notifica avviso fissazione udienza

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  1. tristano77
     
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    vorrei porvi una questione che non riesco a risolvere....
    l'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 secondo cui "in mancanza della elezione di domicilio nel circondario, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autoritā giudiziaria", si applica anche ai giudizi della commissione tributaria disciplinati dall'art. 17 del dlgs 546 del 1992? ( 17. Luogo delle comunicazioni e notificazioni.
    1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.
    2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.
    3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non č possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione)

    in altri termini, se il legale di un ente, non elegge domicilio nel circondario (tipo elegge domicilio fuori roma presso la casa comunale) la commissione provinciale l'avviso di fissazione dove deve mandarlo, al domicilio eletto, anche se fuori dalla circoscrizione, oppure in cancelleria?
    grazie
     
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    Io verso nuove frontiere!!!... Boh mi sā che mi sono persa in qualche stella :P

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    Ciao Tristano non sono un avvocato, ma la disciplina dell'art. 17 Dlgs 546 del 92 mi appare una disciplina speciale rispetto a quella dettata dall'art. 82 R.D. 37 del 1934 e la disciplina del 92 prevede al terzo comma:


    3. Se mancano l’ elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non č possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.

    Pertanto, a mio parere, la notificazione va fatta al luogo di residenza o di domicilio eletto, purchč all'interno dello Stato italiano, anche se fuori dal circondario della commissione.
     
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  3. tristano77
     
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    grazie pitt,
    credo che tu abbia ragione, volevo solo un precedente giurisprudenziale per essere sicuro.
    ciao
     
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    Ciao Tristano, non ho trovato sentenze , ma questo stupendo quadro sinottico redatto da uno studio tributario dovrebbe essere la conferma alla nostra interpretazione che ci viene da fonte attendibile.


    http://www.studiotributariovillani.it/publ...li_22-12-04.pdf
     
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3 replies since 10/12/2009, 11:31   459 views
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