Presupposizione

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  1. painless‚
     
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    Mi sto un attimo incagliando in questo argomento :P
    a quanto ho capito io durante la conclusione del contratto può ricorrere questa presupposizione cioè una circostanza esterna a cui le parti fanno riferimento ma senza includerla nel negozio.
    (è esatto?)
    Quindi, non capisco nel caso in cui non si verifichi tale circostanza cosa succede?!
    Scusate se è già la seconda domanda che faccio nel giro di due giorni :s
     
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  2. seppietta
     
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    La presupposizione è un istituto complesso ben diverso dalla condizione. Nel modo in cui tu scrivi sembrerebbe esserci un vizio logico di base nel ragionamento. Trattasi di elemento OGGETTIVO e non ESPRESSO.

    Sentenza della Corte di Cassazione n. 14629/2001 “ la fattispecie della cosiddetta presupposizione è legittimamente configurabile tutte le volte in cui, dal contenuto del contratto, risulti che le parti abbiano inteso concluderlo subordinatamente all’esistenza di una data situazione di fatto considerata presupposto imprescindibile della volontà negoziale, la mancanza della quale comporta, per l’effetto, la caducazione del contratto stesso, ancorché a tale situazione, comune ad entrambi i contraenti e indipendentemente dalla volontà dei medesimi, non si sia compiuto, nell’atto negoziale, alcun riferimento.”
     
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  3. Enjolras85
     
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    CITAZIONE
    nel caso in cui non si verifichi tale circostanza cosa succede?!

    Bella domanda!
    Ci sono tante possibili soluzioni e la stessa giurisprudenza non è sempre chiarissima sul punto. Tempo fa era comparsa qualche sentenza che riportava pari pari l'impostazione di Bianca, mi pare che fossero casi riferiti soprattutto alla mancata fruizione del viaggio-vacanza.
    In materia di presupposizione ero rimasto abbastanza soddisfatto del Caringella - de marzo della giuffrè. La mia edizione è del 2008, non credo ce ne siano di più recenti. E' un manuale che non inventa niente, per carità. Però quella parte l'ho trovata molto chiara e completa.
     
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  4. alex.falco
     
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    Ad adiuvandum le coordinate per l’inquadramento della presupposizione

    un attimo incagliando in questo argomento a quanto ho capito io durante la conclusione del contratto può ricorrere questa presupposizione cioè una circostanza esterna a cui le parti fanno riferimento ma senza includerla nel negozio
    (è esatto?)

    Si astrattamente……………………….. ma io indicherei piu’ che al negozio inteso come strumento negoziale , alll’autoregolamento posto dalla parti che, in effetti, e’ la situazione giuridica tutelata che si pone come effetto giuridico del negozio ..

    Tralasciando gli effetti naturali, gli effetti voluti dalle parti e gli effetti che rientrano nello stesso come forma di eterointegrazione imposti dalla legge ad esempio ex art 1374 cc, mi sovviene dire che:

    Premessa
    Le parti proprio come espressione della loro autonomia possono incidere sugli effetti del negozio tipico proprio mediante i cd elementi accidentali( ovveroche noninfluiscono sulla essitenza del negozio) e, cioe’, la condizione, modus e termine…..

    L’assunto allora e’ cio’ che e’ voluto …in un negozio tipico si spersonalizza nella causa del contratto, imperante e’ la teoria della funzione economica sociale del contratto( viceversa per la gir di legittimita’ vi sono forti aperture sulla causa in concreto, ovvero………..)……
    Incidenza dei motivi
    Allora i motivi non assurgono rilievo autonomo ne’ si compenetrano alla causa del ( salvo in altro diritto come quello succ ed alcune forme nella donazione)ed ancora nel negozio ovvero ne’ subiscono una propria tutela ne’ potrebbero incidere sulla validita’ del contratto oppure ., come nel caso de quo, sull’equilibrio sinallagmatico ( imposs sopravvenuta etc)-

    Secondo alcuni la presupposizione si configurerebbe come condizione non sviluppata ma per scinderla dai motivi
    si e' affermato con la locuzione di circostanza oggettiva presa in considerazione da entrambe le parti........

    ma a mio parere con una forztura che mi e' consona, non sarebbe altro che un motivo relativo ad( una circostanza , o situazione di fatto relativa al negozio in essere ) considerato da en trambi i contraenti ( per questo oggettivitizzata circostanza esterna che non dipende dalla volonta' delle parti e' esterna ma pur sempre rientrante nel motivo ) e, che, non viene in rilievo nell’autoregolamento negoziale perche’ noi sappiamo che entra tutto cio’ che e’ voluto del negozio tipico o accidentalmnete voluto come evento condizionante ..

    Fondamento positivo
    Le ricostruzioni precedenti proprio per questo hanno cercato di trovare della presupposizione nell’art 1467 cc relativo alle cause sopravvenute che incidono sull’equilibrio contrattuale ……

    Ora gia’ la dottrina e la giurisprudenza cercano di dare un proprio fondamento alla presupposizione ricollegandola non solo e totalmente all’art 1467 cc ma alla norma generale di buona fede in particola re nella fase di esecuzione del contratto art 1375 cc….

    Buona il riferimento precedente della collega vi ‘0e infatti una sentenza del 2007 richiamata da caringella nei suoi corsi che avevo postato nelle questioni di civle argomento presupposizione che delinea quella generica e quella specifica …..



    altro riferimento

    https://sarannogiuristi.forumfree.it/?t=52455782

    Edited by alex.falco - 1/9/2012, 09:46
     
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  5. seppietta
     
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    E' vero tutte le sentenze che sto trovand sono piuttosto datate, ti posto qualcosa id utile anche in senso bibliografico

    G. Marasco, La rinegoziazione e l'intervento del giudice nella gestione del contratto, secondo cui, in applicazione del canone della buona fede nell'esecuzione del contratto, in caso di mutamento delle basi economiche del contratto, il collegio arbitrale può ridurre il prezzo contrattuale per adeguarlo alle mutate condizioni del mercato, qualora il contraente avvantaggiato si rifiuti di rinegoziare. Più volte, a fronte di un mutamento della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della stipula è stato invece ritenuto configurabile l'istituto della presupposizione che ha permesso di estendere i rimedi risolutori oltre l'ambito di quelli codificati: cfr. Cass. 18 settembre 2009, n. 20245, in Foro it., Rep. 2009, voce Contratto in genere, n. 347: "In materia contrattuale, affinché sia configurabile la fattispecie della c.d. "presupposizione" (o condizione inespressa), è necessario che dal contenuto del contratto si evinca l'esistenza di una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venire meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti stesse"; e Cass. 25 maggio 2007, n. 12235, in Giur. it., 2008, 326: "[l]a presupposizione, non attenendo né all'oggetto né alla causa né ai motivi del contratto, consiste in una circostanza ad esso "esterna", che pur se non specificamente dedotta come condizione ne costituisce specifico ed oggettivo presupposto di efficacia, in base al significato proprio del medesimo, assumendo per entrambe le parti, o anche per una sola di esse - ma con riconoscimento da parte dell'altra - valore determinante ai fini del "mantenimento" del vincolo contrattuale". Per uno sguardo d'insieme v. F. Macario, Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare, in Riv. dir. civ., 2002, I, 63 ss.
     
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  6. painless‚
     
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    (Wow Francesco Macario? Era il mio professore di sistemi giuridici comparati xD) ok apparte questa inutile parentesi mi sembra di aver capito eheh.
    Grazie mille a tutti per i chiarimenti, anche sul concetto stesso :] questo forum è una salvezza :P
     
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  7. oponcho-dos
     
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    per cercare di esemplificare , ricordo l'esempio di presupposizione riportato da Trabucchi nelle sue Istituzioni di diritto civile , 1976 , Cedam , pag. 180


    "chi prende in locazione una finestra , a prezzo molto elevato , per un giorno determinato , al fine di assistere a una solennità , potrà ritirarsi dal suo obbligo contrattuale se la cerimonia non si svolgerà . Infatti in un caso come questo , il comune presupposto tenuto presente dalle parti costituisce il fondamento che i soggetti , espressamente o implicitamente , hanno dato al negozio "
     
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  8. painless‚
     
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    perfetto :D grazie mille!
     
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  9. claudia2309
     
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    ciao painless..cerco di semplificarti le 2 soluzioni che hanno dato la giurisprudenza poi c'è una particolarità della dottrina
    - 1) risoluzione..la tesi viene sostenuta sulla base della disposizione relativa all'impossibilità sopravvenuta
    2) recesso è la teoria più corretta secondo me perché come dice la cassazione si porta altrimenti a soggettivizzare il concetto di impossibilità sopravvenuta che invece deve essere apprezzato sotto il profilo oggettivo.
    3) dottrina distingue (la gsp no) l'ipotesi in cui l'evento dedotto in presupposizione non esistesse al momento della stipula contrattuale o venga meno successivamente. Nella prima ipotesi si ritiene la nullità del contratto, fecondo riferimento alla mancata volontà delle parti (si tratta di una tesi che segue probabilmente le teorie volontaristiche) nel secondo caso vi sarebbe risoluzione.
    Preciso l'esempio del balcone riportato dal trabucchi è in realtà del bianca, lo stesso è da ritenersi superato con la teoria della causa in concreto, il problema oramai è lo spazio della presupposizione dopo la teoria della causa in concreto
    il problema del viaggio in realtà è stato superato in altro modo dalla cassazione facendo riferimento come causa di estinzione all'impossibilità di utilizzo del creditore, la prima sentenza in materia (mi pare del 2006 riguardava la morte di un coniuge) fu in effetti criticata dal caringella in quanto non si faceva riferimento ad instituti già noti come la presupposizione e causa in concreto. Se posso magari fotocopiati, se non vuoi prendere la monografia, la parte relativa alla presupposizione (sono circa 6 pag ben al di sotto del 15% visto che sono più di 1000 pg) sulla monografia del contratto di caringella..spiega più o meno queste cose, e per la dottrina che ho citato vedi il gazzoni.
     
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  10. oponcho-dos
     
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    scusa Claudia ,


    perchè scrivi che " l'esempio del balcone riportato dal trabucchi è in realtà del bianca " ?


    Tu hai il Trabucchi del 1976 , 21 esima edizione?



    grazie per la risposta





     
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  11. claudia2309
     
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    Di niente, non volevo peccare di presunzione solo che andavo veloce.
    Allora non ho il trabucchi del 1976 ma ho i commentario cian - trabucchi (varie edizioni la più giovane è più meno del 2000) nel commento viene citato l'esempio del balcone del bianca chè però è leggermente diverso nel senso che si fa riferimento ad una manifestazione e non i parla del comune ma la locazione è fatta dai privati..anche nel manuale del bianca l'esempio è così riporatato e non viene citato in nota trabucchi..poi mi ricordo dalle lezioni del prof cian di cui conservo gli appunti che lui faceva proprio riferimento al bianca. Può semplicemente essere che i due autori abbiano elaborato un esempio simile con sfaccettature diverse. Se vuoi però, per amor di certezza, controllo in dipartimento la prossima settimana, anche perché io a lezione dico sempre che l'esempio è di bianca ma magari mi sono sbagliata.
    ...indipendentemente dalla paternità l'esempio che è stato per anni l'ipotesi utilizzata dalla manualistica tradizionale in tema di presupposizione non è più attuale dal 2006 dalla nota cassazione sulla causa in concreto..in cui mi pare (ma non vorrei sbagliare e qui ammetto di non essere sicura) si citi proprio questo esempio per far capire come non sia più calzante..dopo di che la dottrina apre il dibattito sugli spazi della presupposizione post teoria della causa in concreto.

     
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  12. oponcho-dos
     
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    io , invece ce l'ho , il Trabucchi del 1976 ( e pure altre due edizioni di qualche decina d'anni successive )


    ed ho copiato pari-pari da lì come da virgolettato


    il commentario Cian -Trabucchi , come pure il Bianca , son di data successiva al 1976 , vero ?


    quindi l'esempio rimane del Trabucchi


    tutto qui

     
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  13. claudia2309
     
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    facciamo così, questa settimana approfondisco il dilemma del balcone e poi ti scrivo un mp..anche perché temo che sia più che un problema di paternità un problema di chi ha tradotto meglio dal tedesco.. intanto buona domenica..e se volessi vendere il tuo trabucchi fammi un fischio colleziono tutte le vecchie edizioni dei grandi maestri di civile. Buona domenica

     
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  14. seppietta
     
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    Queste sono le cose che mi affascinano del diritto!

    ATtendo anche io curiosissima.
     
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  15. oponcho-dos
     
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    io ho parlato di esempio " riportato" dal Trabucchi , Tu l'hai attribuito al Bianca

    sembra che l'esempio sia tratto da un caso giudiziario inglese

    l'ideatore della presupposizione è Windscheid , Die Lehre ....,1850 , Dusseldorf , pag. 7

    se vuoi , trovi tutto in Angelo Riccio , La presupposizione è , dunque , causa di recesso dal contratto , Contratto e Impresa , Cedam , PD , 2008 , pagg. 11 e segg.

    son geloso dei miei libri ( anche di quelli del Bianca )


    saluti








     
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18 replies since 31/8/2012, 12:04   1449 views
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