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Società di comodo
L'interpello è condizione necessaria per promuovere la controversia presso gli organi di giustizia tributaria?
Una società considerata di comodo per perdita sistemica nel triennio 2009-2011 ha prodotto istanza di interpello inteso alla disapplicazione della norma. L'Agenzia Regionale ha respinto l'istanza non ritenendola adeguatamente documentata. Si richiede se non uniformandosi alla norma e quindi disapplicandola, la società possa comunque far valere le proprie ragioni presso gli organi di giustizia tributaria allorchè l'Ufficio accerterà le maggiori imposte e le indebite compensazioni Iva e se l'interpello è comunque condizione necessaria per promuovere la controversia presso gli organi di giustizia tributaria così come viene ritenuto dall'agenzia nella fattispecie delle società di comodo (C.M. 25/E/2007)..