diniego prefettizio di iscrizione nel registro delle persone giuridiche

T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 29 giugno 2012, n. 781

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    T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 29 giugno 2012, n. 781


    PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
    È legittimo il diniego prefettizio di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di una fondazione derivante in via diretta, mediante trasformazione, da un'associazione non riconosciuta, atteso che la predetta trasformazione c.d. eterogenea, non essendo preceduta da un meccanismo preventivo di confronto con i creditori dell'associazione espone il patrimonio della neocostituita fondazione, in forza del principio di continuità dei rapporti giuridici, a possibili azioni dei creditori dell’associazione, così impendo al Prefetto, all'atto di autorizzare l'iscrizione della fondazione nel registro delle persone giuridiche, di verificare preventivamente l'adeguatezza del patrimonio dell'ente alla realizzazione dello scopo statutario, in ossequio all'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 361 del 2000. Ne consegue che la trasformazione di un’associazione non riconosciuta in fondazione deve necessariamente essere perseguito mediante la preventiva estinzione dell'associazione e la successiva costituzione ex novo della fondazione quale soggetto di diritto nuovo, autonomo e titolare di un patrimonio svincolato dalle vicende e dai rapporti giuridici facenti capo alla pregressa associazione e come tale suscettibile, pertanto, di essere valutato dal Prefetto sotto il profilo dell'adeguatezza al perseguimento dello scopo statutario, ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche e del riconoscimento della personalità giuridica.
     
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