Norme tributarie. L'elenco dei casi in cui non si applicano sanzioni

Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 01.06.2012 n° 8825

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  1. Ipso iure
     
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    Con un’interessante e articolata sentenza la Corte di Cassazione si pronuncia sui casi di incertezza normativa sui quali le sanzioni tributarie non trovano applicazione. Si tratta della sentenza 1° giugno 2012, n. 8825 con cui gli Ermellini hanno stabilito che la tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile non ha per presupposto un provvedimento amministrativo di licenza – o documento sostitutivo – ma le concrete prestazioni periodiche del servizio telefonico.

    Nel caso di specie il Comune di Como aveva proposto appello avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato i ricorsi dell’ente locale in opposizione agli avvisi emessi dall’Agenzia delle entrate con i quali venivano liquidate le tasse di concessione governativa in relazione alla stipula di contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile con la conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie.

    La Commissione Tributaria della regione Lombardia aveva riformato in parte la sentenza di prime cure dichiarando decaduta l’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento per due dei tre anni riferimento, confermando al contempo la sentenza per il terzo anno in questione e la corrispondente sanzione irrogata.

    Giunti in Cassazione – come detto - gli Ermellini risolvono la fattispecie riconoscendo, e stabilendo, che il presupposto impositivo della tassa è ricollegato alla durata della prestazione di servizi, conteggiata in ogni bolletta dal gestore dell’abbonato. Di rilievo, nel ragionamento prodotto dalla Corte, anche il riferimento al ricorso incidentale presentato in merito all’errore sulla portata ed ambito applicativo della norma tributaria come causa di non punibilità, che trova riscontro non solo in base all’art. 6 comma 2 del D.lgs. n. 472/1997 ed all’art. 10, comma 3, l. 212/2000, ma anche alla norma di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 546/1992 che attribuisce al Giudice Tributario di dichiarare inapplicabile la sanzione amministrativa pecuniaria in presenza di determinati presupposti.

    Infatti, i giudici di Piazza Cavour ricordano di essere intervenuti ripetutamente nell’ambito di applicazione delle norme richiamate enunciano i seguenti principi di diritto:

    a) per incertezza normativa oggettiva tributaria si deve intendere la situazione giuridica caratterizzata dall’impossibilità, esistente in se ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie;
    b) ’incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto, come emerge dall’art. 6 D.Lgs. 18 dicembre 1997. n. 472, che distingue in modo netto (comma 2 e comma 4) le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza inevitabile (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l’accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla Amministrazione;
    c) l'incertezza normativa oggettiva, pertanto, non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria.

    La Cassazione conclude il proprio argomentare affermando che l’essenza del fenomeno incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo. A titolo di esempio – e quindi non esaustivamente - sono stati individuati:

    1) nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al diletto di esplicite previsioni di legge;
    2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
    3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
    4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà;
    5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastami:
    6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali;
    7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;
    8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
    9) nel contrasto tra opinioni dottrinali;
    10) nell’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.

    Nel caso di specie il contribuente non ha evidenziato nessun contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicazione agli enti locali della tassa di concessione governativa, limitandosi ad affidare la prova dell’incertezza obiettiva ad una nota dell’Agenzia delle entrate che tuttavia risulta del tutto incoerente. Da qui la dichiarazione di infondatezza di tale motivo di ricorso incidentale.

    (Altalex, 13 giugno 2012. Nota di Alessandro Ferretti)

    FONTE: Altalex - LINK: www.altalex.com/index.php?idnot=18469

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    Massima:

    Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 01.06.2012 n° 8825
    In relazione ai casi di incertezza normativa oggettiva tributaria solo il contrasto giurisprudenziale o in dottrina può eventualmente esonerare il contribuente in merito all’esenzione dalle sanzioni fiscali.

    Infatti per "incertezza normativa aggettiva tributaria" deve intendersi la situazione giuridica oggettiva che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie.

    (*) Riferimenti normativi: artt. 1 e 13, co. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

    (Fonte: Massimario.it - 23/2012. Cfr. nota di Alessandro Ferretti)


    FONTE: Altalex - LINK: www.altalex.com/index.php?idnot=57690

     
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