Legge 17 aprile 2014, n. 62 § Modifica dell'art. 416-ter c.p.

§ Scambio elettorale politico-mafioso §

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  1. Salatiele
     
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    §§§



    LEGGE 17 aprile 2014, n. 62
    Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso

    (GU n.90 del 17-4-2014)

    Vigente al: 18-4-2014




    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


    Promulga

    la seguente legge:
    Art. 1

    1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

    La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».


    Art. 2

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addì 17 aprile 2014

    NAPOLITANO


    Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

    Visto, il Guardasigilli: Orlando


    §§§


     
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