Sospensione necessaria del giudizio

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    Sospensione necessaria del giudizio: i chiarimenti delle Sezioni Unite
    Cassazione civile , SS.UU., sentenza 19.06.2012 n° 10027 (Filippo Di Camillo)
    Le Sezioni Unite delineano l’ambito operativo della sospensione necessaria del giudizio dipendente da altro giudizio, chiarendone i presupposti applicativi.

    Il quadro normativo: l’art. 295 c.p.c.

    L’art. 295 c.p.c. prevede la sospensione necessaria del processo allorquando dinanzi allo stesso o ad altro giudice penda una controversia (c.d. lite pregiudicante) dalla quale dipenda la decisione della causa (c.d. lite pregiudicata).

    Secondo le conclusioni tratte nella decisione in commento i presupposti applicativi della sospensione necessaria sono:

    1.la rilevazione del rapporto di dipendenza che si effettua ponendo a raffronto gli elementi fondanti delle due cause, quella pregiudicante e quella pregiudicata;
    2.la conseguente necessità che i fatti siano conosciuti e giudicati secondo diritto nello stesso modo;
    3.lo stato di incertezza in cui il giudizio su quei fatti versa, perché controversi tra le parti.
    Orbene, secondo gli ermellini, la sussistenza di tali requisiti, tali da giustificare la necessità della sospensione del giudizio dipendente, cessa quando nel processo sulla causa pregiudicante sia sopravvenuta la decisione di primo grado, non essendo all’uopo necessario che tale decisione passi in giudicato.

    Ne deriva che, “quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ.” (Cass. civ., sez. III, ord. 29 agosto 2008 n. 21924).

    Ed allora, in caso di dipendenza tra giudizi, la sospensione del giudizio pregiudicato diviene facoltativa ai sensi dell’art. 337 c.p.c. secondo comma: ciò vuol dire che - salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, imponendosi in tal modo che la composizione della lite pregiudicata debba attendere il giudicato sull’elemento di connessione tra le situazioni giuridiche collegate e controverse (es. art. 75 c.p.p.) - in caso di impugnazione della decisione pronunciata sul giudizio pregiudicante, spetterà al giudice della lite pregiudicata decidere se sospendere o meno il relativo giudizio, ovvero, in caso di sospensione già in atto, mantenere o meno in tale stato il processo di cui una delle parti abbia sollecitato la ripresa.

    In altre parole la Corte restringe il campo di applicazione dell’art. 295 c.p.c. (sospensione necessaria) al solo spazio temporale delimitato dalla contemporanea pendenza dei due giudizi in primo grado, senza che quello pregiudicante sia stato ancora deciso.

    Al contrario, qualora sia intervenuta la decisione di primo grado sul giudizio pregiudicante, si applicherà l’art. 337 c.p.c. secondo comma (sospensione facoltativa).

    L’interpretazione sistematica dell’art. 295 c.p.c. e la restrizione del suo ambito applicativo: la decisione resa nel primo grado del giudizio pregiudicante e la sua incidenza sul giudizio pregiudicato

    Le Sezioni Unite, partendo dal presupposto che l’art. 295 c.p.c. attribuisca al giudice della causa pregiudicata il potere di sospenderne il giudizio, non indicando, tuttavia, quale sia il termine ultimo della sospensione da ordinare, cercano di rinvenire tale limite logico-temporale operando una interpretazione sistematica della disposizione.

    Il Supremo Collegio nomofilattico osserva, in linea generale, che il nuovo art. 111 Cost. si muove nella direzione di imporre una lettura restrittiva dell’art. 295 c.c.: il valore della sollecita definizione dei giudizi diviene così, salvo eccezioni, prevalente rispetto al valore della tendenza alla coerenza tra giudicati (in senso contrario si erano pronunciate le Sezioni Unite nell’ordinanza del 26 luglio 2004 n. 14060).

    Sempre dal punto di vista sistematico, si osserva che nella disciplina del processo penale assuma un ruolo decisivo la disposizione dettata dall’art. 282 del codice di rito: “col riconoscere provvisoria esecutività tra le parti alla sentenza di primo grado il legislatore ha determinato una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra loro nel giudizio di primo grado - che è tendenzialmente paritaria e solo provvisoriamente alterabile da misure anticipatorie o cautelari -e la situazione in cui le stesse parti vengono poste dalla decisione del giudice di primo grado, che conosciuta la controversia, dichiara lo stato del diritto tra loro”.

    Quindi, conclude la Corte, “il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originano di lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria (art. 282 c.p.c.), quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l'autorità della sentenza di primo grado nell’ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata” (art. 337 c.p.c.).

    (Altalex, 28 agosto 2012. Nota di Filippo Di Camillo)



     
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