§ Esame di Abilitazione - Giurisprudenza §

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    §§§


    Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)


    Sentenza 30 settembre 2016, n. 2371



    Valutazione degli elaborati scritti - Ricostruzione del percorso valutativo della Commissione - Attribuzione di un mero voto numerico senza alcuna espressione lessicale - Insufficienza


    L’attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che, quanto meno, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell’elaborato, in relazione ai parametri di valutazione sopra indicati e stabiliti ex lege e dalla stessa Commissione Centrale. Solo in tal modo, infatti, è possibile ripercorrere il percorso valutativo della Commissione e, quindi, controllare la logicità e la congruità del giudizio dalla stessa formulato; diversamente, il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile.

    (§ Sal. §) ®


    N. 02371/2016 REG.PROV.COLL.

    N. 01539/2016 REG.RIC.




    REPUBBLICA ITALIANA


    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

    sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA



    ex art. 60 cod. proc. amm.;

    sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2016, proposto da:

    T. C., rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Trimboli C.F. TRMSVT60B20C351Y, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Firenze, 225;

    contro



    Ministero della Giustizia, Commissione per l'Esame di Abilitazione Esercizio della Professione di Avvocato c/o Corte di Appello di Torino Anno 2015, Commissione per l'Esame di Abilitazione Esercizio della Professione di Avvocato c/o Corte di Appello di Catania Anno 2015, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

    per l'annullamento



    1) dei provvedimenti adottati dalla Commissione per gli esami di Abilitazione all’iscrizione all’Albo degli Avvocati, del Distretto della Corte di Appello di Catania, sessione anno 2015/2016, con cui la ricorrente, all’esito delle prove scritte, non è stata ammessa alle prove orali, e precisamente:

    a) l’atto comunicativo reso dal Ministero della Giustizia il 28.6.2016, di non ammissione alle prove orali, inerente altresì l’esito delle prove scritte, per come assegnato alle medesime nella misura di voti 25 alla prima prova (elaborato di diritto civile), 25 alla seconda prova (elaborato di diritto penale) e 30 alla terza prova (elaborato processuale);

    b) il verbale del 5.2.2016, n.35, reso dalla 2^ Sottocommissione costituita presso il Distretto della Corte di Torino per la correzione delle prove scritte effettuate presso il Distretto di Corte di Appello di Catania per gli esami di abilitazione all’iscrizione all’Albo degli Avvocati per l’anno 2015/2016, con relativi n° 2 allegati, nella parte in cui la predetta Sottocommissione, esaminati gli elaborati della ricorrente (contenuti nella busta contrassegnata con il numero 329), ha attribuito alla medesima il punteggio complessivo di 80 voti per le tre prove scritte, ripartiti come segue: voti 25 per la prima prova, voti 25 per la seconda prova, voti 30 per la terza prova;

    c) l’elenco/verbale redatto dalla Commissione per gli esami di Abilitazione all’iscrizione all’Albo degli Avvocati, del Distretto della Corte di Appello di Catania, nella parte in cui la ricorrente non è stata ammessa a sostenere le prove orali (a fronte dell’esito predetto delle prove scritte);

    d) il verbale della Commissione presso il Ministero della Giustizia per l’esame di avvocato – Sessione per l’anno 2015 n.1 dell’1.12.2015, relativo ai criteri di valutazione degli elaborati, nonché la nota (sconosciuta) citata ed allegata al predetto verbale;

    2) ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compresi, ove occorra, i provvedimenti di costituzione e composizione delle Commissioni e delle Sottocommissioni di esame, per come sopra indicate; i singoli atti di correzione dei tre predetti elaborati (ove esistenti).

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione per l'Esame di Abilitazione Esercizio della Professione di Avvocato c/o Corte di Appello di Torino Anno 2015, Commissione per l'Esame di Abilitazione Esercizio della Professione di Avvocato c/o Corte di Appello di Catania Anno 2015;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO



    I. La ricorrente ha partecipato alla sessione degli esami per l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati indetta per l’anno 2015, tra le altre, presso la sede della Corte d’Appello di Catania.

    I relativi elaborati scritti sono stati valutati dalla Sottocommissione di esami nominata presso la Corte d’Appello di Torino.

    In esito a detta valutazione, gli elaborati della ricorrente hanno riportato i seguenti punteggi: diritto civile 25, diritto penale 25, atto giudiziario 30, per un punteggio complessivo di 80.

    Tale risultato non ha consentito l’ammissione della stessa alle prove orali.

    Con ricorso notificato il 5.8.2016 e contestualmente depositato, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alle prove orali e gli atti ad esso connessi, affidandosi a varie censure.

    L’Amministrazione, costituitasi, ha concluso per l’infondatezza del ricorso.

    All’Udienza camerale del 22.9.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

    II.Il ricorso, essendo stato dato apposito avviso alle parti all’udienza camerale di trattazione, può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
    Il Collegio esamina con precedenza la censura con la quale parte ricorrente si duole, sostanzialmente, dell’assolvimento della valutazione della prova scritta mediante la mera espressione del voto numerico, in spregio ai principi e alle disposizioni che impongono l’obbligo di motivazione.

    Occorre premettere che già l’art. 22, co. 9, del R.D. 1578/1933 stabilisce i seguenti criteri di valutazione:

    “La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:

    a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
    b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
    c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
    d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
    e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione”.

    La Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia, in data 1.12.2015, ha integrato tale elenco con i seguenti ulteriori elementi di valutazione:

    a) correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico;
    b) chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni ed intuizione giuridica;
    c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, nonché degli orientamenti della giurisprudenza;
    d) dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti alla dottrina e l’utilizzo di giurisprudenza (il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque deve esserne indicata la fonte giurisprudenziale);
    e) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà, anche con specifici riferimenti al diritto costituzionale e comunitario per la soluzione di casi che vengono prospettati in una dimensione europea, ovvero presentino connessioni con altre materie giuridiche;
    f) coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente indagine dell’impianto normativo relativo agli istituti giuridici di riferimento;
    g) capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario;
    h) dimostrazione della padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione per ciò che concerne, specificamente, l'atto giudiziario.

    Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover rimeditare la questione, già esaminata nel merito in occasione di precedenti identiche selezioni (cfr., da ultimo, T.A.R. Catania, sez. IV, 09/04/2015, n. 1033) e, ribaltando il proprio precedente orientamento, di dover condividere il più recente indirizzo di non poche pronunce della Giurisprudenza di merito, invero già riaffermato da questa Sezione in numerose ordinanze cautelari (cfr. nn.745/15; 770/15; 782/15), nonché dal C.G.A. (cfr. ordinanze nn. 653/15, 657/15, 660/15, 75/16).

    Secondo tali pronunce, l’attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che, quanto meno, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell’elaborato, in relazione ai parametri di valutazione sopra indicati e stabiliti ex lege e dalla stessa Commissione Centrale.

    Solo in tal modo, infatti, è possibile ripercorrere il percorso valutativo della Commissione e, quindi, controllare la logicità e la congruità del giudizio dalla stessa formulato (Cons. St., sez. V, 17/01/2011 n. 222); diversamente, il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile (Cons. St., sez. VI, 12/12/2011 n. 6491).

    Nel caso degli esami de quibus, la Commissione d’esame locale ha fatto propri - in aderenza a quanto prescritto dal verbale dell’1.12.2015 della Commissione centrale - tutti i dettagliati criteri generali da quest’ultima individuati al fine di valutare le prove scritte d’esame.

    Pertanto, in sede di correzione degli elaborati, la detta commissione locale avrebbe ben potuto e dovuto utilizzarli come parametri di riferimento ai quali ricondurre analiticamente e specificamente il proprio giudizio negativo.

    Inoltre, al fine di rendere palesi e comprensibili le ragioni di tale giudizio, nonché di consentire un effettivo e necessario sindacato giurisdizionale (altrimenti impossibile), la Commissione locale avrebbe dovuto esplicitare, a sostegno dell’unico complessivo voto numerico attribuito, gli aspetti del singolo elaborato ritenuti più o meno gravemente deficitari in relazione ai criteri fissati dalla Commissione Centrale.

    In altri termini, la Commissione avrebbe dovuto espressamente indicare, quanto meno, i criteri non ritenuti rispettati dall’elaborato corretto (ad esempio, esposizione, esauriente trattazione delle varie parti della traccia, capacità di soluzione di specifici problemi giuridici, dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, correttezza della forma grammaticale, ecc.), nonché, ove necessarie (in quanto non di per sé immediatamente evidenti), le sintetiche ragioni per le quali si è espresso tale giudizio.

    Del resto, parte della Giurisprudenza (cfr. TAR Lombardia Milano, Sez. III, 10/02/2016, n. 253), muovendo dall'art. 46 della L. n. 247 del 2012, secondo il quale "la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti", pur ammettendo <<che la norma transitoria di cui al successivo art. 49 ne ha differito l'applicazione>> ha <<in ogni caso evidenziato che il precedente art. 46 non rappresenta altro che una modalità di estrinsecazione del dovere di motivazione che comunque è richiesto unitamente all'espressione di un voto in forma puramente numerica; pertanto, se si può ritenere che fino all'entrata in vigore del predetto art. 46 non si può imporre quanto contenuto nello stesso, nondimeno non può ritenersi legittima la semplice apposizione di un voto numerico senza alcun altro indice in grado di chiarire, anche sinteticamente, le ragioni della specifica valutazione. Ciò appare in linea con quella parte della giurisprudenza che ritiene non preclusa una diversa soluzione ermeneutica nel vigente quadro normativo (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 28 dicembre 2015, n. 2757; altresì T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 14 luglio 2015 n. 9413; in senso contrario, tra gli altri, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 1 settembre 2015, n. 4271, unitamente all'ordinanza n. 5167/2014 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, relativa proprio al caso de quo)>>.

    Alla luce di quanto esposto, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto e, pertanto, va disposto che la Commissione, in diversa composizione e nel rispetto del principio dell’anonimato, dovrà procedere, in osservanza dei criteri indicati, a una nuova correzione degli elaborati giudicati insufficienti, entro 40 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

    Le spese del giudizio, in ragione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione esaminata, possono essere integralmente compensate tra le parti.

    P.Q.M.



    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

    Giancarlo Pennetti, Presidente
    Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore
    Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario


    §§§



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