Che bisogna fare con la normativa attuale per essere idonei a sostenere l'esame?

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    ~The Abyss Walker~

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    leggo di 18 mesi di praticantato presso uno studio,con 6 anticipabili.
    dal 2015 inoltre pare che sia d'obbligo una scuola forense di 18 mesi, stavolta non anticipabili.

    nel caso di roma la scuola sarebbe questa (?) www.ordineavvocati.roma.it/scuolaforense/membri/membri.asp ma mi sembra duri 12 mesi, che posso dedurne,che ''vale'' 18 mesi ma dura 12? non posso proprio anticipare mesi della scuola?

    e la sspl di 2 anni?
     
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    Ciao!
    Bisogna ammettere che la questione è complessa, perché, di fatto, buona parte della legge di riforma forense è ancora inattuata, inclusa quella che riguarda i requisiti per sostenere l'esame.
    Questo è il testo “incriminato”:

    Art. 43

    Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.
    2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:
    a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale;
    b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
    c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l’intero periodo;
    d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.


    Art. 48

    1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.

    Ecco, da quanto letto, a me pare si possa desumere che:

    A) Le modalità di accesso continuano a rimanere invariate fino al 31.12.2014. Dall'esame che si terrà quest'anno (2015), invece, varranno le nuove modalità, perché l'art. 48 è di immediata applicazione. Dunque, in teoria, attestato di partecipazione di 18 mesi ad una scuola, prove scritte senza codici e diverse materie all'orale. Tuttavia, ciò pone un problema di coordinamento con l’art. 43, perché si presuppone l’adempimento di un onere ivi previsto. Occorre quindi capire se è possibile adempiere a tale onere.

    B) L'art. 43, che, pur integrando di fatto (usiamo un parolone) la fattispecie di cui all'art. 48, perché ne rappresenta uno degli elementi, non è di immediata applicazione. Esso, infatti, richiede un regolamento ministeriale di attuazione che, allo stato, non esiste. Esistono scuole forensi già organizzate da singoli Consigli (in taluni casi addirittura con obbligo di frequenza). Presumibilmente, saranno le stesse che assumeranno i compiti formativi di cui all'art. 43, ma, attualmente, questa parte della riforma è tamquam non esset perché è ancora inattuata. Quindi, i 12 mesi che le scuole già in essere prevedono sono, in teoria, un adempimento locale, nel senso che è il singolo ordine (virtuoso) che si porta "avanti"; ma vi sono molti (tanti) ordini in cui non c'è obbligo di frequenza annuale alla scuola. Di conseguenza, laddove tale onere sia già previsto dal singolo Ordine locale, la mancata frequenza della scuola comporterà presumibilmente che al termine dei 3 semestri non verrà rilasciato il certificato di compiuta pratica. Se invece svolgessi la pratica in un foro il cui ordine, attualmente, non prevede la frequenza obbligatoria della scuola forense, rimangono fermi i precedenti oneri formativi.

    Tuttavia, si sollevano non pochi problemi, perché:

    b1) Non c'è disciplina transitoria. Cosa succede a chi si è iscritto al registro praticanti nel corso del 2014, magari prima di maggio, e dovrebbe quindi sostenere l'esame nel dicembre 2015? Dovrebbe slittare di un ulteriore anno per poter frequentare un anno di scuola forense? Presumibilmente no, perché non essendo attuato l’art. 43, non avrebbe neppure la possibilità di adempiere il relativo onere.

    b2) Per il 2015, in teoria, dovrebbe quindi valere solo la nuova regola dell'esame senza codici annotati, poiché, non essendo stato adottato il regolamento di cui all'art. 43, non potrebbero certo chiedere all'aspirante alcun adempimento in tal senso (repetita iuvant).

    b3) In definitiva, è ragionevole affermare che, se verrà emanato il decreto in parola, la prima "occasione" utile per aver maturato la frequenza di 18 mesi ad una scuola, potrà esservi solo per l'esame del 2016.

    B4) Se, invece, il regolamento verrà adottato, l’art. 43 attuato, prevedendo che già per l’esame del 2015 sarà necessario aver maturato 18 mesi presso una scuola forense, si creerebbe una disciplina, a mio parere, assolutamente irragionevole, perché creerebbe una dispartià di trattamento auto evidente.

    C) Per concludere, non sembra ammessa una frequenza ante-lauream.

    Spero di aver chiarito qualche tuo dubbio!
    Non resta dunque che attendere cosa ci dirà il Ministero della Giustizia!
     
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    ~The Abyss Walker~

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    ti ringrazio molto,però che casino assurdo che si è venuto a creare.

    io se mi anticipo sei mesi di tirocinio potrei fare l'esame di avvocato nel 2016 visto che mi dovrei laureare a settembre, se il ministero ha la bella pensata di rendere obbligatori 18 mesi di scuola NON potrò andare nel 2016. e slitterei al 2017.

    Questo per me è un bel problema perchè volevo iniziare la sspl da gennaio 2016 per fare il concorso di magistratura nel 2018,forte del fatto che se tutto va bene ero già avvocato. se invece faccio l'esame nel 2017 gli orali mi vanno a finire in mezzo al concorso di magistratura 2018,con evidenti complicazioni per entrambi.

    ma in teoria,se mi iscrivo ora (diciamo marzo) all'albo praticanti e mi dicono che per ora non c'è l'obbligo,per roma, non dovrei ottenere il certificato di tirocinio compiuto secondo le modalità al momento dell'iscrizione? Non credo possano cambiare così le carte in tavola a chi è già iscritto.

    per il 2015 mi pare palese che l'esame dovrà seguire le vecchie norme, un laureato 2014 o tardo 2013 non potrebbe mai e poi e mai ottenere il certificato dei 18 mesi se non ha già il certificato di avvenuta pratica.
    per il 2016...boh,mancano meno di 24 mesi all'esame 2016,o fanno partire la scuola a giugno o anche qui uno che si è laureato pochi mesi fa,come dici tu,non riuscirebbe a iscriversi.
     
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    Figurati!

    Secondo me, ma potrei sbagliarmi, chiunque si iscrive ora rischia di ricadere nella nuova disciplina.
    Certo, non sarebbe fair play che tu, iscritto ora, sia poi sottoposto all'obbligo di maturare anche il requisito della scuola per il 2016, magari dovendo slittare al 2017.
    Purtroppo, però, tu non potevi fare affidamento sulla vecchia disciplina perché, sempre in teoria, ad ora dovrebbe essere già "operativo" il nuovo regime.
    Il problema effettivo, diciamo, è che non sappiamo bene ancora come verrà gestita tutta la questione, quale disciplina transitoria verrà dettata, come verranno organizzate le Scuole. Peraltro, oltre al regolamento ministeriale, sarà necessario, immagino, una qualche forma di coordinamento nazionale tra le scuole, magari ad opera del CNF, o comunque sarà necessario rendere operativa la nuova disciplina nelle singole realtà. Considera che Roma, Milano o altre grandi città sono già "avanti" in questo senso, ma esistono piccole realtà in cui tutto è lontano anni luce.

    Peraltro, diciamolo con voce sommessa, tutta questa situazione ha ingenerato nei più l'aspettativa di una proroga della nuova disciplina, secondo taluni anche per quanto riguarda le modalità operative dell'esame. Tuttavia, ancora nulla si sa sul punto.
    Ahimé, occorre davvero attendere lumi dal Ministero.

    Edited by sergente_garcia - 10/1/2015, 13:42
     
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  5. rob89
     
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    pongo un altro quesito. Se uno fa il tirocinio presso un tribunale (quello di 18 mesi che dà diretto accesso al concorso in magistratura) è previsto che la pratica forense si riduca a soli sei mesi. E fin qui tutto ok, perchè essendo il tirocinio sostitutivo delle sspl, sortisce gli stessi effetti riduttivi sulla pratica. Il problema è che gli ordini degli avvocati, il mio almeno sì, sostengono che il tirocinio non riduca a sei mesi anche la scuola forense (ora divenuta obbligatoria, tranne per chi frequenta una sspl), che va fatta quindi per un ANNO E MEZZO lo stesso! Ora mi chiedo: se il tirocinio (che mi occupa due giorni interi a settimana, più il tempo impiegato a casa per lo studio dei fascicoli che mi vengono assegnati) è stato pensato in sostituzione della sspl e, di fatto, impegna lo stesso tempo se non di più, perchè non ci consentono di eliminare la scuola forense o quanto meno di accorciarne la frequenza a sei mesi (come viene accorciata la pratica)???. Io sto diventando matto!
     
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  6. fatiele
     
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    scusate, il problema si pone anche per me. Io mi sono iscritta al registro dei praticanti a gennaio 2016. Nella mia città è stata attuata una scuola forense( a quanto pare obbligatoria). A sto punto cosa dovrei fare?? Siamo sicuri che io debba frequentarla? Non so cosa fare dato anche il costo....
     
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    CITAZIONE (fatiele @ 19/5/2016, 16:22) 
    scusate, il problema si pone anche per me. Io mi sono iscritta al registro dei praticanti a gennaio 2016. Nella mia città è stata attuata una scuola forense( a quanto pare obbligatoria). A sto punto cosa dovrei fare?? Siamo sicuri che io debba frequentarla? Non so cosa fare dato anche il costo....

    No, Lei non deve frequentarla.

    Per quanto occorrer possa, si rinvia alla lettura dell'art. 1, co. 2 del Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Decreto Min. Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, pubblicato in GU n. 116 del 19-5-2016, in vigore a far data dal 3-6-2016 ):

    (... omissis ...)

    < Art. 1 - Oggetto del regolamento (...) 2. Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio. >>

    (... omissis ...)

    Tanto si doveva.

    Saranno Giuristi


    PS - Per maggior comodità dei lettori, si riporta il link alla Gazzetta Ufficiale recante il Regolamento relativo alla disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247:

    www.gazzettaufficiale.it/atto/vediM...enza=originario


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