§ LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 § c.d. Legge "Anticorruzione"

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    LEGGE 27 maggio 2015, n. 69

    Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione,
    di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.



    (GU n.124 del 30-5-2015)

    Vigente al: 14-6-2015



    Capo I

    Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori
    modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
    approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga la seguente legge:


    Art. 1
    Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro
    la pubblica amministrazione



    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
    b) all'articolo 32-quinquies, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «due»;
    c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
    d) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e sei mesi»;
    e) all'articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
    f) all'articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;
    g) all'articolo 319-ter:
    1) al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
    2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole:
    «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni»;
    h) all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni e sei mesi»;
    i) all'articolo 323-bis:
    1) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi»;
    2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Circostanze attenuanti».

    Art. 2
    Modifica all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena


    1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale e' inserito il seguente:

    «Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317,
    318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione
    condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento di una
    somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di
    quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o
    dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione
    pecunaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del
    pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero,
    nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione
    della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale
    risarcimento del danno».

    Art. 3
    Modifica dell'articolo 317 del codice penale, in materia di
    concussione



    1. L'articolo 317 del codice penale e' sostituito dal seguente:

    «Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di
    un pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi
    poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o
    a un terzo, denaro o altra utilita', e' punito con la reclusione da
    sei a dodici anni».

    Art. 4
    Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale, in materia di riparazione pecuniaria



    1. Dopo l'articolo 322-ter del codice penale e' inserito il seguente:

    «Art. 322-quater (Riparazione pecuniaria). - Con la sentenza di
    condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319,
    319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, e' sempre ordinato il pagamento
    di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal
    pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo
    di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il
    pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene,
    ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore
    dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il
    diritto al risarcimento del danno».

    Art. 5
    Associazioni di tipo mafioso, anche straniere



    1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono
    sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;
    b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono
    sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;
    c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono
    sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da
    dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da
    quindici a ventisei anni».

    Art. 6
    Integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di
    applicazione della pena su richiesta delle parti



    1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
    «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».

    Art. 7
    Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione



    1. All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di
    coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
    decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto, in fine, il
    seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di
    cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320,
    321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il
    pubblico ministero informa il presidente dell'Autorita' nazionale
    anticorruzione, dando notizia dell'imputazione».

    Art. 8
    Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190


    1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:

    «f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui
    agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici
    relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
    12 aprile 2006, n. 163».
    2. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
    dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le stazioni
    appaltanti sono tenute altresi' a trasmettere le predette
    informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2».
    3. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il
    comma 32 e' inserito il seguente:
    «32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al
    comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato
    1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice
    amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia
    rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una
    sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti
    con le regole della trasparenza».

    Capo II
    Disposizioni penali in materia di societa' e consorzi

    Art. 9
    Modifica dell'articolo 2621 del codice civile



    1. L'articolo 2621 del codice civile e' sostituito dal seguente:

    «Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti
    dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
    preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci
    e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri
    un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
    comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla
    legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non
    rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui
    comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica,
    patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la
    stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in
    errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque
    anni.

    La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni
    riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di
    terzi».

    Art. 10
    Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile



    1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:

    «Art. 2621-bis (Fatti di lieve entita'). - Salvo che
    costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre
    anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve
    entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa'
    e delle modalita' o degli effetti della condotta.
    Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa
    pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo
    2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal
    secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
    267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della
    societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della
    comunicazione sociale.

    Art. 2621-ter (Non punibilita' per particolare tenuita'). - Ai
    fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui
    all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo
    prevalente, l'entita' dell'eventuale danno cagionato alla societa',
    ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621
    e 2621-bis».

    Art. 11
    Modifica dell'articolo 2622 del codice civile



    1. L'articolo 2622 del codice civile e' sostituito dal seguente:

    «Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle societa' quotate). -

    Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
    redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i
    liquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla
    negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese
    dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per
    altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
    altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico
    consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero
    ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e'
    imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
    finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa
    appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore,
    sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
    Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate:

    1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata
    presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un
    mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
    2) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla
    negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
    3) le societa' che controllano societa' emittenti strumenti
    finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
    italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
    4) le societa' che fanno appello al pubblico risparmio o che
    comunque lo gestiscono.
    Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le
    falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati
    dalla societa' per conto di terzi».

    Art. 12
    Modifiche alle disposizioni sulla responsabilita' amministrativa
    degli enti in relazione ai reati societari



    1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno
    2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) l'alinea e' sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in
    materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente
    le seguenti sanzioni pecuniarie:»;
    b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    «a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto
    dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
    duecento a quattrocento quote»;
    c) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
    «a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto
    dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da
    cento a duecento quote»;
    d) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto
    dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
    quattrocento a seicento quote»;
    e) la lettera c) e' abrogata.


    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 27 maggio 2015

    MATTARELLA

    Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

    Visto, il Guardasigilli: Orlando

     
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