opposizione cartella ex 615 cpc- notifica

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  1. irnet80
     
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    Cari amici, nonostante mi sia capitato spesso di fare opposizioni ex art. 615 c.p.c. , non mi è mai capitato di dovermi opporre a un'esecuzione minacciata da un ente dello Stato (gli enti creditori erano sempre i Comuni).
    Vi spiego: La Polstrada di Avellino redige verbale di violazione al C.D.S. Il verbale viene opposto. Il G.d.P. sospende e fissa l'udienza di discussione del ricorso. Nelle more, e nonostante la sospensione, arriva la cartella di pagamento per un importo di parecchio superiore e che indica, quale ente creditore, la Prefettura UTG di Avellino. Essendoci i presupposti (non c'è un titolo esecutivo che legittimi l'iscrizione a ruolo delle somme di cui al primigenio verbale), mi voglio opporre nelle forme dell'opposizione all'esecuzione.
    Ecco il dubbio:
    la citazione a chi la debbo notificare?
    Alla Prefettura UTG in persona del Prefetto p.t. domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato?
    Al Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t. domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato?
    Ed inoltre: il foro competente (almeno secondo il mio parere) è comunque quello delle cause di opposizione all'esecuzione (in questo caso il luogo di residenza/domicilio dell'esecutando), oppure dovrei considerare il foro erariale?
    Vi ringrazio
     
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  2. Ipso iure
     
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    Ritengo che sia sufficiente la notifica alla Prefettura (di norma non viene citato anche il Ministero, nelle cause in cui è parte il predetto ente).
    Tuttavia, nel dubbio, potresti notificare anche ad entrambi.

    Il problema che si pone, in realtà, è quello del foro competente che, secondo me, è quello previsto dall'art. 27 c.p.c., ssendo il giudice dell'esecuzione giudice naturale della controversia.

    Qualora, invece, si costituisca l'Ente, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale, eccependo l'incompetenza, per essere il foro competente quello della P.A., a mente dell'art. 25 c.p.c., è possibile (anzi opportuno) aderire all'eccezione proposta, chiedendo al Giudice di riassumere la causa dinanzi all'Autorità competente (foro della P.A.)
    Se però l'Avvocatura non si costituisce o non eccepisce alcunchè, il foro resterà quello determinato dall'art. 27 c.p.c.
     
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1 replies since 14/9/2012, 12:28   2574 views
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