denuntiatio e diritto di prelazione in tema di trasferimento di partecipazioni sociali

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  1. leriadancer
     
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    Premesso che non mi occupo di diritto societario (sono una fervente penalista! :D) e che il tema è quello del trasferimento di quote all'interno di una società a base personale, ossia una s.a.s. con due soli soci (il mio è accomandatario), le mie domande sono essenzialmente tre:

    1) ricevo denuntiatio tramite racc. a/r in cui rinvengo l'indicazione del prezzo di vendita della quota, il nome del terzo acquirente individuato dall'accomandante e il riferimento al futuro e del tutto eventuale contratto di compravendita. Nessun riferimento alle modalità di pagamento. Sul punto, l'atto costitutivo, con riferimento al contenuto della denuntiatio, richiede l'indicazione delle "modalità dell'alienazione", ergo dovrebbero ricomprendersi anche le modalità con cui il terzo intende pagare, sia perchè io PRELAZIONARIO devo essere messo in condizioni di poter valutare la serietà e concretezza dell'offerta/affare sia perchè la denuntiatio ha natura di proposta contrattuale e dev'essere, quindi, completa di tutti i suoi elementi.
    Sono nel giusto quando affermo questo? Ho trovato sentenze a favore, ma vorrei sapere se qualcuno di voi dispone di altro e più specifico materiale.
    Rebus sic stantibus, io dovrei rispondere alla missiva ricevuta richiedendo una integrazione della denuntiatio...perciò, mi domando, i 30 gg entro cui esercitare (o meno) il diritto di prelazione ricominciano a decorrere dalla nuova missiva che controparte mi invierà?

    2) il prezzo/valore della quota indicato da controparte è di 30.000 Euro: posso contestarlo perchè ritenuto sovrastimato?
    Mi sono innanzitutto chiesta se davvero la determinazione del valore di una quota all'interno di società di persone sia libera.
    Poi, ho "scovato", tramite ricerche varie, che esistono 2 diverse tipologie di prelazione: cd. propria ed impropria. Quest'ultima mi consentirebbe di contestare il prezzo, in quanto non s'intende "a parità di condizioni", bensì a condizioni diverse (dunque, anche meno vantaggiose) per l'alienante.
    Potrei, quindi, contestare la loro stima? Cosa ne deriva? Un giudizio civile o la rimessione al collegio arbitrale? Lo statuto sociale, infatti, prevede (all'art. 19) che ogni controversia relativa all'interpretazione dello stesso e dei patti parasociali nonchè relativa alla determinazione del valore delle quote è rimessa ad un collegio arbitrale.

    3) infine, posso obiettare al subentro in società del soggetto individuato dall'accomandante come terzo acquirente? Il problema è che questa persona, oltre a non essere gradita al mio cliente (il mio lo ha finanche querelato x vicende endosociatarie!), è un insolvente, ha debiti con varie persone, lavorava (ma non era socio) presso il mio cliente ed è stato cacciato! Insomma, pur non essendo prevista una "clausola di gradimento" all'interno dell'atto costitutivo, posso ritenerla assorbita, diciamo così, nel diritto di prelazione?
    Invero, sempre da varie ricerche, pare che tanto x dottrina quanto per giurisprudenza la prelazione (convenzionale) abbia duplice portata, ossia organizzativa e di tutela degli interessi individuali, con ciò vedendomi riconosciuto non solo il diritto ad essere anteposto a terzi acquirenti, ma anche quello di valutare l'opportunità di nuovi ingressi all'interno della compagine sociale. Tanto è ancor più vero nelle società di persone, caratterizzate dall'intuitus personae, ancora più spiccato nel caso (come questo) della dualità di soci.

    So che la questione è abbastanza intricata, ma spero, anche grazie ai vostri consigli, di venirne a capo! ;)
     
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  2. primaopoi
     
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    - Leriadancer ,


    - come hai già potuto verificare , ci son vari tipi di clausole


    - per evitare di ragionare sulle sabbie mobili , pensi di poter trascrivere la clausola relativa al diritto di prelazione ?


    - a naso ed in via di prima approssimazione , direi che :

    1. ove non previsto altrimenti, il pagamento è alla firma ( cfr. art. 1183 cod. civ.prima parte ) . Vale comunque la pena che Tu chieda via Rar il prezzo e tutte le altre condizioni : servirà ad interrompere il termine dei 30 giorni e a rcreare qualche tensione

    2. arbitrato
    ... così , però , spendi un saccaccio di soldi e , in caso di torto ,Ti mangi un'altra volta il prezzo con le spese, competenze ed onorari

    3. o eserciti la prelazione oppure Ti becchi chi arriva . salva la presenza di clausole ...che però mi pare non sussistano....


    - vardarò.....



    Edited by primaopoi - 19/10/2012, 14:36
     
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  3. A.chiara
     
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    spero possa essere utile quanto sintetizzo in relazione ai 3 punti esposti.
    1)da quanto dici, sussiste nell'atto costitutivo della s.a.s. una clausola di prelazione.Quanto alla natura dell'atto con cui si effettua la denuntiatio, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che si tratti di una vera e propria proposta contrattuale, che il prelazionario può accettare , perfezionando il contratto di cessione.
    Di conseguenza, essa deve contenere tutte le condizioni contrattuali stabilite con il terzo, comprese ,dunque, le modalità di pagamento ed i tempi, se dilazionato.
    Dato, allora, che nella denuntiatio ricevuta dal tuo cliente mancano tali elementi, si dovrebbe inviare una richiesta di integrazione delle condizioni contrattuali, sospendendo, così, il termine assegnato per l'accettazione della proposta, che comincerà a decorrere nuovamente dal ricevimento del nuovo atto di denuntiatio.
    2)quanto alla valutazione della quota di partecipazione del socio uscente, essa è comunque espressione della partecipazione sociale al capitale.
    Non so come sia suddiviso il capitale sociale, il che risulta dall'atto costitutivo, dove è specificato, nell'apposita clausola, a quanto ammonta il capitale sociale e la misura di spettanza di ciascun socio.
    Solitamente il prezzo di cessione di una quota nelle società di persone si concorda tra le parti, perchè spesso si include la potenzialità imprenditoriale della società.
    Infatti è vero che la cessione di quota è cessione della partecipazione sociale e non cessione dei beni sociali, ma una cosa è il valore nominale della partecipazione(che risulta dal calcolo effettuato sull'entità del capitale e sulla quota di spettanza) , un'altra cosa è il valore di mercato della partecipazione, che non è detto sia coincidente con quello nominale, perchè espressione, indirettamente, del patrimonio della società, che non coincide mai numericamente con il capitale indicato in atto costitutivo.
    A tale proposito, infatti, si è soliti, introdurre negli atti di cessione di quote esplicite indicazioni riguardanti i beni sociali(patrimonio sociale), perchè , quando tali indicazioni mancano l'acquirente non può invocare alcuna garanzia o tutela se i beni sociali hanno consistenza e caratteristiche diverse da quelle considerate dalle parti, o si allegano specifiche perizie tecniche che attestino attivo, passivo e patrimonio in genere.( nel caso di specie, però, l'acquirente di quota non è un estraneo ma il socio accomandatario, per cui, in qualità di amministratore, sarà al corrente della reale situazione economica e finanziaria della società)
    Per quanto riguarda, poi, il riferimento alla prelazione propria e impropria, finalizzato alla contestazione del prezzo della cessione, nel caso in esame ,non può essere preso in considerazione.
    Infatti, la distinzione tra prelazione propria e impropria riguarda solo le ipotesi di prelazione legale e non quella convenzionale, come quella societaria; ipotesi in cui il legislatore tutela, rispettivamente un interesse privato, come la proprietà del preferito (v. retratto successorio) o un interesse pubblico( v. la prelazione agraria).
    Se, infine , si decidesse di contestare il valore riconosciuto alla quota di partecipazione del cedente, e, dunque, il prezzo della cessione, ci si dovrebbe rivolgere al collegio arbitrale, che, come spesso accade nelle società, viene chiamato a dirimere controversie tra i soci (nel caso di specie esiste apposita clausola statutaria).
    3)quanto, infine, alla possibilità di opporsi all'entrata del nuovo socio ( nel caso in cui il socio prelazionario decida di non acquistare la quota) bisogna fare riferimento all'art. 2322 c.c. che afferma che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quote dell'accomandante può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
    La norma si giustifica in quanto nella s.a.s., l'intuitus personae opera, nei riguardi del socio accomandante, con minor intensità, sicchè non è essenziale la loro immutabilità, per cui per il trasferimento della sua quota sociale non è richiesta l'unanimità, ma è sufficiente il consenso della maggioranza.( anche se resta una modifica dei patti sociali).
    La maggioranza si calcola per quote di interesse e calcolando, altresì. la quota di capitale dell'accomandante cedente, per cui, nella fattispecie in esame, dato per scontato il consenso del cedente, si deve verificare qual è la quota di partecipazione dell'accomandatario (tuo cliente).
    Detto questo, nel caso da te prospettato, esiste una clausola di prelazione per il caso di cessione inter vivos di quote sociali, dunque esiste "una diversa disposizione dell'atto costitutivo", che subordina il trasferimento a terzi al mancato esercizio del diritto di prelazione riconosciuto a favore degli altri soci.
    Sinceramente non credo che una volta che l'accomandatario non si sia avvalso della prelazione, possa anche, successivamente, contestare l'entrata dell'acquirente come nuovo socio, perchè il suo consenso viene espresso nel momento in cui decide di non approfittare della prelazione, momento in cui il socio cedente è libero di vendere al terzo alle medesime condizioni ovviamente.
    Non credo, cioè, che al diritto di prelazione sia collegato anche quello di esprimere voto negativo all'entrata del terzo in società, visto che tale opportunità è stata "consumata"quando si è rifiutata l'offerta di acquisto e, a monte, quando si è prestato il consenso all'introduzione della clausola di prelazione nell'atto costitutivo.

     
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  4. oponcho-dos
     
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    - @Chiara : complimenti per l'eccellente disamina


    - mi permetterei soltanto - come ho già fatto a caldo col nick di primaepoi - di chiedere , ancora , di poter visionare la clausola di prelazione (e quella di arbitrato) al fine di approfondire la questione prezzo


    - in giurisprudenza capita di trovare anche sentenze che qualificano la prelazione societaria come " legale " ( cfr. Trib. Como 23.02.1994 , Le Società ,1994, 678 ; Trib. Catania 28.02. 1991 , Vita notarile , 1992 , 251 ), anzichè convenzionale come l'opinione più diffusa: per me la definizione , quindi , non è dirimente , occorre vedere cosa c'è scritto in tutto l'atto costitutivo


    - ancora complimenti

     
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  5. A.chiara
     
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    Ti ringrazio molto.
    Fa piacere quando qualcuno apprezza ciò che dici ed i tuoi ragionamenti..
     
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  6. leriadancer
     
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    Anzitutto, grazie ad entrambi per le risposte!:D

    Aggiungo a quanto da me già scritto che il capitale sociale risulta così ripartito nell'atto costitutivo:

    60% al mio cliente, socio accomandatario
    40% all'altro, socio accomandante.

    Dai vostri post ho avuto conferma di due cose: in primis, la denuntiatio di controparte è carente, sicchè la mia richiesta di integrazione è fondata e, peraltro, mi permette di azzerare e far nuovamente decorrere il termine dei 30 gg! ;) In secundis, anch'io ho trovato giurisprudenza (tanto di merito quanto di legittimità) che applica la distinzione tra prelazione propria ed impropria anche alla prelazione convenzionale.
    Ad ogni modo, i miei quesiti erano finalizzati a "vederci chiaro", dal momento che il mio cliente-amico è assistito anche da un Avv. ("pezzo grosso" in materia) dello studio dove ho fatto pratica e sono ancor oggi.
    Mi interessava confrontarmi con voi per evitare figuracce, non essendo il societario materia mia e capire se le conclusioni cui ero approdata fossero giuste!
    Gli spunti che mi avete dato sono interessanti e...soprattutto A.Chiara è stata molto generosa, precisa e lucida in tema di determinazione del valore della quota!!!
    Prometto di tenervi aggiornati! ;)

    Un'ultima domanda: qualora il contrasto si appunti sull'individuazione di QUEL soggetto quale terzo acquirente, come ne vengo fuori? Non credo di non poter obiettare nulla perchè tale mia facoltà risulta essersi "consumata" a seguito del mancato esercizio della prelazione...credo piuttosto che la quaestio debba essere rimessa al collegio arbitrale, trattandosi, a questo punto, di una controversia in ordine alla interpretaz/applicaz dell'atto costitutivo. A nessuno è mai capitato un caso simile?
     
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  7. A.chiara
     
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    In relazione all'entrata di un terzo, non desiderato, nella compagine sociale il problema si pone a monte.
    Quando si delibera o si sceglie, in fase di redazione dell' atto costitutivo, di introdurre una clausola di prelazione in favore degli altri soci per l'eventualità di cessione di quote, si sceglie, sostanzialmente di prevedere una limitazione alla libera circolazione delle partecipazioni sociali.
    Infatti, il socio cedente è obbligato a comunicare il suo intento di dismettere la quota agli altri soci, permettendo loro di acquistarla ed evitare, così, che estranei entrino a far parte della società.
    Si deve, però, tener presente che il diritto del socio prelazionario, cui viene data l'opportunità di acquisire la partecipazione, non è l'unica posizione da valutare, dovendosi prendere in considerazione anche quella del socio cedente cui deve essere fornito un idoneo meccanismo per poter uscire dalla compagine sociale, monetizzando la sua partecipazione attraverso la cessione a soggetti estranei.
    Nel momento in cui il prelazionario viene messo a conoscenza anche del nome del terzo offerente viene messo in grado di effettuare una completa valutazione circa l'opportunità o meno di esercitare il diritto potestativo di prelazione e circa l'ingresso di nuovi soci.
    Non credo che a seguito della decisione di non profittare della prelazione, il socio possa anche opporre un veto all'entrata dell'acquirente in società, nè esprimere un mancato gradimento, anche perchè quest'ultimo entrerebbe in qualità di accomandante e non di amministratore ( qualifica ben diversa), quindi come socio "investitore".( v. quanto detto sul carattere personale della partecipazione)
    Normalmente per provocare una delibera che abbia ad oggetto la scelta di un nuovo socio si convoca l'assemblea ordinaria, si mette all'ordine del giorno la discussione sul subentro di nuovi soci e si vota, ma ciò accade quando a monte non vi siano clausole statutarie che già limitano in qualche modo la cessione di quote a terzi (come la prelazione).
    Quanto alla prelazione propria ed impropria, ammessa l'applicabilità della distinzione anche all'ambito della prelazione convenzionale, è necessaria una precisazione: quella propria è caratterizzata dalla parità delle condizioni, laddove quella impropria manca di tale parità.
    Ciò vuol dire che, quando si parla di prelazione impropria, è possibile estendere la prelazione anche a negozi nei quali la posizione dell'acquirente non sia fungibile come ad esempio donazione, permuta, datio in solutum ecc. e non credo che sia il tuo caso, dato che la denuntiatio ha ad od oggetto una compravendita di quota, contratto in cui la posizione dell'acquirente è assolutamente fungibile.
    Inoltre, quando l'atto costitutivo nulla specifica in merito e nel silenzio dello statuto, la prelazione si intende sempre propria.
    Comunque, come hai riferito, si può sempre adire il collegio arbitrale per dirimere controversie circa l'interpretazione dell'atto costitutivo.Spero di non essere stata pedante, ma la materia mi è sempre piaciuta molto..
     
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  8. primaopoi
     
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    1. forse con la raccomandata sospendi soltanto il decorso del termine , ma non lo fai ripartire ex novo

    2. per le esigenze che vorresTi far valere esistono le cd. clausole di gradimento

    3. se scegli di adire il collegio arbitrale ( irrituale / arbitraggio ) per la determinazione della quota , fai attenzione perchè corri il - serio - rischio di spendere 30.000,00 euro , tra avvocati , arbitri , segretario del collegio arbitrale , perizie , etc.: se , poi , controparte non paga la sua quota , per il principio della solidarietà dovrai pagare tutto Tu

    4. sai che farei ? se fosse praticabile , metterei in liquidazione la società e mi toglierei il pensiero , ripartendo daccapo con un altro socio più fidato

    Edited by primaopoi - 23/10/2012, 16:06
     
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  9. leriadancer
     
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    A.Chiara, si vede che la materia ti entusiasma! ;D
    Grazie a te e agli altri...questo forum è un perenne arricchimento!
     
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8 replies since 19/10/2012, 11:37   3860 views
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