Annullamento cartelle esattoriali- bollo auto

Finalmente 3 condanne al pagamento delle spese processuali a carico delle Pubbliche amministrazioni.

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  1. Ivetka
     
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    Annullamento della cartella esattoriale emessa per bollo auto, per nullità di notifica dell'avviso di accertamento.
    La Commissione tributaria provinciale di Perugia in tre diverse sentenze ( n. 137/7/10, 139/7/2010 e 163/7/10 ) si è pronunciata in favore dei cittadini annullando le cartelle esattoriali emesse per i bolli auto per nullità di notifica degli avvisi di accertamento delle sottostanti pretese creditorie.

    Le vicende:
    A seguito di emissione di cartelle esattoriali i tre diversi cittadini si rivolgevano alla Commissione tributaria provinciale di Perugia per ottenere l'annullamento delle cartelle di pagamento emesse, sostenendo in giudizio, sia la circostanza di non aver mai ricevuto l'atto prodromico alla medesima cartella, e cioè l'avviso di accertamento emesso per il bollo auto dalla Regione dell'Umbria, che l'intervenuta decorso del periodo di decadenza che l'avvenuto decorso della prescrizione triennale attinente al bollo auto in questione. Si costituiva in Giudizio anche l'ente impositore - la Regione Umbria, chiamato in causa dal medesimo cittadino, che negava l'ammissibilità dell'opposizione per regolarità della notifica dell'avviso di accertamento. La Commissione tributaria provinciale di Perugia cin tutte le tre sentenze in questione ha sia provveduto ad accogliere il ricorso dei cittadini, annullando la cartella di pagamento, che contemporaneamente condannato in via equitativa la Regione Umbria al pagamento delle spese ( € 300 ) sostenute dal cittadino per la proposizione del ricorso.
    Sostanzialmente i Giudici hanno dichiarato:
    1. Nelle sentenze n. 137/7/2010 e n. 139/7/2010: " Osserva la Sezione che, dagli atti depositati dalle parti in causa, si rileva la nulità della notifica degli atti di accertamento effettuata da Regione Umbria che, pertanto va dichiarata decaduta dalla potestà impositiva della quale si discute. Accoglie, così, il reclamo e condanna la predetta Regione al pagamento delle spese processuali che liquida complessivamente in E 300.";
    2. Nella sentenza n. 163/2010:" Osserva la Sezione che tra gli atti prodotti dalla Regione dell'Umbria, intesi a comprovare la tempestiva notifica dell'atto di accertamento, sia pure emessso nei termini di legge entro il 31.12.2006, non si rileva che il Messo notificatore abbia provveduto a comunicare al ricorrente, mediante la raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvenuto deposito nella cassetta della posta della comunicazione attestante il mancato recapito dell'atto per temporanea assenza del destinatario. Detto adempimento, peraltro rilevabile d'ufficio, per insegnamento della Suprema Corte Corte costituisce " conditio sine qua non ", a mente dell'art. 14 della Legge 20.11.1982, n. 890, nel testo modificato dall'art. 20 della Legge 8.05.1998, n. 146, per la efficacia della notifica " de quo".
    Dichiara, pertanto, decaduta la Regione dell'Umbria alla data del 31.12.2006 dalla potestà impositiva della quale si discute ed accoglie, così il reclamo. Condanna la predetta al pagamento delle spese processuali che liquida complessivamente in E. 300. ". A cura di Dott.ssa Mikusovà Iveta
     
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0 replies since 5/12/2010, 08:07   2745 views
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