2645 ter

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  1. uskebasi44
     
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    Ciao a tutti vorrei porre questa questione giuridica:

    è possibile destinare un parte di patrimonio di una s.p.a. facendo in modo che i creditori del patrimonio destinato si possano rifare anche sul patrimonio sociale residuo?
    Si tratterebbe di realizzare un atto di destinazione atipico ex 2645 ter pur rispettando i parametri posti dal 2447 bis (patrimoni destinati ad uno specifico affare). Ciò che verrebbe meno rispetto alla disciplina speciale del 2447 bis è solo l'effetto di separazione bilaterale (c.d. di segregazione) che peraltro non è previsto dalla norma 2447 bis ma solo dedotto dalla dottrina pacificamente.

    Mi potete aiutare a risolvere questo interrogativo?
     
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  2. Ipso iure
     
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    L'Art. 2447 quinquies prescrive che i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare, decorsi i termini (2447 quater co.2) ed osservate le disposizioni di legge relative alla pubblicità (trascrizione).

    La norma stabilisce che solo in due casi la società risponde con il patrimonio residuo:

    1) obbligazioni che nascono da fatto illecito (terzo comma);

    2) assenza di menzione del vincolo della destinazione negli atti compiuti in relazione allo specifico affare (quarto comma).

    Edited by Ipso iure - 23/1/2012, 15:31
     
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  3. uskebasi44
     
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    Allora la domanda non era sui creditori della società se possono rivalersi sul patrimonio destinato ma il contrario, cioè se i creditori del patrimonio destinato possono rivalersi su quello residuo.
    Purtroppo per una svista grossolana non mi sono accorto che questa cosa si può fare disponendolo nella delibera costitutiva del patrimonio destinato. Lo dice l'art. 2447 quinqies comma 3.
    Non avendo visto questa norma avevo ipotizzato la creazione di un atto atipico servendomi del 2645 ter che permettesse un risultato identico. Tutto inutile quindi.
    Ciaooo e grazie
     
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  4. vittoria4
     
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    Il punto e' la ratio diversa dei due istituti, che non va confusa.
    Il 2447bis e' norma prevista e pensata dalla riforma del diritto societario per operazioni societarie, cosa diversa e' il 2645 ter in materia di trascrizioni (laddove l'atto di destinazione deve realizzare interessi meritevoli di tutela).
    Il fine primo e ultimo del 2447bis e' la separazione patrimoniale, quale deroga al concetto tradizionale di patrimono inteso come garanzia generale dei creditori e della par condicio creditorum.
    La SPA può avvalersi di tale istituto per dar vita ad una gestione mirata degli investimenti, avvalendosi della responsabilità limitata per ogni affare intrapreso (criterio della congruità), diversificando allo stesso tempo il rischio d'impresa. Quindi, la separazione patrimoniale produce un distacco di una certa massa di beni sociali dal patrimonio originario, di un insieme di rapporti, modificandosi proprio l'intera fisionomia della massa separata.
     
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  5. uskebasi44
     
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    ok grazie mille
     
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4 replies since 23/1/2012, 12:18   143 views
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