canone acqua

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  1. komplicata
     
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    cartella di pagamento contenente tassa RSU e canone acqua.
    viene scritto proprio così- solo canone acqua. a chi faccio ricorso? alla commissione tributaria? i canoni acqua sono del 1999 - 2006 e 2007. si sono prescritti i primi due giusto?
     
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  2. Ipso iure
     
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    scusa kompli ma sulla cartella di pagamento dovrebbero essere indicate le modalità per presentare ricorso.
    Di solito le cartelle di pagamento dell'esattoria si impugnano con ricorso ex L. 689/1981, comunque.
    Poi per la prescrizione bisogna vedere sia la normativa speciale, sia gli atti interruttivi: non capita tutti i giorni che l'esattoria notifichi una cartella di pagamento con tributi prescritti.

    Il primo consiglio è: se non hai sotto mano tutti i documenti relativi ai pagamenti richiesti, devi recarti allo sportello dell'esattoria e chiedere a loro.

    Il secondo è: leggi bene sulla cartella se sono indicate le modalità per il ricorso, anche perchè, se non sono indicate o comunque correttamente indicate, è di per sè violazione di non ricordo quale articolo dello Statuto del Contribuente. Ulteriore motivo per proporre ricorso.

     
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  3. komplicata
     
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    non è indicato correttamente. non si capisce. anche perchè la tassa sui rifiuti è di competenza della commissione trib. mentre io ho trovato

    e controversie sul canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

    La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche). Ha, inoltre, dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

    Fino ad oggi, le controversie aventi ad oggetto il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue rientravano nella competenza delle Commissioni Tributarie, nonostante questo avesse carattere di “corrispettivo” e non di “tributo”.

    La Corte Costituzionale perviene alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sopra indicata, attraverso due passaggi argomentativi:

    1) la giurisdizione del giudice tributario «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto», per cui l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali;

    2) la tariffa del servizio idrico integrato, costituita anche dalla quota per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, si configura, così come già affermato dalla stessa Corte con la sentenza n. 335 del 2008, in tutte le sue componenti, come “corrispettivo” di una prestazione commerciale complessa, il quale trova fonte nel contratto di utenza. Da ciò discende l’esclusione della natura tributaria del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue.

    Di conseguenza, la norma denunciata è illegittima perché attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione di controversie relative a prestazioni patrimoniali di natura non tributaria e, pertanto, si risolve nella istituzione di un giudice speciale vietata dal secondo comma dell’art. 102 Cost..

    La sentenza riveste particolare importanza in quanto esplica i suoi effetti anche sulla mole enorme di giudizi in corso davanti alle Commissioni tributarie, le quali non potranno fare altro che pronunciare la carenza di giurisdizione e rimettere le parti davanti al Giudice ordinario. La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte affermato (Corte. Cass. 2002/6487, 2004/20635, 2005/1362, 2006/3370 e 3046/2007) che il principio sancito dall’art. 5 del Codice di procedura civile, secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, non opera nel caso in cui tale legge sia stata poi dichiarata illegittima, perché le pronunce di incostituzionalità comportano l'espunzione ab origine della norma che, pertanto, non può più essere applicata neppure ai limitati fini di cui all'art. 5 c.p.c..

    ora alla luce di questo si può ritenere competente il g.o.?
    il mio dubbio è canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue corrisponde al canone acqua. perchè una volta trovo scritto in un modo una volta in un altro. sembrano due cose diverse....
     
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  4. komplicata
     
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    òa tarsu è di competenza della commissione tributaria.

    inoltre essendo una opposizione ci troviamo con la sospensione dei termini feriali che non vale. giusto?
     
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  5. barlumedisperanza
     
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    Secondo me quando la cartella è promiscua (cioè in parte per crediti tributari e in parte per crediti non tributari) prevale la competenza dell'importo più alto, quindi se la cifra più alta è quella della Tarsu, la competenza dovrebbe essere del giudice tributario.
     
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  6. Ipso iure
     
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    Per la prescrizione ho trovato questa sentenza:

    Tribunale di Nola, sentenza del 13 marzo 2008
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    Fornitura acqua
    Prescrizione quinquennale
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    OPPOSIZIONE A CARTELLA DI PAGAMENTO BOLLETTE FORNITURA ACQUA - FORME E CONTRADDITTORIO - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE – INFONDATEZZA – INTERRUZIONE DECORRENZA TERMINI PRESCRIZIONALI - ECCEZIONE DI DECADENZA EX ART. 17 DPR N. 602/1973 – INAMMISSIBILITÀ - CONTESTAZIONE DELL'ABNORME IMPORTO - PRESUMIBILE INESISTENZA DEL CREDITO
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    [Tribunale di Nola, Dott. Alfonso Scermino, sentenza del 13.03.08]
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    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE DI NOLA
    Il Tribunale di Nola, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del signor dott. Alfonso Scermino, all’udienza dell’13.3.2008, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell’art. 281 sexies c.p.c., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
    SENTENZA
    nella causa n. 1158/2005 R.G., vertente tra
    Meviox , rappresentato e difeso dagli avv.ti … , giusta procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio, con i quali elettivamente domicilia in Xxxxx … ,
    CONTRO
    Comune di Xxxxx, -contumace-
    dando lettura del dispositivo e dalla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono.
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    I) Processo e contraddittorio
    Con atto di citazione notificato in data depositato in data 15.2.2005 l’attore si opponeva, sulla base di talune doglianze, alla cartella di pagamento n. 071 2004 01236832 00 emessa dalla Gest Line s.p.a. - Concessionario del Servizio Nazionale Riscossione per la Provincia di Napoli - notificata ad esso istante il 17.01.2005 per il pagamento della somma di Euro 11.737,22 dovuta al Comune di Xxxxx per il servizio di fornitura di acqua relativamente alle annualità 1999 e 2000.
    Il Comune restava contumace.
    Senza che fosse espletata alcuna attività istruttoria, la causa era chiamata per la lettura del dispositivo all’udienza dell’11.3.2008: ivi veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
    Anzitutto, deve darsi atto, sul piano squisitamente processuale, che nel presente procedimento il contraddittorio risulta essere stato correttamente incardinato mediante evocazione in giudizio del solo Comune di Xxxxx, nonostante che la cartella di pagamento opposta sia stata emessa dall’ente concessionario per la riscossione Gest Line s.p.a..
    Infatti, nel caso di riscossione di un'entrata patrimoniale di un ente locale a mezzo dei ruoli del servizio di riscossione dei tributi, legittimato passivo, nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dal concessionario, è soltanto il Comune e non anche il soggetto incaricato della riscossione, in quanto soltanto l’ente locale comune è titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non contitolare del diritto di credito la cui inesistenza costituisce l'oggetto della domanda di accertamento ( cfr, Cassazione civile , sez. III, 24 giugno 2004, n. 11746).
    II) Prescrizione
    Passandosi al merito dell’azione, l’attore eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito azionato.
    La deduzione deve ritenersi infondata.
    Orbene, è noto che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica quale servizio pubblico in senso oggettivo, è prestata a fronte di proventi che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, la cui disciplina, perciò, è soggetta alle comuni regole civilistiche.
    Pertanto, il credito del Comune al canone dovuto per l'erogazione non trova titolo in una potestà impositiva e, seppur esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruoli e cartelle esattoriali), assume una connotazione tutta privatistica (tra le tante, Cassazione civile , sez. un., 27 novembre 2002, n. 16838; Cassazione civile , sez. un., 13 aprile 2000, n. 133).
    Il pagamento di un tale corrispettivo, allora, resta certamente soggetto alla prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c., integrando lo stesso una prestazione periodica dipendente da una "causa debendi" a carattere continuativo.
    Nella fattispecie, i crediti di cui si discute riguardano le annualità del 1999 e del 2000 ed il Comune, notificando, mediante l’agente di riscossione, la Cartella di pagamento, ha interrotto la decorrenza dei relativi termini prescrizionali solo il 17.01.2005 (data della notifica).
    Ora, è evidente che qualora gli importi fossero divenuti esigibili proprio alla fine di ciascuna annualità, il predetto termine quinquennale sarebbe maturato alla fine del 2004- per i crediti del 1999 - e alla fine del 2005- per quelli del 2000- : perciò l’eccezione si sarebbe palesata parzialmente fondata, seppur solo con riguardo ai crediti del 1999.
    Sennonchè, rileva il Tribunale che tanto non è sufficiente all’accoglimento pur parziale dell’eccezione.
    Infatti, laddove l’attore avesse voluto avvalersi della prescrizione , non avrebbe dovuto limitarsi a far rilevare la vetustà dei corrispettivi pretesi e la loro riferibilità agli anni 1999 e 2000, ma avrebbe dovuto specificamente allegare e provare (anche) il momento a partire dal quale i relativi importi erano divenuti esigibili da parte dell’ente locale, atteso che solo tale data segnava l’inizio della decorrenza del termine prescrizionale.
    Ed infatti, è chi eccepisce il fatto estintivo ad essere onerato della prova delle circostanze poste a fondamento dell’eccezione: ed in questi termini andava qualificato anche il momento dal quale è iniziato a decorrere il termine ex art. 2934 e ss. c.c., configurandosi esso come ulteriore elemento integrativo - insieme al passaggio del tempo richiesto - della fattispecie estintiva.
    Tuttavia, nulla è stato allegato né provato a riguardo, essendo rimasto ignoto al Tribunale quali fossero i termini alla scadenza dei quali, secondo la disciplina regolante il rapporto di fornitura idrica, il Comune avrebbe potuto pretendere il pagamento dei canoni della somministrazione e “far valere il diritto” in contesa (art. 2935 c.c.).
    L’eccezione, perciò, non potrà che essere rigettata.
    III) Decadenza
    Con ulteriore doglianza, l’attore adduceva la violazione dei termini dei decadenza posti dall’art. 17 DPR n. 602/1973 in riferimento alla formazione ed esecutività dei ruoli, prospettando il conseguente venir meno in capo al Comune del diritto ad azionare in executivis la pretesa di pagamento in questione.
    Neanche tale censura può avere seguito.
    E’ noto come la tutela avverso gli atti esecutivi dell'esattore e, quindi, contro la cartella esattoriale da questi emessa per la riscossione di somme non a carattere tributario, dei quali si denuncino difetti relativi alla regolarità formate degli atti medesimi, può e deve essere fatta valere dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (ex multis, Cass. Sez. Unite, sentenza 16 novembre 1999 n. 780).
    A tale soluzione la giurisprudenza di legittimità è pervenuta muovendo dalle pronunce della Corte Costituzionale (soprattutto sent. 6 settembre 1995 n. 437; 26 febbraio 1998, n. 26) sul potere di sospensione della riscossione da parte del giudice ordinario, ritenendosi che "il riconoscimento di tale potere di sospensione in sede di interpretazione adeguatrice prescinda totalmente dal mezzi di tutela accordati in tema di riscossione delle imposte non pagate ritualmente (artt. 53 e 54 d.P.R. 602 del 1973) e che, quindi, ogni rinvio genericamente operato alle norme previste per la esazione delle imposte dirette anche per la riscossione delle entrate non tributarie (nella specie, art. 14 D.Lgs. 46/99) deve intendersi limitato ai mezzi a disposizione dell'Autorità interessata alla riscossione, “con esclusione di tutti quei limiti di tutela giurisdizionale dettati esclusivamente per la riscossione di somme a titolo di tributo (artt. 53 e 54 d.P.R. cit.: potere di sospensione devoluto esclusivamente all'Intendente di Finanza ed inammissibilità delle opposizioni regolate dagli artt. da 615 a 618 c.p.c.)".
    Sicchè, si è consolidato un iter interpretativo attraverso il quale è stata progressivamente affermata l'ammissibilità dell’azione dinanzi al giudice ordinario avverso una cartella esattoriale al fine di far valere un vizio del procedimento di formazione del titolo esecutivo (Cass. sez. un. 10 gennaio 1992, n. 190; Cass. sez. un. 23 novembre 1995, n. 12107), laddove, come nel caso, si deduca la decadenza del potere di riscossione per violazione dei termini ex art. 17 DPR 602/1973.
    Tuttavia, nel presente giudizio la doglianza è stata addotta in modo inammissibile.
    Infatti la questione afferente al rispetto dei termini posti a pena di decadenza dalla norma citata - a prescindere dalla valutazione che avrebbe dovuto farsi in ordine alla loro applicabilità a prestazione di carattere privatistico come quelle di cui si discute – integrava sostanzialmente un’opposizione agli atti esecutivi, riguardando un profilo di regolarità e tempestività del procedimento di esecuzione promosso ( in termini , Cass. Sez. U, Sentenza n. 491 del 13/07/2000)
    Dunque, la relativa domanda avrebbe dovuto essere proposta non oltre il termine di 5 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. dalla notifica della cartella contestata (17.1.2005) e non, come invece è stato fatto, a distanza di circa un mese da essa (12.2.005).
    Ed è noto che il rispetto di tali termini attenga a profili di decadenza processuale che devono essere rilevati d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio poiché, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, sono sottratti alla disponibilità delle parti (Cass. 8 marzo 1980 n. 1544 ex plurimis).

    III) Merito
    In via ulteriormente gradata, infine, l’attore contestava l’importo azionato nei suoi confronti, allegando come la somma pretesa fosse assolutamente non corrispondente ai consumi effettuati.
    Per l’effetto egli, invocando la declaratoria di illegittimità della cartella opposta, sostanzialmente agiva perché fosse accertata la non sussistenza del credito portato dall’atto esecutivo.
    Ora, in linea di principio, ove l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto ha l'onere di provare la sua pretesa e, non assolvendo tale onere, resterebbe soccombente (Cassazione civile , sez. III, 16 giugno 2005, n. 12963).
    Tale prova è stata tuttavia raggiunta per effetto di presunzioni ex art. 2729 c.c..
    Infatti, il Meviox depositava in atti articolata documentazione (ricevute di pagamento e note di addebito comunali) attestante il fatto che negli anni immediatamente precedenti al 1999 e 2000 (afferenti ai consumi in contestazione) il consumo dell’acqua da lui stesso effettuato era stato non semplicemente inferiore, ma enormemente più ridotto rispetto a quello che egli avrebbe dovuto realizzare per vedersi addebitare dall’ente locale le considerevolissime somme pretese.
    Ed effettivamente nel 1997 e 1998 (così come negli anni precedenti) i canoni corrisposti per fornitura idrica ammontavano a somme mai superiori a circa Euro 1000,00 annui, onde appare davvero singolare come solo nel 1999 e 2000, d’improvviso, egli abbia addirittura decuplicato i suoi consumi facendo elevare gli importi fino a più di Euro 11.000 (cartella di pagamento).
    Sicchè, la obiettiva anomalia della vicenda, unitamente alle circostanze che trattavasi di rapporti di fornitura a private abitazioni e che il contraente in questione è un mero pensionato (in atti), consentono di far ragionevolmente presumere che l’ente locale abbia davvero commesso un errore di calcolo con riguardo al Meviox e che tali presunti consumi non siano stati mai operati dal contraente: e ciò vale tanto più se si considera che esso Comune neanche si costituiva nel presente giudizio per difendere il suo operato .
    In definitiva, il Tribunale provvederà ad annullare la cartella contestata per inesistenza del credito in quella somma determinata, facendo salvo per il Comune di Xxxxx il potere di pretendere gli importi effettivamente dovuti una volta operati gli opportuni riscontri.
    Tuttavia, essendo rimasto ignoto al Giudice l’entità dei consumi effettivamente effettuati dall’attore (che non potevano certo essere provati ex art. 210 c.p.c., nulla ostando al Meviox di accedere ex art. 22 L. 241/90 per procurarsi le schede di consumo in questione) , appare equo compensare le spese di giudizio.
    P.Q.M.
    Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe,
    - accoglie la domanda e, per l’effetto, annulla e dichiara illegittima la cartella di pagamento n. 071 2004 01236832 00 emessa dalla Gest Line s.p.a. - Concessionario del Servizio Nazionale Riscossione per la Provincia di Napoli - notificata a Meviox Fxx il 17.01.2005 ;
    - compensa le spese di giudizio.
    Nola, 13.3.2008
    Il Giudice Dott. Alfonso Scermino
    (Allegato al verbale d’udienza del 13.3.2008)


    Da www.iussit.eu/index.php?option=com_...id=526&Itemid=1
     
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  7. barlumedisperanza
     
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    In ogni caso la sospensione feriale dei termini processuali si applica anche al processo tributario.
     
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  8. Ipso iure
     
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    Commissione Tributaria, yes
     
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  9. komplicata
     
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    l'importo più alto è quello del canone acqua.....
     
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  10. barlumedisperanza
     
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    Comunque guarda che se si scegli il g.o., l'opposizione non è quella della 689/81, bensì quella dell'art. 615, 1° comma del c.p.c.

     
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  11. komplicata
     
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    CITAZIONE (Ipso iure @ 19/9/2011, 11:03) 
    Per la prescrizione ho trovato questa sentenza:

    Tribunale di Nola, sentenza del 13 marzo 2008
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    Fornitura acqua
    Prescrizione quinquennale
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    OPPOSIZIONE A CARTELLA DI PAGAMENTO BOLLETTE FORNITURA ACQUA - FORME E CONTRADDITTORIO - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE – INFONDATEZZA – INTERRUZIONE DECORRENZA TERMINI PRESCRIZIONALI - ECCEZIONE DI DECADENZA EX ART. 17 DPR N. 602/1973 – INAMMISSIBILITÀ - CONTESTAZIONE DELL'ABNORME IMPORTO - PRESUMIBILE INESISTENZA DEL CREDITO
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    [Tribunale di Nola, Dott. Alfonso Scermino, sentenza del 13.03.08]
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    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE DI NOLA
    Il Tribunale di Nola, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del signor dott. Alfonso Scermino, all’udienza dell’13.3.2008, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell’art. 281 sexies c.p.c., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
    SENTENZA
    nella causa n. 1158/2005 R.G., vertente tra
    Meviox , rappresentato e difeso dagli avv.ti … , giusta procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio, con i quali elettivamente domicilia in Xxxxx … ,
    CONTRO
    Comune di Xxxxx, -contumace-
    dando lettura del dispositivo e dalla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono.
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    I) Processo e contraddittorio
    Con atto di citazione notificato in data depositato in data 15.2.2005 l’attore si opponeva, sulla base di talune doglianze, alla cartella di pagamento n. 071 2004 01236832 00 emessa dalla Gest Line s.p.a. - Concessionario del Servizio Nazionale Riscossione per la Provincia di Napoli - notificata ad esso istante il 17.01.2005 per il pagamento della somma di Euro 11.737,22 dovuta al Comune di Xxxxx per il servizio di fornitura di acqua relativamente alle annualità 1999 e 2000.
    Il Comune restava contumace.
    Senza che fosse espletata alcuna attività istruttoria, la causa era chiamata per la lettura del dispositivo all’udienza dell’11.3.2008: ivi veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
    Anzitutto, deve darsi atto, sul piano squisitamente processuale, che nel presente procedimento il contraddittorio risulta essere stato correttamente incardinato mediante evocazione in giudizio del solo Comune di Xxxxx, nonostante che la cartella di pagamento opposta sia stata emessa dall’ente concessionario per la riscossione Gest Line s.p.a..
    Infatti, nel caso di riscossione di un'entrata patrimoniale di un ente locale a mezzo dei ruoli del servizio di riscossione dei tributi, legittimato passivo, nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dal concessionario, è soltanto il Comune e non anche il soggetto incaricato della riscossione, in quanto soltanto l’ente locale comune è titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non contitolare del diritto di credito la cui inesistenza costituisce l'oggetto della domanda di accertamento ( cfr, Cassazione civile , sez. III, 24 giugno 2004, n. 11746).
    II) Prescrizione
    Passandosi al merito dell’azione, l’attore eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito azionato.
    La deduzione deve ritenersi infondata.
    Orbene, è noto che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica quale servizio pubblico in senso oggettivo, è prestata a fronte di proventi che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, la cui disciplina, perciò, è soggetta alle comuni regole civilistiche.
    Pertanto, il credito del Comune al canone dovuto per l'erogazione non trova titolo in una potestà impositiva e, seppur esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruoli e cartelle esattoriali), assume una connotazione tutta privatistica (tra le tante, Cassazione civile , sez. un., 27 novembre 2002, n. 16838; Cassazione civile , sez. un., 13 aprile 2000, n. 133).
    Il pagamento di un tale corrispettivo, allora, resta certamente soggetto alla prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c., integrando lo stesso una prestazione periodica dipendente da una "causa debendi" a carattere continuativo.
    Nella fattispecie, i crediti di cui si discute riguardano le annualità del 1999 e del 2000 ed il Comune, notificando, mediante l’agente di riscossione, la Cartella di pagamento, ha interrotto la decorrenza dei relativi termini prescrizionali solo il 17.01.2005 (data della notifica).
    Ora, è evidente che qualora gli importi fossero divenuti esigibili proprio alla fine di ciascuna annualità, il predetto termine quinquennale sarebbe maturato alla fine del 2004- per i crediti del 1999 - e alla fine del 2005- per quelli del 2000- : perciò l’eccezione si sarebbe palesata parzialmente fondata, seppur solo con riguardo ai crediti del 1999.
    Sennonchè, rileva il Tribunale che tanto non è sufficiente all’accoglimento pur parziale dell’eccezione.
    Infatti, laddove l’attore avesse voluto avvalersi della prescrizione , non avrebbe dovuto limitarsi a far rilevare la vetustà dei corrispettivi pretesi e la loro riferibilità agli anni 1999 e 2000, ma avrebbe dovuto specificamente allegare e provare (anche) il momento a partire dal quale i relativi importi erano divenuti esigibili da parte dell’ente locale, atteso che solo tale data segnava l’inizio della decorrenza del termine prescrizionale.
    Ed infatti, è chi eccepisce il fatto estintivo ad essere onerato della prova delle circostanze poste a fondamento dell’eccezione: ed in questi termini andava qualificato anche il momento dal quale è iniziato a decorrere il termine ex art. 2934 e ss. c.c., configurandosi esso come ulteriore elemento integrativo - insieme al passaggio del tempo richiesto - della fattispecie estintiva.
    Tuttavia, nulla è stato allegato né provato a riguardo, essendo rimasto ignoto al Tribunale quali fossero i termini alla scadenza dei quali, secondo la disciplina regolante il rapporto di fornitura idrica, il Comune avrebbe potuto pretendere il pagamento dei canoni della somministrazione e “far valere il diritto” in contesa (art. 2935 c.c.).
    L’eccezione, perciò, non potrà che essere rigettata.
    III) Decadenza
    Con ulteriore doglianza, l’attore adduceva la violazione dei termini dei decadenza posti dall’art. 17 DPR n. 602/1973 in riferimento alla formazione ed esecutività dei ruoli, prospettando il conseguente venir meno in capo al Comune del diritto ad azionare in executivis la pretesa di pagamento in questione.
    Neanche tale censura può avere seguito.
    E’ noto come la tutela avverso gli atti esecutivi dell'esattore e, quindi, contro la cartella esattoriale da questi emessa per la riscossione di somme non a carattere tributario, dei quali si denuncino difetti relativi alla regolarità formate degli atti medesimi, può e deve essere fatta valere dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (ex multis, Cass. Sez. Unite, sentenza 16 novembre 1999 n. 780).
    A tale soluzione la giurisprudenza di legittimità è pervenuta muovendo dalle pronunce della Corte Costituzionale (soprattutto sent. 6 settembre 1995 n. 437; 26 febbraio 1998, n. 26) sul potere di sospensione della riscossione da parte del giudice ordinario, ritenendosi che "il riconoscimento di tale potere di sospensione in sede di interpretazione adeguatrice prescinda totalmente dal mezzi di tutela accordati in tema di riscossione delle imposte non pagate ritualmente (artt. 53 e 54 d.P.R. 602 del 1973) e che, quindi, ogni rinvio genericamente operato alle norme previste per la esazione delle imposte dirette anche per la riscossione delle entrate non tributarie (nella specie, art. 14 D.Lgs. 46/99) deve intendersi limitato ai mezzi a disposizione dell'Autorità interessata alla riscossione, “con esclusione di tutti quei limiti di tutela giurisdizionale dettati esclusivamente per la riscossione di somme a titolo di tributo (artt. 53 e 54 d.P.R. cit.: potere di sospensione devoluto esclusivamente all'Intendente di Finanza ed inammissibilità delle opposizioni regolate dagli artt. da 615 a 618 c.p.c.)".
    Sicchè, si è consolidato un iter interpretativo attraverso il quale è stata progressivamente affermata l'ammissibilità dell’azione dinanzi al giudice ordinario avverso una cartella esattoriale al fine di far valere un vizio del procedimento di formazione del titolo esecutivo (Cass. sez. un. 10 gennaio 1992, n. 190; Cass. sez. un. 23 novembre 1995, n. 12107), laddove, come nel caso, si deduca la decadenza del potere di riscossione per violazione dei termini ex art. 17 DPR 602/1973.
    Tuttavia, nel presente giudizio la doglianza è stata addotta in modo inammissibile.
    Infatti la questione afferente al rispetto dei termini posti a pena di decadenza dalla norma citata - a prescindere dalla valutazione che avrebbe dovuto farsi in ordine alla loro applicabilità a prestazione di carattere privatistico come quelle di cui si discute – integrava sostanzialmente un’opposizione agli atti esecutivi, riguardando un profilo di regolarità e tempestività del procedimento di esecuzione promosso ( in termini , Cass. Sez. U, Sentenza n. 491 del 13/07/2000)
    Dunque, la relativa domanda avrebbe dovuto essere proposta non oltre il termine di 5 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. dalla notifica della cartella contestata (17.1.2005) e non, come invece è stato fatto, a distanza di circa un mese da essa (12.2.005).
    Ed è noto che il rispetto di tali termini attenga a profili di decadenza processuale che devono essere rilevati d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio poiché, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, sono sottratti alla disponibilità delle parti (Cass. 8 marzo 1980 n. 1544 ex plurimis).

    III) Merito
    In via ulteriormente gradata, infine, l’attore contestava l’importo azionato nei suoi confronti, allegando come la somma pretesa fosse assolutamente non corrispondente ai consumi effettuati.
    Per l’effetto egli, invocando la declaratoria di illegittimità della cartella opposta, sostanzialmente agiva perché fosse accertata la non sussistenza del credito portato dall’atto esecutivo.
    Ora, in linea di principio, ove l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto ha l'onere di provare la sua pretesa e, non assolvendo tale onere, resterebbe soccombente (Cassazione civile , sez. III, 16 giugno 2005, n. 12963).
    Tale prova è stata tuttavia raggiunta per effetto di presunzioni ex art. 2729 c.c..
    Infatti, il Meviox depositava in atti articolata documentazione (ricevute di pagamento e note di addebito comunali) attestante il fatto che negli anni immediatamente precedenti al 1999 e 2000 (afferenti ai consumi in contestazione) il consumo dell’acqua da lui stesso effettuato era stato non semplicemente inferiore, ma enormemente più ridotto rispetto a quello che egli avrebbe dovuto realizzare per vedersi addebitare dall’ente locale le considerevolissime somme pretese.
    Ed effettivamente nel 1997 e 1998 (così come negli anni precedenti) i canoni corrisposti per fornitura idrica ammontavano a somme mai superiori a circa Euro 1000,00 annui, onde appare davvero singolare come solo nel 1999 e 2000, d’improvviso, egli abbia addirittura decuplicato i suoi consumi facendo elevare gli importi fino a più di Euro 11.000 (cartella di pagamento).
    Sicchè, la obiettiva anomalia della vicenda, unitamente alle circostanze che trattavasi di rapporti di fornitura a private abitazioni e che il contraente in questione è un mero pensionato (in atti), consentono di far ragionevolmente presumere che l’ente locale abbia davvero commesso un errore di calcolo con riguardo al Meviox e che tali presunti consumi non siano stati mai operati dal contraente: e ciò vale tanto più se si considera che esso Comune neanche si costituiva nel presente giudizio per difendere il suo operato .
    In definitiva, il Tribunale provvederà ad annullare la cartella contestata per inesistenza del credito in quella somma determinata, facendo salvo per il Comune di Xxxxx il potere di pretendere gli importi effettivamente dovuti una volta operati gli opportuni riscontri.
    Tuttavia, essendo rimasto ignoto al Giudice l’entità dei consumi effettivamente effettuati dall’attore (che non potevano certo essere provati ex art. 210 c.p.c., nulla ostando al Meviox di accedere ex art. 22 L. 241/90 per procurarsi le schede di consumo in questione) , appare equo compensare le spese di giudizio.
    P.Q.M.
    Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe,
    - accoglie la domanda e, per l’effetto, annulla e dichiara illegittima la cartella di pagamento n. 071 2004 01236832 00 emessa dalla Gest Line s.p.a. - Concessionario del Servizio Nazionale Riscossione per la Provincia di Napoli - notificata a Meviox Fxx il 17.01.2005 ;
    - compensa le spese di giudizio.
    Nola, 13.3.2008
    Il Giudice Dott. Alfonso Scermino
    (Allegato al verbale d’udienza del 13.3.2008)


    Da www.iussit.eu/index.php?option=com_...id=526&Itemid=1

    scermino.....wow....

    CITAZIONE (barlumedisperanza @ 19/9/2011, 11:14) 
    Comunque guarda che se si scegli il g.o., l'opposizione non è quella della 689/81, bensì quella dell'art. 615, 1° comma del c.p.c.

    opposizione che non è sospesa nei termini feriali e quindi sarebbe inammissibile....

    non potendo fare due ricorsi..non mi resta che impugnare tutto alla commissione tributaria in quanto ci sono due tipi di tributi (acqua del g.o. e tarsu della commissione)...speriamo bene...qualche dubbio ce l'ho....
     
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  12. Ipso iure
     
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    Scermino e prescrizione: che vuoi di più? Un grande bacio? :wub:

    CITAZIONE (barlumedisperanza @ 19/9/2011, 11:03) 
    Secondo me quando la cartella è promiscua (cioè in parte per crediti tributari e in parte per crediti non tributari) prevale la competenza dell'importo più alto, quindi se la cifra più alta è quella della Tarsu, la competenza dovrebbe essere del giudice tributario.

    Infatti: anche io penso che non sia possibile impugnare in sedi giudiziarie diverse un'unica cartella. Controllino e .... ricerchina?
     
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  13. komplicata
     
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    infatti vado alla commissione tributaria visto che la tarsu va sicuramentye là....

    scermino è bellissimo!!!!!!!!!!!
     
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  14. Ipso iure
     
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    E' commissione tributaria. Confermo e approvo. Ora devi solo scrivere il ricorso.

    CITAZIONE (komplicata @ 20/9/2011, 12:10) 
    infatti vado alla commissione tributaria visto che la tarsu va sicuramentye là....

    scermino è bellissimo!!!!!!!!!!!

    Non ho il piacere di conoscerlo, ma mi fido di te! Di sicuro scrive bene.

    Edited by Ipso iure - 20/9/2011, 15:08
     
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  15. Ipso iure
     
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    Cassazione civile , SS.UU., sentenza 02.08.2011 n° 16858

    Sussiste la competenza del giudice tributario nel caso di preavviso di fermo, ovvero per i crediti di natura parzialmente tributaria.

    E’ quanto statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 2 agosto 2011, n. 16858.

    Nel caso in esame, un contribuente ha impugnato un preavviso di fermo di un’autovettura dinanzi alla Commissione tributaria provinciale che ha accolto il ricorso, ma successivamente, la Commissione tributaria regionale, si è pronunciata in senso opposto, in quanto ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e rinviato la causa al giudice ordinario, in accoglimento dell’appello proposto dal concessionario di riscossione.

    Il contribuente ha quindi presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che il credito del concessionario di riscossione non era interamente di origine extratributaria per cui, erroneamente, il giudice tributario si era dichiarato totalmente privo di competenza.

    In particolare, parte ricorrente ha evidenziato che la giurisdizione per le controversie di natura tributaria derivanti, come nel caso in oggetto, da un atto impositivo, spettano alla giurisdizione del giudice tributario, a norma degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 546/1992.

    A tal riguardo, la Suprema Corte si è già pronunciata, esprimendo un orientamento conforme sul punto (Cass SS. UU. 10672/2009, 11087/2010).

    Pertanto, i Giudici della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha negato la propria giurisdizione per le controversie di natura tributaria.

    (Altalex, 20 settembre 2011. Nota di Maria Elena Bagnato)

    www.altalex.com/index.php?idnot=53596

    _____________________________________

    Fresca fresca!


     
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23 replies since 19/9/2011, 09:38   4163 views
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