azione risarcimento danno S.r.l.

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  1. uskebasi44
     
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    Ciao a tutti,
    mi è sorto un dubbio, mi potreste dare una mano a schiarirmi le idee per favore?

    in base all'art. 2476 comma 6 si fa salva l'azione per il risarcimento del danno spettanti al singolo socio e al terzo.

    Mi è venuto un dubbio: l'azione del terzo o del socio per il risarcimento del danno derivante da comportamento doloso o colposo dell amm.re verso chi si esercita? verso l'amministratore o verso la società?
    questo perché ho letto una sent (trib di macerata 22 marzo 2010) che sostiene che l'azione del terzo è comunque un'azione verso la società. Poi ad aumentare il dubbio c'è anche il rapporto di immedesimazione organica fra amministratore ed srl.
    Insomma, un terzo danneggiato da dolo o colpa dell'amministratore di una srl cita in giudizio per il risarcimento del danno la società o l'amministratore?

    la sent macerata dice: "...Tanto è dato desumere, del resto, dalla previsione di cui all'art. 2476 comma 6 cc, a tenore della quale resta impregiudicato il diritto dei terzi al risarcimento dei danni -ma pur sempre nei confronti della società- per atti dolosi o colposi degli amministratori."

    a questo punto stesso problema si porrebbe per il 2395 cc per le spa.

    grazie a chi risponderà
    ciao




     
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  2. out of africa
     
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    Ciao...
    provo a risponderti..

    In questo caso, la clausola di salvezza a cui fa riferimento la norma, secondo la stessa disposizione già prevista per le spa, all'art. 2395 c.c., vuole far salva l'ordinaria azione di responsabilità per danni ex art. 2043 c.c.. Quest'ultima sarà esercitata nei confronti dell'amministratore che con il suo comportamento (atto illecito compiuto nell'esercizio dell'ufficio) abbia cagionato un danno diretto al patrimonio del singolo socio.
    Nella manualistica l'esempio tipico di danno al socio che lo legittima all'azione di responsabilità è quello in cui gli amministratori, con un falso bilancio, inducono i soci a sottoscrivere un aumento di capitale a prezzo eccessivo (vedi Campobasso unico volume pag 270 ).

    Spero utile,
    buono studio. ;)
     
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  3. uskebasi44
     
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    Ok grazie mille per la risposta precisa e soprattutto col riferimento.
    Io intanto ho continuato a ricercare e a conferma di quanto hai detto ho trovato questo documento che mi ha fatto anche scoprire una interessante sezione del sito www.csm.it chiamata "quaderni" in cui ho trovato parecchie cosette.
    Linko il documento

    www.csm.it/quaderni/quad_94/qua_94_19.pdf

    in pratica dice che può agire "il singolo socio o terzo che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amm.ri" . Invece quando il danno è indiretto cioè colpisce il patrimonio sociale e solo indirettamente il terzo, il terzo non può agire, essendo riervata l'azione solo alla società (c.d. azione sociale). Almeno spero di aver capito bene
    In ogni caso e per chi volesse approfondire nel documento che ho linkato c'è proprio un breve spazio dedicato a definire quando il danno è diretto o meno e molte altre cose interessanti, come ad esempio se in giudizio si potrebbe chiamare oltre all amm.re anche la società e sembra che lo ammettano.

    grazie a tutti
    ciao
     
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2 replies since 20/3/2012, 00:38   1723 views
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