titoli di credito

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  1. seppietta
     
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    E’ possibile procedere alla notifica dell’atto di precetto anche se il titolo non è stato protestato?
    Non tutti sono a conoscenza di questa opportunità che riduce i tempi di recupero ed i costi visto che non occorre inizare l’azione legale con un decreto ingiuntivo.

    In linea di principio, è possibile procedere alla notifica dell’atto di precetto, anche se il titolo (cambiale/assegno) non sia stato protestato.

    In questo caso occorre però distinguere qualora si tratti di:

    assegno : non è necessario il protesto dell’assegno se non ci sono state girate e si agisce contro il traente.
    cambiale : si può procedere esecutivamente nei confronti dell’emittente (pagherò) o del trattario (cambiale tratta).
    Sono previsti dei termini entro i quali poter procedere, infatti l’azione cartolare si prescrive in sei mesi dalla data di presentazione dell’assegno per l’incasso, l’azione cambiaria diretta si prescrive in 3 anni dalla scadenza della cambiale, mentre l’azione cambiaria di regresso si prescrive in 1 anno dal protesto.

    Ai fini interruttivi della prescrizione delle azioni cartolari , la lettera di messa in mora costituisce , ai sensi e per gli effetti dell’art. 2943 c.c., una manifestazione di esercizio di un diritto e pertanto è causa interruttiva ovviamente solo se riferita al soggetto al quale è indirizzata la messa in mora (art. 76 L.A. e art. 95 L.C.)

    Stante quanto sopra, il protesto (ovvero, ma solo per l’assegno bancario, la dichiarazione della stanza di
    compensazione) è condizione necessaria per procedere esecutivamente nei confronti degli obbligati di regresso e non anche per procedere contro l’obbligato principale (traente dell’assegno, trattario della cambiale tratta e emittente del pagherò cambiario).

    Il protesto di un titolo esecutivo non aumenta i tempi di esecutività dello stesso. Sono necessari interventi interruttivi, quali ad esempio l’invio di una messa in mora.
     
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  2. seppietta
     
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    Assegno bancario valido anche senza il nome del prenditore
    CASSAZIONE - MERCOLEDI' 14 LUGLIO 2010
    È valido l’assegno bancario anche senza il nome del prenditore. Infatti, ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 16556 del 14 luglio 2010
     
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  3. seppietta
     
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    a nullità dell’assegno bancario emesso senza data

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    Pubblicato in diritto bancario in data 20/01/2011
    Autore: Eroli Massimo
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    Ai sensi del n. 5 dell’art. 1 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge assegno) l’assegno bancario deve, tra l’altro, contenere l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno bancario è emesso. L’art. 2, primo comma, dello stesso r.d. sancisce che il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei commi successivi dello stesso articolo che nulla prevedono in caso di mancanza della data di emissione.
    L’assegno bancario emesso senza data è quindi nullo come tale, vale a dire non è un titolo di credito ed ha il solo valore di promessa di pagamento (art. 1988 c.c.) potendosi presumere iuris tantum l’esistenza del rapporto sottostante (da ultimo Cass. 5 marzo 2006 n. 4804; Cass. 14 novembre 2001 n. 14158). Non è quindi titolo esecutivo, non può essere protestato ed il suo mancato pagamento non integra illeciti amministrativi


     
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  4. seppietta
     
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    02.02.2012
    Titoli di credito: il semplice possesso del titolo può non bastare a provare il rapporto obbligatorio
    Il mero possessore di un titolo di credito nel quale manchi l'indicazione del beneficiario non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non prova l'esistenza del rapporto obbligatorio sottostante.
    Cassazione civile Sentenza 10/01/2012, n. 63
     
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  5. seppietta
     
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    Cassazione: banca non onerata ad avvertire l’elevazione di un protesto

    Commento alla sentenza della Cassazione n. 3286 del 12 febbraio 2013



    Secondo una piuttosto recente sentenza della corte di Cassazione, 12.2.2013 n. 3286, la banca non è onerata ad avvertire il cliente prima della elevazione del protesto di un assegno emesso per mancanza di fondi. Nel caso in analisi, la Suprema Corte ha respinto la pronuncia del grado di appello, promosso da un istituto bancario, erroneamente condannato al risarcimento dei danni subiti dal correntista, per non esser stato da questa avvertito al momento dell’elevazione del protesto. La Corte ha deciso che una tale omissione, non possa concretarsi in una lesione di un interesse protetto ex art. 2043 c.c. in favore del cliente. Nella fattispecie, gli Ermellini, hanno ritenuto che non si può rilevare un interesse legittimo, da parte del correntista, nel legittimo affidamento ad essere informato dell’invio di un assegno per l’elevazione del protesto. Nello specifico, hanno evidenziato che una tale aspettativa, non viene tutelata dal nostro ordinamento, avendo ad oggetto un interesse di mero fatto, per nulla assimilabile ad un interesse legittimo. La Corte, sul punto, contestava il rimando, da parte della Corte di Appello, alla decisione delle Sezioni Unite n. 500, del 22.7.1999.

    Si ricorda, brevemente, che quest’ultima sentenza ha affermato che un danno può essere risarcito ex art. 2043 c.c., solamente qualora abbia ad oggetto “un interesse rilevante per l’ordinamento; sia esso un interesse indifferenziatamente tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo) ovvero nelle forme dell’interesse legittimo o altro interesse giuridicamente rilevante e quindi non riconducibile a mero interesse di fatto.” Nel concludere, la sentenza evidenzia che l’evento dannoso derivante da un protesto, non può essere riferibile alla condotta dell’istituto di credito, ma unicamente al correntista. Questi, invero, è sempre a conoscenza dello stato del proprio conto corrente, proprio per tale ragione, un eventuale protesto per mancanza di fondi sarà unicamente a questi addebitabile, non avendo, pertanto, diritto alcuno ad un avviso preventivo da parte dell’istituto.
     
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