§ La c.d. Riforma della Giustizia Civile §

Legge 10/11/2014, n. 162, G.U. 10/11/2014, n. 261 §

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    Anonymous

    §§§

    La c.d. "RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE"

    (da febbraio in vigore la negoziazione assistita)


    §


    È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 10 novembre 2014, n. 162 che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di "degiurisdizionalizzazione" (sic! - ndr) ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

    Dall'11 dicembre 2014 entrerà in vigore il c.d. "divorzio senza ricorso al giudice"; la "negoziazione assistita" slitta, invece, all'11 febbraio 2015.

    Legge 10 novembre 2014, n. 162, G.U. del 10 novembre 2014, n. 261



    ***È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n. 261 del 10 novembre 2014) la L. 10 novembre 2014, n. 162 che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante:

    <<misure urgenti di "degiurisdizionalizzazione" ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile>>

    §



    TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132




    ***Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162 (inquesto stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.».

    (14A08730)

    (GU n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 84)



    Vigente al: 10-11-2014

    Capo I

    Eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti


    Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
    disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
    ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
    unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.


    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

    ***A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
    del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
    pubblicazione.

    Art. 1

    Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi
    all'autorità giudiziaria


    1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello
    pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non
    hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia
    di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non
    è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta,
    possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma
    delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice
    di procedura civile.


    (( Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su
    diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria
    fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e
    disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore
    non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità
    extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di
    denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica
    amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere
    il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si
    intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione
    esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta. ))


    2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al
    comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute,
    dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio
    dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la
    corte di appello per la nomina del collegio arbitrale (( per le
    controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo
    decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore
    inferiore ad euro 100.000 )).
    Gli arbitri sono individuati,
    concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine,
    (( tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo
    dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque
    anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo ))
    e
    che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una
    dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.

    (( 2-bis. La funzione di consigliere dell'ordine e l'incarico
    arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale
    incompatibilita' si estende anche per i consiglieri uscenti per una
    intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato. ))


    3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli
    effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e
    il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

    4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado
    d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la
    pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della
    nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto
    entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. (( E' in
    facolta' degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che
    il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta
    giorni ))
    . Quando il processo è riassunto il lodo non può essere
    piu' pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione
    nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338
    del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del
    codice di procedura civile, e' stata dichiarata la nullita' del lodo
    pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo
    periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la
    riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni
    dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita'.

    5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare
    del Ministro della giustizia, (( da adottare entro novanta giorni
    dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto ))
    , possono essere stabilite riduzioni dei parametri
    relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica
    l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura
    civile.

    (( 5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresi' stabiliti
    i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in
    particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in
    relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della
    controversia, nonche' il principio della rotazione nell'assegnazione
    degli incarichi, prevedendo altresi' sistemi di designazione
    automatica. ))

    Capo II

    Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati



    Art. 2

    Convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati


    1. La convenzione di negoziazione assistita da (( uno o più
    avvocati ))
    è un accordo mediante il quale le parti convengono di
    cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole
    la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo
    anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio
    2001, n. 96.


    (( 1-bis. E' fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui
    all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
    165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria
    avvocatura, ove presente. ))


    2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
    a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della
    procedura, in ogni caso non inferiore a un mese (( e non superiore a
    tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le
    parti ))
    ;
    b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti
    indisponibili (( o vertere in materia di lavoro )).
    3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato
    dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
    4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità,
    in forma scritta.

    5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di (( uno o piu'
    avvocati )).

    6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni
    apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità
    professionale.
    7. E' dovere deontologico degli avvocati informare il cliente
    all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di
    ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita
    .

    Art. 3

    Improcedibilita'


    1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
    controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di
    veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra
    parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo
    stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo
    precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4
    marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di
    pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila
    euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è
    condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

    L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
    decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima
    udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è
    già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza
    dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 3. Allo
    stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita,
    assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
    per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica
    alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da
    contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
    2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita
    è condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la
    condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da
    adesione o e' seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua
    ricezione ovvero quando e' decorso il periodo di tempo di cui
    all'articolo 2, comma 2, lettera a).
    3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
    a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
    b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della
    composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di
    procedura civile;
    c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione
    relativi all'esecuzione forzata;
    d) nei procedimenti in camera di consiglio;
    e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
    4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei
    casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti
    urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
    5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali
    procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque
    denominati. (( Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette
    ad altri termini di procedibilita', decorre unitamente ai medesimi.
    ))

    6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione
    di procedibilità della domanda, all'avvocato non e' dovuto compenso
    dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al
    patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del
    testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
    di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale
    fine la parte e' tenuta a depositare all'avvocato apposita
    dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui
    sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche'
    a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a
    comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
    7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte
    può stare in giudizio personalmente.
    8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia
    decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
    conversione del presente decreto.

    Art. 4

    Non accettazione dell'invito e mancato accordo


    1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto
    della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta
    all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può
    essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di
    quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di
    procedura civile.
    2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito
    avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
    3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli
    avvocati designati.

    Art. 5

    Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e
    trascrizione


    1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti
    e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per
    l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
    2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la
    conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
    (( 2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente
    trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma,
    del codice di procedura civile. ))

    3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o
    compiono uno degli atti (( soggetti a trascrizione )), per procedere
    alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale
    di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò
    autorizzato.

    4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un
    accordo alla cui redazione ha partecipato.
    (( 4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo
    2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
    "L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente
    trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma,
    del codice di procedura civile". ))



    Art. 6

    Convenzione di negoziazione assistita da (( uno o piu' avvocati ))
    per le soluzioni consensuali di separazione personale, di
    cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio,
    di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio


    1. La convenzione di negoziazione assistita (( da almeno un
    avvocato per parte ))
    puo' essere conclusa tra coniugi al fine di
    raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di
    cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
    matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2),
    lettera b), della legge (( 1° dicembre )) 1970, n. 898, e successive
    modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di
    divorzio.
    2. (( In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o
    portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
    legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non
    autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di
    negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica
    presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa
    irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per gli
    adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di
    figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero
    economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di
    convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il
    termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il
    tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde
    all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo
    non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica
    lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che
    fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti
    e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma
    3. ))

    3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli
    effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono,
    nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale,
    di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento
    del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di
    divorzio. (( Nell'accordo si da' atto che gli avvocati hanno tentato
    di conciliare le parti e le hanno informate della possibilita' di
    esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato
    le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati
    con ciascuno dei genitori. ))
    L'avvocato della parte è obbligato a
    trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello
    stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o
    trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito
    delle certificazioni di cui all'articolo 5.
    4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, (( terzo
    periodo, )) e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria (( da
    euro 2.000 ad euro 10.000 ))
    . Alla irrogazione della sanzione di cui
    al periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere
    eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del
    Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
    5. (( Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
    n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la
    seguente:
    "g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di
    negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati,
    conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale
    di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento
    del matrimonio";

    b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) e' aggiunta la
    seguente:
    "h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di
    negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi tra coniugi al
    fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione
    personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
    scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di
    separazione o di divorzio";

    c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la
    seguente:
    "d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di
    negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati,
    conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale
    di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del
    matrimonio, di scioglimento del matrimonio". ))


    Art. 7

    (( (Soppresso) ))

    Art. 8

    Interruzione della prescrizione e della decadenza


    1. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una
    convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione
    della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della
    domanda giudiziale. Dalla stessa data e' impedita, per una sola
    volta, la decadenza, ma se l'invito e' rifiutato o non e' accettato
    nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale
    deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza
    decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero
    dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

    Art. 9

    Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza


    1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi
    dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie
    aventi il medesimo oggetto o connesse.
    2. E' fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con
    lealta' e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le
    dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del
    procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in
    tutto o in parte il medesimo oggetto.
    3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento
    non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni
    rese e delle informazioni acquisite.
    4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le
    disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si
    estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni
    dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto
    applicabili.
    (( 4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e
    degli obblighi di lealta' e riservatezza di cui al comma 2
    costituisce per l'avvocato illecito disciplinare. ))

    Art. 10

    Antiriciclaggio


    1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre
    2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza
    sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento,» sono
    inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione
    assistita (( da uno o piu' avvocati )) ai sensi di legge,».

    Art. 11

    Raccolta dei dati


    1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a
    seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al
    Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo e' stato
    raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno
    degli avvocati.
    2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al
    monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette
    i dati al Ministero della giustizia.
    (( 2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con
    cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle
    disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i
    dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di
    controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte
    a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per
    tipologia. ))

    Capo III

    Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di
    separazione personale e di divorzio


    Art. 12

    Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di
    cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle
    condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello
    stato civile


    1. I coniugi possono concludere, (( innanzi al sindaco, quale
    ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del
    Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ))
    del comune di
    residenza di uno di loro o del comune presso cui e' iscritto o
    trascritto l'atto di matrimonio, (( con l'assistenza facoltativa di
    un avvocato, )) un accordo di separazione personale ovvero, nei casi
    di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della
    legge (( 1° dicembre )) 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione
    degli effetti civili del matrimonio, nonche' di modifica delle
    condizioni di separazione o di divorzio.
    2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in
    presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori
    di handicap grave (( ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5
    febbraio 1992, n. 104 )), ovvero economicamente non autosufficienti.
    3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti
    personalmente, (( con l'assistenza facoltativa di un avvocato, )) la
    dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli
    effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo
    condizioni tra di esse concordate.
    Allo stesso modo si procede per la
    modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non
    può contenere patti di trasferimento patrimoniale
    .
    L'atto contenente
    l'accordo e' compilato e sottoscritto immediatamente dopo il
    ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo
    tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di
    cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di
    cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
    matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di
    divorzio. (( Nei soli casi di separazione personale, ovvero di
    cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del
    matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato
    civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a
    comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla ricezione
    per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui
    al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma
    dell'accordo. ))

    4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero
    2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le
    parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «,
    ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a
    seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
    ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione
    concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».
    5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
    396 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e' aggiunta la
    seguente lettera: «g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione
    degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello
    stato civile;»;
    b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la
    seguente lettera: «g-ter) gli accordi di separazione personale, di
    scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
    ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle
    condizioni di separazione o di divorzio;»;
    c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e' aggiunta la
    seguente lettera: «d-ter) (( degli accordi )) di separazione
    personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
    matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».
    6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo
    il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis)
    Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della
    conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di
    scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
    nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio,
    ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere
    stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per
    le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato
    A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
    642».
    7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
    dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di
    conversione del presente decreto.

    Capo IV

    Altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione


    Art. 13

    Modifiche al regime della compensazione delle spese


    (( 1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo
    comma e' sostituito dal seguente:
    "Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità
    della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto
    alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le
    parti, parzialmente o per intero". ))

    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti
    introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata
    in vigore della legge di conversione del presente decreto.

    Art. 14

    Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

    1. Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile e' inserito
    il seguente: «183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario
    di cognizione).
    - Nelle cause in cui il tribunale giudica in
    composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione,
    valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria,
    può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione
    scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma
    dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di
    decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i
    documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria.
    Se richiesto, puo' fissare una nuova udienza e termine perentorio non
    superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e
    produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni
    per le sole indicazioni di prova contraria.».
    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti
    introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata
    in vigore della legge di conversione del presente decreto.

    Art. 15


    (( (Soppresso) ))

    Art. 16

    Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie
    dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato



    1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal
    6 agosto al 31 agosto di ciascun anno» sono sostituite dalle
    seguenti: « (( dal 1° al 31 agosto di ciascun anno )) ».
    2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, e' aggiunto
    il seguente: «Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e
    procuratori dello Stato). - Fermo quanto disposto dall'articolo 1
    della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari,
    amministrativi, contabili e militari, nonche' gli avvocati e
    procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta
    giorni.».
    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a
    decorrere dall'anno 2015.
    4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo
    dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure
    organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei
    commi 1 e 2.

    Capo V

    Altre disposizioni per la tutela del credito nonche' per la
    semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata
    e delle procedure concorsuali


    Art. 17

    Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti


    1. All'articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono
    aggiunti i seguenti: «Se le parti non ne hanno determinato la misura,
    (( dal momento in cui e' proposta domanda giudiziale )) il saggio
    degli interessi legali e' pari a quello previsto dalla legislazione
    speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni
    commerciali.
    La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui
    si promuove il procedimento arbitrale.».
    2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai
    procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo
    all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
    decreto.
    Art. 18

    Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione


    1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 518, sesto comma, e' sostituito dal seguente:
    «Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza
    ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il
    precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del
    tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo,
    con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro ((
    quindici giorni )) dalla consegna. (( La conformita' di tali copie e'
    attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente
    articolo. )) Il cancelliere al momento del deposito forma il
    fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui
    all'articolo 497 copia del processo verbale e' conservata
    dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il
    pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e
    le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono
    depositate oltre il termine di (( quindici giorni )) dalla consegna
    al creditore.»;
    b) l'articolo 543, quarto comma, e' sostituito dal seguente:
    «Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna
    senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il
    creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente
    per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi
    dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro
    trenta giorni dalla consegna. (( La conformita' di tali copie e'
    attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente
    articolo. )) Il cancelliere al momento del deposito forma il
    fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la
    nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al (( secondo
    periodo )) sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla
    consegna al creditore.»;
    c) l'articolo 557 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento). - Eseguita l'ultima
    notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al
    creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione
    restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. (( La
    conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai
    soli fini del presente articolo. )) Il creditore deve depositare
    nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota
    di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del
    precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione
    entro (( quindici giorni )) dalla consegna dell'atto di pignoramento.
    Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve
    depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal
    conservatore dei registri immobiliari.
    Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento
    perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie
    dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono
    depositate oltre il termine di (( quindici giorni )) dalla consegna
    al creditore.».
    2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
    civile, dopo l'articolo 159 e' inserito il seguente:
    «Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per
    espropriazione). - La nota d'iscrizione a ruolo del processo
    esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere
    l'indicazione delle parti, nonche' le generalita' e il codice
    fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo,
    del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il
    Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non
    regolamentare, puo' indicare ulteriori dati da inserire nella nota di
    iscrizione a ruolo.».
    (( 2-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di
    procedura civile, dopo l'articolo 164-bis, introdotto dall'articolo
    19, comma 2, lettera b), del presente decreto, e' inserito il
    seguente:
    "Art. 164-ter. - (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito
    della nota di iscrizione a ruolo). - Quando il pignoramento e'
    divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a
    ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla
    scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale
    terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del
    debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non
    e' stata depositata nei termini di legge.
    La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue
    quando e' ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore
    pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il
    pignoramento e' divenuto inefficace per mancato deposito della nota
    di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.". ))
    3. Le disposizioni di cui (( ai commi 1, 2 e 2-bis )) si applicano
    ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno
    successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto-legge.
    4. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
    n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
    n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal
    31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata
    della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con
    modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche
    regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
    ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di
    iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalita', le
    copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma,
    543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura
    civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la
    conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti
    dal comma 9-bis.».

    Art. 19

    Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo


    1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    (( a) all'articolo 26, il secondo comma e' sostituito dal
    seguente:
    "Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e'
    competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza,
    il domicilio, la dimora o la sede"; ))
    b) dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:
    «Art. 26-bis (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti).
    - Quando il debitore e' una delle pubbliche amministrazioni indicate
    dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di
    crediti e' competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il
    giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il
    domicilio, la dimora o la sede.
    Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata
    di crediti e' competente il giudice del luogo in cui il debitore ha
    la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;
    c) all'articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il settimo comma e' abrogato;
    2) all'ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo
    comma e» sono soppresse;
    d) dopo l'articolo 492 e' inserito il seguente:
    «Art. 492-bis (Ricerca con modalita' telematiche dei beni da
    pignorare). - Su istanza del creditore procedente, il presidente del
    tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio,
    la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a
    procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalita'
    telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere
    l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il
    numero di fax del difensore nonche', ai fini dell'articolo 547,
    dell'indirizzo di posta elettronica certificata.
    Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai
    dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro
    elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi
    dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con
    l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o
    un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda
    mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle
    banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse
    possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria,
    compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro
    automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per
    l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per
    l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione,
    comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con
    istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le
    operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale
    nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative
    risultanze.
    Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in
    luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza
    dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per
    provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e
    520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di
    cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e' rilasciata
    al creditore che, entro (( quindici giorni )) dal rilascio a pena
    d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza
    per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520,
    all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
    L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata
    mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima
    al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si
    trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a
    norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
    Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o
    cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di terzi,
    l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma
    dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il
    verbale, che dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui
    si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di
    posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui
    il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente,
    dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui
    all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonche' l'intimazione
    al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti
    di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma e'
    notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a
    quest'ultimo riferibili.
    Quando l'accesso ha consentito di individuare piu' crediti del
    debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di
    terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti
    dal creditore.
    Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al
    terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale
    giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»;
    (( d-bis) all'articolo 503 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "L'incanto puo' essere disposto solo quando il giudice ritiene
    probabile che la vendita con tale modalita' abbia luogo ad un prezzo
    superiore della meta' rispetto al valore del bene, determinato a
    norma dell'articolo 568";
    d-ter) dopo l'articolo 521 e' inserito il seguente:
    "Art. 521-bis. - (Pignoramento e custodia di autoveicoli,
    motoveicoli e rimorchi). - Il pignoramento di autoveicoli,
    motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e
    successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente,
    con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione
    nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre
    ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492.
    Il pignoramento contiene altresi' l'intimazione a consegnare entro
    dieci giorni i beni pignorati, nonche' i titoli e i documenti
    relativi alla proprieta' e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite
    giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel
    quale e' compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il
    domicilio, la dimora o la sede. Col pignoramento il debitore e'
    costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori
    comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Al
    momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la
    custodia del bene pignorato e ne da' immediata comunicazione al
    creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove
    possibile. Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di
    polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al
    ritiro della carta di circolazione nonche', ove possibile, dei titoli
    e dei documenti relativi alla proprieta' e all'uso dei beni pignorati
    e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie
    autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale e'
    compreso il luogo in cui il bene pignorato e' stato rinvenuto. Si
    applica il terzo comma. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale
    giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di
    pignoramento perche' proceda alla trascrizione nei pubblici registri.
    Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il
    creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente
    per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi
    del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della
    nota di trascrizione. La conformita' di tali copie e' attestata
    dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il
    cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde
    efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto
    di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate
    oltre il termine di cui al quinto comma. Si applicano in quanto
    compatibili le disposizioni del presente capo"; ))
    e) all'articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, la parola "personalmente" e' soppressa;
    2) al secondo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
    «4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice
    competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di
    cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a
    mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;
    con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione
    della dichiarazione, la stessa dovra' essere resa dal terzo
    comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare
    o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato
    o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o
    nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati
    ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul
    provvedimento di assegnazione»;
    3) dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
    «Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale
    giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo
    esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al
    quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il
    creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di
    titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle
    cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al
    periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del
    creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553.
    Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo
    precedente e' notificato a cura del creditore procedente e deve
    contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del
    secondo comma.»;
    f) all'articolo 547, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    «Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore
    procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il
    terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del
    difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose
    o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve
    eseguire il pagamento o la consegna.»;
    g) all'articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il primo comma e' abrogato;
    2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    «Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la
    dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza
    successiva. L'ordinanza e' notificata al terzo almeno dieci giorni
    prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza
    o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato
    o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini
    indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del
    procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di
    assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o
    553.»;
    h) (( (Soppressa) ));
    (( h-bis) all'articolo 569, terzo comma, il secondo periodo e'
    sostituito dai seguenti: "Il giudice con la medesima ordinanza
    stabilisce le modalita' con cui deve essere prestata la cauzione e
    fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per
    la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui
    all'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo
    quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita' possa aver
    luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene,
    determinato a norma dell'articolo 568";
    h-ter) all'articolo 572, terzo comma, il primo periodo e'
    sostituito dal seguente: "Se l'offerta e' inferiore a tale valore il
    giudice non puo' far luogo alla vendita quando ritiene probabile che
    la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo
    superiore della meta' rispetto al valore del bene determinato a norma
    dell'articolo 568"; ))
    i) l'articolo 609 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione). -
    Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere
    consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al
    rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di
    asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si
    da' atto a verbale ovvero, se colui che e' tenuto a provvedere
    all'asporto non e' presente, mediante atto notificato a spese della
    parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non e'
    stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della
    parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo
    comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le
    prevedibili spese di custodia e di asporto.
    Quando puo' ritenersi che il valore dei beni e' superiore alle
    spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese
    della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i
    beni in altro luogo. Il custode e' nominato a norma dell'articolo
    559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i
    beni, quando non appare evidente l'utilita' del tentativo di vendita
    di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale
    giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone
    lo smaltimento o la distruzione.
    Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attivita'
    imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma
    del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due
    anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione
    delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato
    dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento
    anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto
    previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si
    procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a
    cura della parte istante o del custode.
    Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma,
    colui al quale i beni appartengono puo', prima della vendita ovvero
    dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma,
    ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per
    il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie
    l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e
    compensi per la custodia e per l'asporto.
    Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste
    per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalita'
    disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano,
    in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di
    procedura civile. La somma ricavata e' impiegata per il pagamento
    delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la
    vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo
    che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che e' tenuto
    al rilascio, l'eventuale eccedenza e' utilizzata per il pagamento
    delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.
    In caso di infruttuosita' della vendita nei termini fissati dal
    giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo
    periodo.
    Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario
    da' immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su
    istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al
    giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.».
    2. Alle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura
    civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 155 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari). - Per archivio
    dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, (( secondo
    comma, )) del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7,
    sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
    1973, n. 605.
    Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da
    pignorare con modalita' telematiche). - La partecipazione del
    creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo
    492-bis del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste
    disposizioni.
    Nei casi di cui all'articolo 492-bis, sesto e settimo comma,
    l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni
    con modalita' telematiche, comunica al creditore le banche dati
    interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax
    o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il
    creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale
    giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la
    richiesta di pignoramento perde efficacia.
    Art. 155-quater (Modalita' di accesso alle banche dati). - Con
    decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
    dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e
    sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono
    individuati i casi, i limiti e le modalita' di esercizio della
    facolta' di accesso alle banche dati di cui al (( secondo comma ))
    dell'articolo 492-bis del codice, nonche' le modalita' di trattamento
    e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei
    debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori
    banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse
    possono accedere, che l'ufficiale giudiziario puo' interrogare
    tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al
    titolare dei dati.
    Il Ministro della giustizia puo' procedere al trattamento dei dati
    acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del
    decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
    E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti,
    il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme
    al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di
    cui al primo comma.
    L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di
    cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il
    decreto di cui al primo comma e' gratuito. La disposizione di cui al
    periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma
    dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni.
    Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori). -
    Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso
    diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui
    all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto
    di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il
    creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo
    492-bis, primo comma, del codice, puo' ottenere dai gestori delle
    banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater
    di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.»;
    (( Art. 155-sexies. - (Ulteriori casi di applicazione delle
    disposizioni per la ricerca con modalita' telematiche dei beni da
    pignorare). - Le disposizioni in materia di ricerca con modalita'
    telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione
    del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del
    passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in
    materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni
    altrui; ))
    (( b) al titolo IV, capo I, ))dopo l'articolo 164 e' aggiunto il
    seguente:
    «Art. 164-bis (Infruttuosita' dell'espropriazione forzata). -
    Quando risulta che non e' piu' possibile conseguire un ragionevole
    soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei
    costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle
    probabilita' di liquidazione del bene e del presumibile valore di
    realizzo, e' disposta la chiusura anticipata del processo
    esecutivo.».
    3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
    115, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 13, dopo il comma 1-quater e' inserito il
    seguente:
    «1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui
    all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il
    contributo dovuto e' pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30»;
    b) all'articolo 14, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
    «1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis,
    primo comma, del codice di procedura civile e' tenuta al pagamento
    contestuale del contributo unificato.».
    4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.
    1229, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti»
    sono aggiunte le seguenti:
    «, (( del verbale )) di cui all'articolo 492-bis del codice di
    procedura civile»;
    b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i
    seguenti:
    «Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a
    norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di
    pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti
    mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di
    esecuzione (( ed e' dimezzato nel caso in cui le operazioni non
    vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta )),
    stabilito dal giudice dell'esecuzione:
    a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o
    sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro
    10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della
    vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da
    euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per
    cento sull'importo superiore;
    b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o
    sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi
    degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro
    10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della
    vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati
    da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3
    per cento sull'importo superiore.
    In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495
    del codice di procedura civile, il compenso e' determinato secondo le
    percentuali di cui alla lettera a) ridotte della meta', sul valore
    dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della
    somma versata.
    In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo
    esecutivo il compenso e' posto a carico del creditore procedente ed
    e' liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di
    cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se
    maggiore, sul valore del credito per cui si procede.
    In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai
    sensi dei commi secondo, terzo e quarto non puo' essere superiore ad
    un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si
    procede.
    Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo,
    terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario
    dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale
    o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La
    residua quota del quaranta per cento e' distribuita dall'ufficiale
    giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri
    ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando
    l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento e'
    diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste
    dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di
    cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del
    codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del
    presente comma e' attribuito nella misura del cinquanta per cento
    ciascuno.».
    5. All'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e' inserito, in fine, il
    seguente periodo:
    «Le informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili
    dall'autorita' giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e
    del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in
    materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni
    altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorita' giudiziaria
    si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le
    disposizioni relative alla ricerca con modalita' telematiche dei beni
    da pignorare.».
    (( 6. L'articolo 155-quinquies delle disposizioni per l'attuazione
    del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre
    1941, n. 1368, introdotto dal comma 2, lettera a), del presente
    articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5.
    6-bis. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per
    quelle previste al comma 2, lettera a), limitatamente alle
    disposizioni di cui all'articolo 155-sexies, e lettera b), e al comma
    5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo
    giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di
    conversione del presente decreto. ))

    (( Art. 19-bis

    (Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere)

    1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita'
    rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di
    cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della Convenzione delle
    Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro
    beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14
    gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali,
    in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto
    consolare o il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione
    internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al
    Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
    all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria presso
    cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto
    contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle
    funzioni dei soggetti di cui al presente comma.
    2. Effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non possono
    eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme
    sono vincolate.
    3. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria
    l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi
    comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al
    comma 1 mantengono la piena disponibilita' delle stesse. ))

    Art. 20

    Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e
    deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalita' telematiche


    1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
    (( dopo il comma 9-ter, )) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    «9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo
    comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita
    un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto
    previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto.
    Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei
    beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il
    liquidatore al curatore.
    9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura di
    concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto
    16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione
    della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto
    regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto
    previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e
    lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma,
    del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si
    applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore.
    9-sexies. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di
    distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo
    591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto
    riepilogativo finale delle attivita' svolte.
    9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per
    le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto
    per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con
    modalita' telematiche nel rispetto della normativa anche
    regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
    ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite
    specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi
    automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono
    estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche
    nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».
    2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 40, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
    «1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una
    relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento
    della gestione in conformita' a modelli standard stabiliti con
    decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello
    sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente e'
    trasmessa al predetto Ministero con modalita' telematiche.»;
    b) all'articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito
    il seguente:
    «Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono
    redatti in conformita' a modelli standard stabiliti con decreto,
    avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo che
    precede, al quale sono sottoposti con modalita' telematiche.».
    3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali
    di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo 8
    luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero
    dello sviluppo economico, nell'ambito di rilevazioni statistiche
    nazionali.
    4. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 il Ministero
    competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente.».
    5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
    procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata
    pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione
    nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche
    tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-septies (( del
    decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
    legge n. 221 del 2012 )).
    6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, anche alle
    procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal
    novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
    decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo
    periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
    Capo VI

    Misure per il miglioramento dell'organizzazione giudiziaria
    Art. 21


    Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati

    1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 10 e'
    aggiunto il seguente:

    «Art. 10-bis (Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di
    tramutamenti successivi)
    . - Il Consiglio superiore della magistratura
    espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento
    successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.
    Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i
    magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con
    unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.
    Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il
    tramutamento che comporta o rende piu' grave una scopertura del
    trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di
    appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la
    sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di
    copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia
    di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi
    dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando
    l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha
    una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura
    dell'ufficio di provenienza.
    Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.».
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di
    tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della
    magistratura adottata successivamente all'entrata in vigore della
    legge di conversione del presente decreto.

    (( Art. 21 bis

    (Istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristino
    dell'ufficio del giudice di pace di Barra)


    1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono apportate
    le seguenti modificazioni:
    a) la tabella A e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1
    del presente decreto;
    b) la tabella B e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2
    del presente decreto.
    2. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A e' sostituita
    dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto.
    3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio
    superiore della magistratura, da adottare entro novanta giorni dalla
    data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
    decreto, sono determinate le piante organiche del personale di
    magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace di Ostia e di
    Barra e sono altresi' apportate le necessarie variazioni alle piante
    organiche degli altri uffici del giudice di pace.
    4. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei
    mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto, la procedura di trasferimento dei magistrati
    onorari destinati agli uffici del giudice di pace di Ostia e di
    Barra.
    5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro
    novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
    conversione del presente decreto, sono determinate le piante
    organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di
    pace di Ostia e di Barra e sono altresi' apportate le necessarie
    variazioni alle piante
    organiche degli altri uffici del giudice di pace.
    6. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo degli
    uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra si provvede mediante
    le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali, alla data
    di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 del
    decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, prestavano servizio
    presso gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra, e'
    attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento previsto dal
    presente comma.
    7. Con decreto del Ministro della giustizia e' fissata la data di
    inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e
    di Barra.
    8. Gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra sono
    competenti per i procedimenti civili e penali introdotti
    successivamente alla data di cui al comma 7. I procedimenti penali si
    considerano introdotti dal momento in cui la notizia di reato e'
    acquisita o e' pervenuta agli uffici del pubblico ministero.
    9. Per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace
    di Ostia e di Barra e' autorizzata la spesa di euro 317.000 a
    decorrere dall'anno 2015. ))

    Capo VII

    Disposizioni finali



    Art. 22

    (( (Disposizioni finanziarie)

    1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli
    articoli 3, 6 e 12 del presente decreto, valutate in euro 4.364.500
    annui, e agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli
    18, 20 e 21-bis del presente decreto, pari a euro 550.000 per l'anno
    2014 e a euro 417.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
    a) quanto ad euro 550.000 per l'anno 2014, ad euro 481.500 per
    l'anno 2015 e ad euro 100.000 a decorrere dall'anno 2016, mediante
    corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
    politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
    decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    b) quanto ad euro 381.500 a decorrere dall'anno 2016, mediante
    corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del
    fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
    triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
    speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
    previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
    2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
    al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    c) quanto a 4,3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle
    maggiori entrate di cui all'articolo 19 del presente decreto.
    2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
    2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio
    semestrale delle minori entrate derivanti dall'attuazione del
    presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e
    delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di
    verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1
    del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
    all'aumento degli importi del contributo unificato di cui
    all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
    2002, n. 115, come modificato dall'articolo 19, comma 3, del presente
    decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle
    minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio.
    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
    ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause
    degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo
    periodo del comma 2.
    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    ))

    Art. 23

    Entrata in vigore


    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
    quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
    in legge.

    §§§



    Edited by § Salatiele § - 12/11/2014, 17:35
     
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