2016;
    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione
    speciale nell'adunanza del 22 marzo 2016;
    Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
    materia e per i profili finanziari;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
    riunione del 28 luglio 2016;
    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
    Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

    E m a n a

    il seguente regolamento:

    Art. 1

    Oggetto e ambito di applicazione



    1. Il presente regolamento, in applicazione dei principi e criteri
    direttivi contenuti nell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n.
    124, reca norme per la semplificazione e l'accelerazione di
    procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti
    produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l'avvio di
    attivita' imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti
    sull'economia o sull'occupazione.
    2. I procedimenti di cui al comma 1, inclusi quelli previsti dal
    decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, hanno ad oggetto
    autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o
    nulla osta comunque denominati, ivi compresi quelli di competenza
    delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
    paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla
    tutela della salute e della pubblica incolumita', necessari per la
    localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo
    stabilimento degli impianti produttivi e l'avvio delle attivita'.
    3. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche
    ai procedimenti amministrativi relativi a infrastrutture e
    insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.


    Art. 2

    Individuazione degli interventi



    1. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun ente territoriale puo'
    individuare un elenco di progetti, ciascuno dei quali e' corredato da
    specifica analisi di valutazione dell'impatto economico e sociale
    redatta anche tenendo conto, ove applicabili, delle linee guida
    previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
    adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 3, del decreto
    legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, riguardanti rilevanti
    insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio
    o l'avvio di attivita' imprenditoriali suscettibili di produrre
    positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, gia' inseriti nel
    programma triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18
    aprile 2016, n. 50, o in altri atti di programmazione previsti dalla
    legge, e chiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri che al
    relativo procedimento siano applicate le disposizioni di cui agli
    articoli 3 e 4. I progetti sono corredati, ove disponibile, del
    Codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16
    gennaio 2003, n. 3.
    2. Entro il successivo 28 febbraio possono essere individuati dalla
    Presidenza del Consiglio dei ministri, anche su segnalazione del
    soggetto proponente, progetti non inseriti nell'elenco di cui al
    comma 1 o in altro atto di programmazione, la cui realizzazione sia
    suscettibile di produrre positivi effetti sull'economia o
    sull'occupazione e tale capacita' sia dimostrata dalla documentazione
    di cui al medesimo comma.
    3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
    previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
    del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i
    criteri per la selezione dei progetti di cui ai commi 1 e 2 ai fini
    di quanto previsto dal comma 4, in relazione alla rilevanza
    strategica degli interventi pubblici e privati assoggettati alla
    procedura semplificata.
    4. Entro il successivo 31 marzo, con decreto del Presidente del
    Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
    ministri, tra gli interventi segnalati ai sensi dei commi 1 e 2, sono
    individuati in concreto, sentiti i Presidenti delle regioni
    interessate che partecipano, ciascuno per la rispettiva competenza,
    alla seduta del Consiglio dei ministri, i singoli progetti cui si
    applicano, anche in ragione della loro rilevanza economica o
    occupazionale rilevata anche tenendo conto dell'analisi di
    valutazione dell'impatto economico e sociale, le disposizioni di cui
    agli articoli 3 e 4. Il decreto e' specificamente motivato con
    riferimento ai singoli progetti individuati.
    5. I decreti di cui al comma 4 possono disporre l'applicazione
    degli articoli 3 e 4 del presente regolamento sia nei confronti di
    tutti i procedimenti e gli atti di cui all'articolo 1, comma 2,
    necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione
    dell'opera, lo stabilimento dell'impianto produttivo e l'avvio
    dell'attivita', sia con riferimento a singoli procedimenti e atti a
    tali fini preordinati.


    Art. 3

    Riduzione dei termini dei procedimenti



    1. Con i decreti di cui all'articolo 2 possono essere ridotti i
    termini di conclusione dei procedimenti necessari per la
    localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere o
    degli insediamenti produttivi e l'avvio dell'attivita'. Tale
    riduzione e' consentita, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi
    sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura
    degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita'
    del procedimento, in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai
    termini di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
    puo' essere prevista in riferimento ai singoli procedimenti, ovvero
    rispetto a tutti i procedimenti necessari per la realizzazione
    dell'intervento, anche successivi all'eventuale svolgimento della
    conferenza di servizi. Nel caso in cui il termine sia gia'
    parzialmente decorso, la riduzione opera con riferimento al periodo
    residuo.


    Art. 4

    Potere sostitutivo



    1. Per gli interventi e i procedimenti individuati con i decreti di
    cui all'articolo 2, in caso di inutile decorso del termine di cui
    all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o di quello
    eventualmente rideterminato ai sensi dell'articolo 3, il Presidente
    del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
    ministri, può adottare i relativi atti.
    2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità di
    cui al comma 1, può delegare il potere sostitutivo di cui al
    medesimo comma 1 a un soggetto dotato di comprovata competenza ed
    esperienza in relazione all'attività oggetto di sostituzione,
    fissando un nuovo termine per la conclusione del procedimento,
    comunque di durata non superiore a quello originariamente previsto.
    3. I poteri sostitutivi di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati
    previa diffida all'organo competente, al quale, in caso di inerzia,
    e' comunicato l'avvenuto esercizio del potere sostitutivo.
    4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il suo delegato si
    avvalgono, per l'esercizio del potere sostitutivo, di personale delle
    amministrazioni pubbliche individuato ai sensi dell'articolo 6,
    nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.



    Art. 5

    Competenze delle Regioni e degli enti locali



    1. Nei casi in cui l'intervento coinvolga esclusivamente, o in
    misura prevalente, il territorio di una regione o di un comune o
    citta' metropolitana, e non sussista un preminente interesse
    nazionale alla realizzazione dell'opera, il Presidente del Consiglio
    delega di regola all'esercizio del potere sostitutivo il presidente
    della regione o il sindaco.
    2. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando l'intervento coinvolga
    le competenze delle regioni e degli enti locali, le modalita' di
    esercizio del potere sostitutivo sono determinate previa intesa in
    Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
    28 agosto 1997, n. 281.
    3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
    Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di principio
    desumibili dal presente decreto, ferme restando le competenze
    previste dai rispettivi statuti speciali e relative norme di
    attuazione.


    Art. 6

    Supporto tecnico-amministrativo



    1. Con i decreti di cui all'articolo 2 e' individuato, per ciascun
    intervento, il personale di cui può avvalersi il titolare del potere
    sostitutivo di cui all'articolo 4.
    2. I soggetti di cui al comma 1 sono designati tra dipendenti
    pubblici in possesso di elevate competenze tecniche o amministrative,
    maturate presso uffici competenti per lo svolgimento di procedimenti
    analoghi, assicurando la presenza fra essi di personale posto in
    posizione di elevata responsabilità in strutture amministrative
    competenti per gli interventi e procedimenti oggetto del potere
    sostitutivo.
    3. Il personale di cui al presente articolo continua a prestare
    servizio nella propria amministrazione e a esso non e' riconosciuto
    alcun trattamento retributivo ulteriore rispetto a quello in
    godimento.


    Art. 7

    Clausola di invarianza finanziaria



    1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento
    si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
    finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
    nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.


    Dato a Roma, addi' 12 settembre 2016

    MATTARELLA

    Renzi, Presidente del Consiglio dei
    dei ministri

    Madia, Ministro per la semplificazione
    e la pubblica amministrazione

    Visto, il Guardasigilli: Orlando

    Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2016
    Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,
    reg.ne prev. n. 2791



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