Atto di acquiescenza

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. uskebasi
     
    .

    User deleted


    Questo tipo di atto che io non avevo mai sentito nominare prima è quello migliore per rendere inoppugnabile una donazione in assenza di testamento?
    Dunque siamo in ambito di successione legittima (credo che le volontà orali non rilevino).
    La donazione di cui si tratta ovviamente è "normale", ossia senza dispense, senza indicazione di specifiche remunerazioni e dunque dovrebbe rientrare nella collazione. Anzi nell'atto di donazione è specificato che è fatta a titolo di anticipazione di successione, come anticipazione di legittima o eventuale quota di disponibile.

    Ulteriore interrogativo nel particolare: l'atto di acquiescenza in particolare mette a riparo la donazione da possibili:
    - rappresentazioni
    - pretese creditorie
    - azioni revocatorie o surrogatorie varie
    ???

    Più che altro questi dubbi sorgono poiché non ho trovato nulla riguardo quest'atto.
    Che atto è? Ha natura processuale, sostanziale, è una rinuncia, si rinuncia all'azione, si rinuncia al diritto, a quale azione, a quale diritto e, soprattutto, si trascrive, si annota???
    Tutti i dubbi poggiano fondamentalmente su questo quesito.
    Grazie e buona giornata a tutti
     
    .
  2. SALATIELE
     
    .

    User deleted


    Quesito posto da Uskebasi il 17-12-2013, ore 11:24


    "ATTO DI ACQUIESCENZA"

    Citazione:
    <<questo tipo di atto, che io non avevo mai sentito nominare prima, è quello migliore per rendere inoppugnabile una donazione in assenza di testamento?

    Dunque siamo in ambito di successione legittima (credo che le volontà orali non rilevino).

    La donazione di cui si tratta ovviamente è "normale", ossia senza dispense, senza indicazione di specifiche remunerazioni e dunque dovrebbe rientrare nella collazione. Anzi nell'atto di donazione è specificato che è fatta a titolo di anticipazione di successione, come anticipazione di legittima o eventuale quota di disponibile.

    Ulteriore interrogativo nel particolare: l'atto di acquiescenza in particolare mette a riparo la donazione da possibili:
    - rappresentazioni
    - pretese creditorie
    - azioni revocatorie o surrogatorie varie
    ???

    Più che altro questi dubbi sorgono poiché non ho trovato nulla riguardo quest'atto.

    Che atto è? Ha natura processuale, sostanziale, è una rinuncia, si rinuncia all'azione, si rinuncia al diritto, a quale azione, a quale diritto e, soprattutto, si trascrive, si annota???
    Tutti i dubbi poggiano fondamentalmente su questo quesito.
    Grazie e buona giornata a tutti>>

    §§§



    In estrema sintesi (solo alcune note dal carattere: a) non impegnativo e b) assolutamente perfettibili):

    *La prassi notarile conosce l'atto di adesione e acquiescenza a disposizioni testamentarie col quale, per es., il signor Tizio (legittimario) dichiara espressamente di prestare adesione ed acquiescenza a tali disposizioni testamentarie. Tale dichiarazione è, il più delle volte, accompagnata dalla rinunzia ad ogni azione di riduzione nei confronti degli eredi testamentari del de cuius (nonché, se presenti, dei legatari e/o dei donatari). Si include, inoltre, una dichiarazione ricognitiva della devoluzione dell'eredità in forza del tal testamento.

    Nulla vieta di far ricorso a tale atto ricognitivo per offrire una maggiore tutela ai donatari e ai loro aventi causa.

    Certo, non sembra di poter sovrapporre completamente le finalità concrete dell'atto di acquiescenza rispetto alla dichiarazione di rinuncia all'esperimento di ogni futura azione di riduzione.

    La clausola con cui il donante stabilisca che l'attribuzione a titolo gratuito deve ritenersi compiuta in conto di legittima e, per l'eventuale eccedenza, in conto disponibile non implica dispensa dalla collazione, se è vero che, a quest'ultima, sono sottoposti tutti i beni donati, sia quelli della disponibile che della legittima: tale imputazione del donante non interferisce, difatti, nei rapporti tra coeredi, ma solo sul limite che la quota di legittima rappresenta per il potere di disposizione del "de cuius".

    Nel caso prospettato la dichiarazione ricognitiva proverrebbe dal beneficiario di una donazione in conto di legittima: il donatario (rivestente la qualità di legittimario) conseguirebbe così il bene e, per l'effetto, vedrebbe preclusa la possibilità di rinunziare all'acquisto (non potendosi più pervenire, con la scomparsa del donante, allo scioglimento volontario con l'utilizzo dell'istituto del mutuo dissenso: cioè a mezzo di un negozio ripristinatorio e quindi di un accordo risolutorio che comporta la riviviscenza dell'atto di provenienza originario e anteriore all'atto di donazione).

    L'acquiescenza, strettamente intesa, non sembra rivestire propriamente natura modificativa o rinunziativa del diritto. In presenza della sola dichiarazione di adesione resterebbe spazio per l'esperimento dell'azione di riduzione da parte dei legittimari.

    Ciò posto, si rende necessario che in atto compaia una espressa dichiarazione di rinunzia all'azione suddetta.

    Pare utile ricordare, infine, che dalla impossibilità di poter inquadrare l'atto di acquiescenza fra quelli aventi natura dispositiva (“circolatoria”) discendono importanti conseguenze sotto il profilo strettamente fiscale: esso atto sconterà, infatti, l'imposta fissa di registro. In caso di più rinunzianti all'azione di riduzione, si discute: è dubbio se debba corrispondersi un'unica imposta o più imposte di registro (sempre in misura fissa) in relazione al numero dei rinunzianti stessi.

    L'atto andrà trascritto.

    Per poter essere più precisi occorrerebbe conoscere gli scopi che le parti (potenziali) dell'atto in questione, intendono conseguire.

    La domanda da porsi è: le parti dell'ipotetico negozio, quali risultati intenderebbero conseguire con la loro manifestazione di volontà?


    **Non appare superfluo ricordare che la rinunzia, pur se posta in essere senza alcun intento fraudolento, qualora produca danno ai creditori può essere da questi impugnata al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari (cfr. Art. 524 cc).

    ***Entra in gioco, per quanto occorrer possa, anche il 563 c.c. (Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione):

    “Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.

    L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.

    Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.

    Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.”



    §§§

     
    .
  3. uskebasi
     
    .

    User deleted


    ok vediamo se ho capito bene (anche da varie ma infruttuose ricerche effettuate miseramente su google :):
    la donazione è un atto che può essere impugnato. Per questo anche le banche non concedono mutui con garanzie sugli immobili provenienti da donazioni poiché appunto potrebbero essere rivendicati da eventuali coeredi.
    L'atto di acquiescenza si fa di solito verso le disposizioni testamentarie che ledono la legittima e varrebbe come rinuncia all'azione di riduzione.
    Si può fare anche l'atto di acquiescenza alla donazione (che appunto è proprio richiesto dalle banche per accendere i mutui con ipoteca sui beni provenienti da donazione, altrimenti niente mutuo perché la donazione potrebbe essere impugnata e la garanzia venire meno).
    Unico riferimento normativo che (forse sbaglio) potrebbe rinvenirsi nel codice civile all'acquiescenza alla donazione è all'art. 557 co. 2 c.c. quando parla di "assenso alla donazione" come forma di rinuncia all'azione di riduzione.

    I problemi che rimangono, forse risolti:
    nel caso prospettato ci si trova in ambito di successione legittima pertanto non può parlarsi di acquiescenza a disposizioni testamentarie.
    Così l'acquiescenza alla donazione significherebbe che niente gli altri successori legittimi hanno a pretendere rispetto a quella donazione.
    Siamo a riparo da possibili ipotesi di rappresentazione poiché non c'è una rinuncia all'eredità ma gli eredi accettano la loro quota solo che rinunciano limitatamente all' impugnazione di quello specifico atto (in parole povere accettano ma prendono qualcosina in meno, come una sorta di accordo transattivo).
    Ho letto una sentenza, mi sembra del 1970, che dice che tale accordo transattivo non potrebbe valere come rinuncia poiché sarebbe una rinuncia dietro corrispettivo che importa accettazione. Dunque, no rinuncia, no rappresentazione, no azioni creditorie ex 524 c.c.
    tra l'altro ho letto una sentenza la quale affermava che il 524 c.c. (relativo alla rinunzia all'eredità) non si può applicare per analogia alla rinuncia all'azione di riduzione.
    La successione legittima dunque rimarrebbe operante e la ripartizione dei beni, diciamo così, "non rispettosa delle quote" per via dell'acquiescenza, varrebbe come una sorta di transazione in sede di divisione alla presenza del notaio.
    Sicuramente in questa ricostruzione ho commesso una marea di errori, quindi ben vengano le correzioni :)

    ps
    Salatiele, grazie mille per la risposta, sei stato gentilissimo come sempre.
     
    .
  4. SALATIELE
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (uskebasi @ 18/12/2013, 01:04) 
    ok vediamo se ho capito bene (anche da varie ma infruttuose ricerche effettuate miseramente su google :):
    la donazione è un atto che può essere impugnato. Per questo anche le banche non concedono mutui con garanzie sugli immobili provenienti da donazioni poiché appunto potrebbero essere rivendicati da eventuali coeredi.
    L'atto di acquiescenza si fa di solito verso le disposizioni testamentarie che ledono la legittima e varrebbe come rinuncia all'azione di riduzione.
    Si può fare anche l'atto di acquiescenza alla donazione (che appunto è proprio richiesto dalle banche per accendere i mutui con ipoteca sui beni provenienti da donazione, altrimenti niente mutuo perché la donazione potrebbe essere impugnata e la garanzia venire meno).
    Unico riferimento normativo che (forse sbaglio) potrebbe rinvenirsi nel codice civile all'acquiescenza alla donazione è all'art. 557 co. 2 c.c. quando parla di "assenso alla donazione" come forma di rinuncia all'azione di riduzione.

    I problemi che rimangono, forse risolti:
    nel caso prospettato ci si trova in ambito di successione legittima pertanto non può parlarsi di acquiescenza a disposizioni testamentarie.
    Così l'acquiescenza alla donazione significherebbe che niente gli altri successori legittimi hanno a pretendere rispetto a quella donazione.
    Siamo a riparo da possibili ipotesi di rappresentazione poiché non c'è una rinuncia all'eredità ma gli eredi accettano la loro quota solo che rinunciano limitatamente all' impugnazione di quello specifico atto (in parole povere accettano ma prendono qualcosina in meno, come una sorta di accordo transattivo).
    Ho letto una sentenza, mi sembra del 1970, che dice che tale accordo transattivo non potrebbe valere come rinuncia poiché sarebbe una rinuncia dietro corrispettivo che importa accettazione. Dunque, no rinuncia, no rappresentazione, no azioni creditorie ex 524 c.c.
    tra l'altro ho letto una sentenza la quale affermava che il 524 c.c. (relativo alla rinunzia all'eredità) non si può applicare per analogia alla rinuncia all'azione di riduzione.
    La successione legittima dunque rimarrebbe operante e la ripartizione dei beni, diciamo così, "non rispettosa delle quote" per via dell'acquiescenza, varrebbe come una sorta di transazione in sede di divisione alla presenza del notaio.
    Sicuramente in questa ricostruzione ho commesso una marea di errori, quindi ben vengano le correzioni :)

    ps
    Salatiele, grazie mille per la risposta, sei stato gentilissimo come sempre.

    Ormai ne sai più di me ;)

    Solo un'ultima cosa: mi accerterei con cura di verificare che nell'atto di adesione e acquiescenza alla donazione venisse comunque inserita una espressa dichiarazione di rinuncia all'azione di riduzione. Dopo una "succosa" premessa con la precisa ricostruzione delle vicende negoziali e successorie, ai signori legittimari faremo dichiarare, expressis verbis, che:

    "tutto quanto sopra precede premesso e richiamato, i signori (o il signor ...) Tizio, Caio e Sempronio dichiarano di prestare, come in effetti prestano, piena adesione ed acquiescenza alla suddetta donazione enunciata in premessa, rinunciano ad ogni azione o riserva, espressamente rinunciando ad ogni azione di riduzione nei confronti dei donatari e riconoscendo, pertanto, pienezza di effetti alla donazione di cui trattasi ... ecc. ecc. "


    §§§

     
    .
  5. uskebasi
     
    .

    User deleted


    ok ok grazie grazie
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Junior Member

    Group
    Member
    Posts
    2

    Status
    Offline
    A PROPOSito di "atto di acquiescenza ,( istituto controverso) posso estendere un osservazione?
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Junior Member

    Group
    Member
    Posts
    2

    Status
    Offline
    L'osservazione riguarda la vendita di un bene ricevuto in eredità per testamento(nelcaso olografo)laddove gli adempimenti previsti sono stati eseguiti :pubblicazione e registrazione del testamento .Detto bene è interamente per come disposto di proprieta' . Altri eredi hanno ricevuto altri immobili per disposizione testamentaria Tutti i documenti di rito (dichiarazione di successione già presentata all'agenzia delle entrate) prodotti per la redazione de rogito.Oltre alla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità obbligatoria per legge le cui spese all'insegna delle norme previgenti sono a carico del venditore(nel caso in specie) ci si chiede se occorra qualche altro adempimento a garanzia del compratore . E' chiaro che la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità si deve fare .
    A proposito di atto di acquiescenza

    Il compratore a sua garanzia puo' chiedere oltre a quanto sopra a sua garanzia obbligatoriamente un 'azione di acquiescenza dell'eredità ricevuta da parte di tutti gli eredi ?. Gli stessi se acconsentono (ivi compreso il venditore erede) possono produrre un certificato sostitutivo di un atto di notorieta' a firma dei predetti resa dinanzi a P.U. oppure chiedere al notaio del venditore d'inserire nell'atto da redigere l'aggiunta di tale acquiescenza seppure non incontrovertibilmente necessario ?In questo ultimo caso gli eredi non interessati al rogito devono fronteggiare spese inaspettate . Il c.d. atto di acquiescenza non è un atto trascrivibile a se stante e non essenziale per la stipula dell'atto notarile .Vero è che se introdotto nel rogito assume l'assetto di un atto negoziale che puo'essere ricevuto solo dal notaio. La trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità non garantisce la sfera giuridica del compratore ? Quindi il capriccio e/o pretesa dal compratore potrebbe essere non accolta.Per altro la fattispecie non riguarda donazione ma come predetto bene ricevuto in eredità per successione testamentaria. Confido visualizzare eventuale centralità della discussione anche mia posta elettronica .
     
    .
6 replies since 17/12/2013, 11:24   23857 views
  Share  
.
Top