Riscossione

un mio schema

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  1. max112
     
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    I METODI DELLA RISCOSSIONE
    L’ADEMPIMENTO SPONTANEO DELL’OBBLIGAZIONE
    TRIBUTARIA
    I) IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
    Per lungo tempo, si è fatto ricorso in modo tendenzialmente generalizzato
    all'affidamento del servizio della riscossione ad un terzo, il cd. esattore.
    Il sistema era in tal modo strutturato:
    a) iscrizione periodica in un atto (cd. ruolo) delle somme dovute da tutti
    i debitori di imposta ricompresi in una determinata circoscrizione
    territoriale;
    b) consegna del ruolo all’esattore con il compito di provvedere alla
    riscossione degli importi iscritti, se del caso anche in via coattiva;
    c) obbligo di anticipazione, da parte dell’esattore ed a favore dell’ente
    impositore, dei crediti risultanti dai ruoli consegnati;
    d) rimborso delle quote risultate inesigibili, mediante il loro scomputo
    dalle somme recate da ruoli successivamente consegnati.

    INCONVENIENTI DEL PREDETTO SISTEMA
    a) comportava un costo consistente nel compenso (cd. aggio), spettante
    all’esattore quale corrispettivo dell’attività da lui svolta;
    b) presupponeva non solo l’esaurimento del periodo d’imposta, ma
    anche la scadenza del termine per la presentazione della
    dichiarazione nonché un ulteriore lasso di tempo necessario per la
    liquidazione del tributo da parte dell’ufficio, previo esame della
    dichiarazione medesima;
    c) disparità di trattamento tra
    - i contribuenti che pagavano in base al ruolo, e quindi dopo un
    notevole intervallo temporale rispetto al verificarsi del presupposto, e
    - coloro che subivano il prelievo per il tramite della ritenuta alla fonte,
    operata dal sostituto contestualmente all’erogazione del reddito.

    PROGRESSIVO ABBANDONO DEL PREDETTO SISTEMA DI
    RISCOSSIONE
    a) con il moltiplicarsi delle ipotesi di ritenute alla fonte a titolo di
    acconto;
    b) ponendo a carico del contribuente l’obbligo di liquidare e
    corrispondere il tributo all’atto di presentazione della dichiarazione
    mediante versamento diretto;
    c) introducendo il sistema degli acconti che il contribuente deve versare
    nel corso di ciascun periodo di imposta.
    L’espansione dei fenomeni di frazionamento e di anticipazione del
    prelievo ha reso necessaria l’effettuazione di operazioni di conguaglio a
    favore della finanza o di rimborso a favore del contribuente.
    A tali esigenze risponde l’istituzione del cd. CONTO FISCALE (art. 78
    L. n. 413/1991).
    A) il conto fiscale registra tutti i versamenti ed i rimborsi relativi alle
    imposte sui redditi, alle imposte sostitutive di tali tributi ed all’IVA;
    B) il suo utilizzo è obbligatorio per tutti i contribuenti titolari di partita
    IVA;
    C) le banche sono competenti a riscuotere nei confronti degli intestatari
    del conto fiscale le imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP, i tributi
    sostitutivi, le ritenute alla fonte e i principali contributi previdenziali
    e infortunistici versati direttamente dai contribuenti;
    D) i concessionari del servizio della riscossione restano competenti a
    riscuotere, anche nei confronti del titolare del conto fiscale, le
    imposte dovute in conseguenza dell'iscrizione a ruolo;
    E) entro il 20 marzo di ciascun anno, il concessionario invia a ciascun
    contribuente intestatario di un conto fiscale un estratto conto dei
    versamenti registrati e dei rimborsi eseguiti;
    F) i concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori
    dei conti fiscali, sono autorizzati ad erogare nei confronti degli
    intestatari i rimborsi loro spettanti.

    LE RITENUTE DIRETTE
    La ritenuta diretta può essere effettuata a titolo di imposta ovvero a titolo
    di acconto.
    L’art. 29 D.P.R. n. 600/1973 ne individua i confini soggettivi ed
    oggettivi:
    I SOGGETTI CHE EFFETTUANO LA RITENUTA DIRETTA: le
    amministrazioni
    - dello Stato,
    - della Camera dei deputati,
    - del Senato della Repubblica,
    - della Corte Costituzionale
    - della Presidenza della Repubblica e
    - degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

    L’OGGETTO DELLA RITENUTA DIRETTA
    Si identifica in linea di massima con l’oggetto del prelievo alla fonte (a
    titolo di imposta o di acconto) che si realizza mediante il meccanismo
    della sostituzione di imposta.
    Secondo la prevalente dottrina:
    assimilazione della ritenuta diretta all’istituto della compensazione tra
    - il debito dell’amministrazione statale avente ad oggetto le somme che
    costituiscono reddito e
    - il correlato credito di imposta a favore dell’erario.

    I VERSAMENTI DIRETTI
    Il sistema del versamento diretto si applica nei seguenti casi:
    a) per il versamento delle ritenute operate dal sostituto di imposta;
    b) per il versamento degli acconti delle imposte sul reddito;
    c) per il versamento dei saldi delle imposte sul reddito.
    In particolare, la disciplina dei versamenti diretti risulta articolata come
    segue:
    1) i contribuenti sono tenuti ad operare i versamenti unitari dei seguenti
    tributi e contributi:
    - le imposte sui redditi e le ritenute alla fonte oggetto di versamento
    diretto;
    - l’IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche;
    - l’IRAP;
    - l’addizionale comunale dell’IRPEF;
    - i contributi previdenziali a carico del lavoratori e quelli a carico dei
    datori di lavoro;
    - i premi INAIL.
    Tali versamenti possono essere effettuati presso banche convenzionate,
    che poi riverseranno le somme alla Tesoreria dello Stato o alla cassa
    regionale siciliana di Palermo.
    2) Limitatamente alle sole ritenute è ammessa la possibilità di effettuare il
    versamento presso la competente sezione della tesoreria provinciale dello
    Stato.
    3 ) per i soggetti titolari di partita IVA dal 2006 è stato previsto l’obbligo
    del pagamento in via telematica in modo diretto, via Internet, mediante le
    banche, le Poste o anche intermediari abilitati al servizio Entratel.

    N.B.: per quanto concerne l’adempimento spontaneo dell’obbligazione
    tributaria deve essere anche ricordato che l’art. 8 della legge n. 212/2000
    (Statuto dei diritti del contribuente) prevede che:
    l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

    L’ISCRIZIONE NEI RUOLI
    Carattere residuale della riscossione per il tramite dell’iscrizione nei ruoli.
    Art. 10 D.P.R. n. 602/1973: DEFINIZIONI
    Concessionario: il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di
    riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso.
    Dal 2006 il concessionario della riscossione è stato sostituito dall’Agente
    della riscossione.
    Ruolo: l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato
    dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario,
    attualmente, dell’Agente della riscossione.
    Nel vigente sistema, sono riscosse mediante ruoli
    a) le imposte relative ai redditi dichiarati, soggetti a tassazione separata;
    b) le somme dovute in ipotesi di presentazione della dichiarazione senza
    previo versamento diretto delle imposte in base ad essa da liquidare;
    c) le maggiori somme liquidate (a titolo di imposte, interessi e sanzioni)
    in sede di controllo formale della dichiarazione ai sensi degli artt. 36
    bis e 36 ter D.P.R. n. 600/1973;
    d) le somme dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni pecuniarie
    sulla base di avvisi di accertamento ufficiosi.
    Prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 46/1999, i ruoli si
    distinguevano in
    a) RUOLI PRINCIPALI: in essi erano iscritte le imposte che risultano
    dovute a seguito del controllo automatico o del controllo formale
    delle dichiarazioni;
    b) RUOLI SUPPLETIVI: in essi erano iscritte le imposte e le
    maggiori imposte accertate;
    c) RUOLI SPECIALI: in essi erano iscritte le maggiori imposte
    accertate in capo ai sostituti di imposta;
    d) RUOLI STRAORDINARI: in essi erano iscritte le imposte in
    relazione a cui sussisteva fondato pericolo per la riscossione.
    L’art. 11 D.P.R. n. 602/1973, così come modificato dal D.L.gs. n.
    46/1999, ha snellito la predetta distinzione. Oggi, si distingue soltanto tra:
    1) RUOLI ORDINARI.
    2) RUOLI STRAORDINARI.


    FORMAZIONE E
    CONTENUTO DEL RUOLO
    Art. 12 D.P.R. n. 602/1973:
    l’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti
    territoriali in cui i concessionari operano.
    In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che
    hanno domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il
    ruolo si riferisce.
    I ruoli devono contenere, secondo quanto prescritto dal D. M. n.
    321/1999:
    - l’ente creditore;
    - la specie del ruolo;
    - il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori;
    - i codici di ogni componente del credito;
    - il codice dell’ambito;
    - l’anno o il periodo di riferimento del credito;
    - l’importo di ogni articolo di ruolo;
    - il totale degli importi iscritti a ruolo;
    - il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l’importo di
    ciascuna di esse e la cadenza delle stesse;
    - le informazioni relative all’imponibile, all’aliquota e alla maggiore
    imposta accertata;
    - la data di consegna al concessionario.
    Il ruolo è sottoscritto dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la
    sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.
    Altra distinzione relativa ai ruoli è quella tra:
    A) RUOLI A TITOLO DEFINITIVO;
    B) RUOLI A TITOLO PROVVISORIO.
    RUOLI A TITOLO DEFINITIVO
    Art. 14 D.P.R. n. 602/1973; vi sono iscritte:
    - le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli artt. 36 bis e
    36 ter D.P.R. n. 600/1973;
    - le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in
    base ad accertamenti definitivi;
    - i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall’ufficio
    in base alle risultanze catastali;
    - i relativi interessi, soprattasse e sanzioni pecuniarie,
    - inoltre sono iscritte nel ruolo a titolo definitivo le somme liquidate con
    il metodo della tassazione separata ex art. 17 T.U.I.R.,
    - e la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province,
    anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali (p.e. TA.R.S.U.),
    ex art.17, comma 2, D.Lgs. n. 46/99.
    La definitività non significa inoppugnabilità, ma denota la stabilità
    dell’atto che legittima la riscossione.

    RUOLI A TITOLO PROVVISORIO
    Art. 15 D.P.R. 602/1973: le imposte, i contributi ed i premi
    corrispondenti agli importi accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi,
    nonché i relativi interessi sono iscritti a titolo provvisorio dopo la notifica
    dell’atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli
    imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
    Art. 15 bis D.P.R. n. 602/1973:
    Nei ruoli straordinari le somme sono iscritte per l’intero importo
    risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo.

    LA DILAZIONE DEL PAGAMENTO
    Importante è la disposizione dell’art. 19, riguardante la dilazione del
    pagamento:
    - l’ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di
    temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la
    ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 48 rate mensili.
    Se l’importo iscritto a ruolo è superiore a Euro 25.822,84, il
    riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea
    garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
     
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