D.Lgs. 05/03/2013, n. 26, G.U. 28/03/2013, n. 74

regolamento comunitario su taluni gas fluorurati ad effetto serra

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  1. seppietta
     
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    Pubblicato il decreto che disciplina il regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento comunitario su taluni gas fluorurati ad effetto serra. A seconda del tipo di violazione la sanzione pecuniaria a carico delle imprese puo' anche superare i 100.000,00 euro.


    Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,, e ai regolamenti (CE) n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.

    Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

    L'attivita' di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, e' esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

    Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

    TABELLA DI SINTESI Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3, e 4, del regolamento, in conformita' a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1497/2007 e n. 1516/2007, in quanto applicabili, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nelle attivita' di controllo delle perdite di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nelle attivita' di riparazione delle perdite di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1516/2007 e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1497/2007, in quanto applicabili, non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non tiene il registro dell'apparecchiatura di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007 o il registro del sistema di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che tiene i registri di cui al comma 4 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, nonche' di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007, in quanto applicabili, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. La stessa sanzione si applica qualora l'operatore non rispetti il formato di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non mette a disposizione dell'autorita' competente, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, o della Commissione europea i registri di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di recupero di gas fluorurati. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, che non si avvale di persone in possesso del certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero, nei casi applicabili, di quello di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, nell'attivita' di recupero di gas fluorurati dalle apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che effettuano il recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE, con esclusione della attivita' di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi, impiegando personale non in possesso dell'attestato di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di quello di cui all'articolo 14 dello stesso decreto sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario di un contenitore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, che non provvede affinche' i gas fluorurati ivi contenuti siano recuperati, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 842/2006 a carico delle imprese Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che effettuano le attivita' di cui agli articoli 3 e 4, paragrafo 1, del regolamento, e che, nell'ambito di tali attivita', prendono in consegna gas fluorurati ad effetto serra utilizzando personale non in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che svolgono le attivita' disciplinate dai regolamenti (CE) n. 303/2007 e n. 304/2007 senza essere in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di trasmissione delle informazioni. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore, l'importatore o l'esportatore che non trasmette la relazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, nel termine ivi previsto, alla Commissione europea ed all'Autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore, l'importatore o l'esportatore che trasmette la relazione incompleta, inesatta o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1493/2007 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottempera agli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, nel termine ivi previsto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasmette le informazioni di cui al comma 3 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, sprovvisti dell'etichetta ivi prevista e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui l'etichetta non sia conforme al formato di cui al regolamento (CE) n. 1494/2007. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di controllo dell'uso. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio, salvo qualora la quantita' di esafluoruro di zolfo utilizzata sia inferiore a 850 chilogrammi l'anno, e' punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro..Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base di esafluoruro di zolfo per il riempimento degli pneumatici, e' punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di immissione in commercio. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque immette in commercio prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato II del regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo che la data di fabbricazione e' precedente all'entrata in vigore del relativo divieto di immissione in commercio, e' punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro. Violazione degli obblighi in materia di iscrizione al Registro Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, che non ottemperano agli obblighi di iscrizione al registro, di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

    A cura della Redazione

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