§ Sessione di esami per l’iscrizione negli albi degli Avvocati – anno 2016 §

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    Abilitazione Forense - Sessione d'esami 2016 per l'abilitazione all'esercizio della professione

    ***



    www.giustizia.it



    Avviso 2 settembre 2016 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 2 settembre 2016 - 4ª serie speciale concorsi ed esami, il decreto 23 agosto 2016 che indice, per l'anno 2016, una sessione d'esami per l'iscrizione negli albi degli avvocati.

    https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1...ousPage=mg_16_1



    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
    DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

    CONCORSO


    Bando di esame di abilitazione all'esercizio della Professione Forense - Sessione 2016




    Decreto 23 agosto 2016 - Sessione di esami per l’iscrizione negli albi degli Avvocati – anno 2016


    (pubblicato nella G.U. 4^ Serie Speciale - n.70 del 2 settembre 2016)




    IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA








    Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all’ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all’Erario per la partecipazione agli esami forensi, come integrato dal D.P.C.M. 21 dicembre 1990, art. 2 – lettera b); la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, recante il regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione dell’esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell’albo dei procuratori legali e a norme in materia di esercizio della professione forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense; il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, recante modifica della durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate; il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di documentazione amministrativa; il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni per la composizione della Commissione per l’esame di avvocato; il D.M. 16 settembre 2014, recante la determinazione delle modalità di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense; l’art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazione nella legge 9 agosto 2013, n. 98; l’art. 2ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito nella legge 27 febbraio 2015, n. 11, contenente la proroga della disciplina transitoria per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;

    Visto il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive modificazioni;

    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

    Ritenuta la necessità di indire una sessione di esami di abilitazione alla professione forense presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento per l’anno 2016;


    DECRETA




    Art.1

    È indetta per l’anno 2016 una sessione di esami per l’iscrizione negli albi degli avvocati presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.


    Art. 2

    L’esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.
    Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto:
    la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
    la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
    la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo;
    Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema

    Le prove orali consistono:
    nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario;
    nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

    Art. 3

    Le prove scritte presso le sedi indicate nell’art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:

    13 dicembre 2016: parere motivato in materia regolata dal codice civile (si veda supra art. 2, n. 2), lett. a);
    14 dicembre 2016: parere motivato in materia regolata dal codice penale (si veda supra art. 2, n. 2), lett. b);
    15 dicembre 2016: atto giudiziario in materia di diritto privato o di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda supra art. 2, n. 2), lett. c).

    Art. 4


    La domanda di partecipazione all’esame deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità indicate ai successivi nn. 3) – 6), entro il giorno 11 novembre 2016; le domande inviate con modalità diverse sono irricevibili.
    Per l’ammissione all’esame il candidato è tenuto ai seguenti pagamenti, le cui quietanze devono essere scansionate e trasmesse nei modi indicati al successivo punto 6):
    tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno), da versare direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per “Codice Ufficio” si intende quello dell’Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato;
    contributo spese di euro 50,00, da versare con una delle seguenti modalità alternative:
    bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice IBAN: IT08O0760114500001020171540, intestato alla Tesoreria dello Stato indicando nella causale “Esame avvocato anno 2016 - capo XI cap. 2413 art. 14”;
    bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171540 intestato alla Tesoreria dello Stato indicando nella causale “Esame avvocato anno 2016 - capo XI cap. 2413 art. 14”;
    versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413, art. 14, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato.
    È altresì tenuto a corrispondere l’imposta di bollo (marca da €. 16,00) nei modi indicati al successivo punto n. 7)
    Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della giustizia, “www.giustizia.it”, alla voce “Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni”. Il candidato che si sia già registrato in una sessione precedente deve accedere al sistema usando le credenziali già in suo possesso. Il candidato che non abbia effettuato la registrazione nella sessione precedente deve registrarsi. Per effettuare la registrazione occorre inserire: nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, codice fiscale, posta elettronica nominativa ordinaria o certificata, codice di sicurezza creato dal candidato (password).
    La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l’apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; dopo aver completato l’inserimento e la conferma dei dati, il sistema informatico notificherà l’avvenuta ricezione, fornendo una pagina di risposta che contiene il collegamento al file, in formato pdf, “domanda di partecipazione”. Per la corretta compilazione occorre seguire le indicazioni contenute nella maschera di inserimento delle informazioni richieste dal modulo. In particolare, nel form è necessario selezionare la Corte di appello cui è diretta la domanda, da individuarsi in quella indicata dall’art. 9, comma 3, D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101. Il candidato deve indicare altresì il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, tra quelli ricompresi nel distretto della Corte di appello cui è diretta la domanda, che ha certificato, ovvero certificherà, il compimento della pratica forense.
    Il candidato che alla data di presentazione della domanda non abbia ancora completato la pratica professionale, ma intenda completarla entro il giorno 10 novembre 2016, deve dichiararlo nell’apposito campo visualizzato nel form della domanda.
    Il candidato deve salvare la “domanda di partecipazione” in pdf, stamparla e firmarla in calce; la domanda, così completata, deve essere scansionata in formato pdf unitamente ad un documento di identità e alla ricevuta dei pagamenti degli importi di cui al punto n. 2). Per completare la procedura telematica, occorre inviare la domanda (il file in formato pdf contenente la domanda firmata, il documento di identità e la ricevuta di versamento degli importi di cui al punto n. 2): a tale fine occorre collegarsi nuovamente al medesimo link (nel caso in cui il candidato sia uscito dall’applicazione), autenticarsi (con le credenziali impostate con le modalità di cui al punto 3) e seguire le istruzioni per effettuare l’upload (invio) dei documenti scansionati in formato pdf. Il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della domanda, con invio di una e-mail all’indirizzo e-mail indicato dal candidato. Nella propria area riservata il candidato avrà a disposizione i link ai seguenti documenti in formato pdf:
    il file contenente la domanda inviata;
    il file con la ricevuta recante il codice identificativo e il codice a barre;
    il modulo per la consegna della marca da bollo.
    Il file descritto al punto b) deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle prove scritte.
    Al termine della procedura di invio telematico il candidato deve stampare il modulo indicato alla lettera c) del punto precedente ed apporre su di esso una marca da bollo del valore di euro 16,00. Il modulo recante la marca da bollo deve essere poi depositato all’ufficio esami avvocato della Corte di appello presso la quale il candidato sosterrà l’esame ovvero ad esso spedito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Si precisa che l’invio di tale documento in formato cartaceo è finalizzato esclusivamente a comprovare l’assolvimento degli oneri fiscali. Di conseguenza, nel caso in cui il candidato, prima della scadenza del bando, modifichi la propria domanda non è tenuto al pagamento di una ulteriore imposta di bollo.
    Per tutte le finalità dell’esame (esemplificativamente, condizioni di ammissione, dati dal candidato, scelta delle materie sulle quali sostenere la prova orale) è valida l’ultima domanda spedita per via telematica.
    La procedura di invio della domanda deve essere completata entro il termine di scadenza del bando.
    La domanda si intende inviata quando il sistema genera la ricevuta contenente il codice identificativo e il codice a barre, che è messa a disposizione del candidato nella propria area riservata.
    In assenza di ricevuta la domanda si considera come non inviata.
    In caso di più invii telematici, l’Ufficio prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima.
    Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l’invio della domanda.
    Non sono ammessi a partecipare all’esame i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o spedite con modalità diverse da quelle sopra indicate.
    Tutte le informazioni inerenti le diverse fasi della procedura di esame sono reperibili accedendo all’area riservata. L’accesso ha valore di comunicazione.
    Le Corti di appello non risponderanno a quesiti dei candidati relativi ad informazioni presenti nell’area riservata.

    Art. 5

    I cittadini della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la lingua tedesca nelle prove di esame che si terranno presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.


    Art. 6

    Ciascuno dei cinque commissari d’esame dispone di dieci punti di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.
    Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.

    Art. 7

    I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l’ausilio necessario in relazione all’handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
    Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

    Art. 8

    Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici di cui all’art.1-bis del decreto legge 21 maggio 2003 n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003 n. 180, all’art. 8 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all’art. 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e all’art. 83 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.

    Roma, 23 agosto 2016




    Il Ministro: Orlando

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    § Sessione di esami per l’iscrizione negli albi degli Avvocati – anno 2016 §

    13 dicembre 2016

    Primo parere di

    Diritto Civile



    Nel corso della seconda lezione di equitazione all'interno del maneggio della società Alfa, il piccolo Tizio, figlio dei signori Beta, viene disarcionato dal cavallo e cade rovinosamente a terra.

    Condotto al Pronto soccorso e sottoposto a controllo radiografico, al piccolo viene diagnosticata una forte contusione al polso destro e applicato un tutore mobile per la durata di 20 giorni.

    Poiché, tuttavia, anche decorso tale periodo, il bambino continua a lamentare una evidente sintomatologia dolorosa e non riesce a muovere la mano, i signori Beta lo fanno visitare da uno specialista che, dopo aver effettuato una radiografia in una diversa proiezione, si avvede dell’esistenza di una frattura (non evidenziata al momento della visita al Pronto soccorso) che, a causa del tempo ormai trascorso, non può più consolidarsi se non attraverso un intervento chirurgico, da effettuarsi quanto prima.

    Malgrado l’intervento chirurgico venga eseguito a regola d’arte, con conseguente immobilizzazione dell’arto per i successivi 45 giorni, anche dopo le sedute di riabilitazione (protrattesi per i successivi 60 giorni) il piccolo riporta una invalidità permanente del 6%.

    I signori Beta si recano quindi da un legale e, dopo aver esposto i fatti sopra detti, aggiungono: – che il cavallo montato dal piccolo Tizio aveva già mostrato, fin dall'inizio della lezione, evidenti segni di nervosismo, tanto che l’istruttore era già intervenuto due volte per calmarlo; – che al momento dell’iscrizione del proprio figlio al corso la società Alfa aveva fatto loro sottoscrivere una dichiarazione di esonero da ogni responsabilità per i danni eventualmente derivanti dallo svolgimento della pratica sportiva; – che, ove prontamente diagnosticata, la frattura avrebbe potuto consolidarsi senza necessità di ricorrere all'intervento chirurgico; – che per l’intervento chirurgico e per la successiva riabilitazione (effettuati entrambi in strutture private a causa dell’urgenza), avevano dovuto sostenere la complessiva spesa di euro 10.000,00.

    Il candidato, assunte le vesti del difensore dei signori Beta, rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e prospettando le azioni più idonee a tutelare le ragioni dei propri assistiti.


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    § Sessione di esami per l’iscrizione negli albi degli Avvocati – anno 2016 §

    13 dicembre 2016

    Secondo parere di

    Diritto Civile



    Caio è un giovane molto ben voluto nel piccolo paese in cui vive. Nel dicembre del 2005 riceve in donazione dall’amico Sempronio un piccolo appezzamento di terreno; successivamente nel maggio del 2008 acquista un piccolo appartamento con denaro dell’amico Mevio.

    Nel febbraio del 2016 Caio riceve la visita di Tizio, figlio e unico erede di Mevio, deceduto nel 2010, che gli rappresenta la propria intenzione di rivendicare la proprietà del predetto terreno lasciatogli in eredità da Mevio, nonché di ottenere la restituzione della somma di euro 50.000 pari al prezzo dell’appartamento acquistato con denaro dello stesso Mevio.

    A sostegno della prima pretesa Tizio sostiene che Caio non possa vantare alcun titolo sul terreno, non potendo considerarsi tale la donazione di cui il predetto aveva beneficiato nel dicembre 2005, dal momento che il disponente Sempronio non era titolare di alcun diritto sul bene donato.
    Quanto alla seconda pretesa, lo stesso rappresenta che l’acquisto del predetto appartamento con denaro di Mevio avesse realizzato una donazione di denaro di non modico valore che doveva considerarsi nulla per aver rivestito la forma prescritta dalla legge.

    Caio, che vive dalla data della prima donazione (peraltro immediatamente trascritta), aveva goduto direttamente del terreno adibendolo a orto.

    Preoccupato per quanto rappresentatogli da Tizio, si rivolge ad un legale, al quale dopo aver riferito i fatti per come sopra descritti, ribadisce di non aver mai saputo che il terreno donatogli da Sempronio fosse, in realtà, di proprietà di Mevio.

    Il candidato assunte le vesti del legale di Caio , rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e prospettando la linea difensiva più idonea a tutelare le regioni del proprio assistito.




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    Edited by § Salatiele § - 15/12/2016, 21:22
     
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    14 dicembre 2016

    Primo parere di

    Diritto Penale



    Tizio, avendo intenzione di intraprendere l’esercizio di una attività di somministrazione di alimenti e bevande, chiede l’iscrizione nell'apposito registro pubblico utilizzando il modulo di domanda predisposto dalla locale Camera di Commercio.

    In epoca successiva all'ottenimento dell’iscrizione ed all'inizio dell’attività, Tizio viene però rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., per aver dichiarato falsamente, nella parte della domanda relativa al possesso dei requisiti morali e professionali, di non aver mai riportato condanne per reati in materia di stupefacenti.

    Tizio si reca dunque da un legale per un consulto e, dopo aver rappresentato quanto sopra, precisa di non aver compreso al momento della redazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione in questione che i requisiti morali e professionali richiesti consistessero nel non aver riportato condanne per reati in materia di stupefacenti, in quanto il modulo conteneva esclusivamente il richiamo ad alcuni articoli di legge speciali, senza riportarne il testo né fornire alcuna spiegazione al riguardo.

    Assunte le vesti del legale di Tizio, rediga il candidato un motivato parere, illustrando le questioni sottese alla fattispecie in esame e le linee di difesa del proprio assistito.




    § Sessione di esami per l’iscrizione negli albi degli Avvocati – anno 2016 §

    14 dicembre 2016


    Secondo parere di

    Diritto Penale



    Tizio rappresentante della società Alfa avendo saputo che sarebbe stata da lì a poco bandita una gara d'appalto del servizio di somministrazione dei pasti nell'ospedale pubblico Beta, contatta con il suo amico di vecchia data, Mevio, preposto alla predisposizione del bando di gara, che acconsente a consegnargli interamente i documenti pre-gara.

    Grazie alle informazioni avute la società Alfa si aggiudica l'appalto.

    Successivamente però la Guardia di finanza sequestra presso l'abitazione di Mevio alcuni appunti manoscritti concernenti la fase preparatoria della gara con i quali Tizio aveva dato indicazioni per modificare le condizioni del bando in senso favorevole alla propria società Alfa (indicazioni poi rivelatesi recepite nella versione definitiva del detto bando di gara).

    Il candidato, assunte le vesti di Tizio, individui le fattispecie di reato configurabili a carico di entrambi i soggetti e gli istituti giuridici applicabili.




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    Terzo giorno di prove scritte - Atti Giudiziari

    15 dicembre 2016



    Atto giudiziario civile



    Con accordo di separazione coniugale omologato nel marzo 2016, Caio, sul presupposto che il reddito familiare prima della separazione ammontasse ad euro 5.000,00 mensili e che quello suo personale ad euro 3.200,00 mensili, si è impegnato a corrispondere a Sempronia un assegno mensile di euro 1.600,00 per il mantenimento del figlio della coppia Caietto, nonché a trasferire a quest’ultimo, senza ricevere alcun corrispettivo, la piena ed intera proprietà dell’unico immobile di cui è proprietario.

    L’accordo tra i coniugi prevede, inoltre, che Caietto continui a vivere insieme alla madre presso altro appartamento di proprietà di quest’ultima che fino alla data della separazione aveva costituito l’abitazione coniugale.

    Tizio, che vanta nei confronti di Caio un ingente credito in forza di rapporti commerciali intercorsi con il predetto nell’anno 2015, venuto a conoscenza di tale trasferimento di proprietà avvenuto nel settembre del 2016 e, ritenendo che lo stesso possa pregiudicarlo, si reca dal proprio legale di fiducia per conoscere se sono concretamente esperibili delle azioni a tutela del proprio credito.

    Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa degli interessi del proprio assistito.




    §

    Atto giudiziario penale




    Tizio e Caio si accordano per commettere una rapina ai danni del gioielliere Sempronio del quale hanno studiato le abitudini. Nel giorno prefissato, dopo aver atteso a volto coperto che quest’ultimo, chiuso il negozio, salga sulla propria autovettura, entrano in azione: mentre Tizio fa da palo all'angolo della strada, a circa duecento metri di distanza, Caio entra nell'auto di Sempronio e, dopo averlo colpito al viso con diversi pugni, si impossessa della sua valigetta per poi darsi alla fuga seguito da Tizio.

    Le indagini successive consentono di individuare in Tizio e Caio gli autori del fatto.

    Sottoposti a processo vengono entrambi condannati alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 2000,00 di multa per il reato di rapina aggravata in quanto commesso da più persone riunite e con il volto travisato, ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale contestata dal pubblico ministero in considerazione dei precedenti a carico di entrambi risultanti dal certificato penale.Nel determinare il trattamento sanzionatorio il Tribunale ha fissato la pena base in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1200 di multa di cui all’art. 628, comma 3, n. 1, c.p. e su questo ha applicato l’aumento per la recidiva.

    Tizio si reca immediatamente dal proprio legale e lo incarica di assumere immediatamente la propria difesa.

    In tale veste il candidato rediga l’atto ritenuto più opportuno evidenziando le problematiche sottese alla fattispecie in esame e soffermandosi anche, in particolare, sulla natura giuridica della recidiva di cui all’art. 99, comma 4, c.p. e sulle conseguenze in punto di pena.



    §

    Atto giudiziario amministrativo


    In data 23 aprile 2016, Tizio aliena a Caio un immobile di interesse storico artistico (ritualmente dichiarato) di sua proprietà al fine di ottemperare all'obbligo di legge, lo stesso trasmette alla competente soprintendenza, con lettera raccomandata ricevuta in data 02 maggio 2016 copia autentica del contratto di compravendita.

    Il Ministero per i beni e le attività culturali, senza comunicare l'avvio di procedimento agli interessati, esercita il diritto di prelazione sull'immobile con provvedimenti del 25 ottobre 2016, nel quale dopo aver affermato la sussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione del termine di legge di 180 giorni (non avendo Tizio effettuato la prescritta denuncia di alienazione), si limita a fare generico riferimento all'interesse storico artistico dell'immobile stesso.

    Tale provvedimento viene consegnato all'ufficio notificatorio il 26 ottobre 2016 e notificato alle parti del contratto in data 4 novembre 2016.

    Caio, preoccupato di perdere la proprietà del predetto immobile, si reca dunque da un legale al quale, dopo aver esposto i fatti sopra detti, rappresenta che Tizio, nel trasmettere alla Soprintendenza copia del contratto di compravendita, aveva comunque indicato il domicilio in Italia di ciascuna delle parti contraenti.

    Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni del proprio assistito, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.


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