Impatto riforma cpc sul diritto tributario

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  1. seppietta
     
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    Domanda
    Le recenti novità del c.p.c. impattanti sul processo tributario, comportano l'obbligo di condanna alle spese, salvo deroga per gravi motivi indicati in sentenza, a partire da che data di instaurazione dei nuovi processi (presentazione dei ricorsi)?


    RispostaMaurizio Villani

    L'art. 45, comma 10, della Legge del 18 giugno 2009, n. 69 sostituisce il secondo periodo dell'art. 91 (condanna alle spese in caso di soccombenza), comma 1, disponendo che «se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore alla proposta di conciliazione intervenuta nelle more del giudizio, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.»

    L'art. 58, della Legge citata, rubricato "Disposizioni transitorie" così dispone:

    "1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
    2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.
    3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del l ° marzo 2006.
    4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    5. Le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge."

    Orbene, in base a tale enunciata disciplina, relativamente al caso prospettato, il comma 1 dell'art. 58 cit. dispone, in via generale, l'applicazione delle nuove disposizioni sul processo civile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge (a decorrere dal 4 luglio 2009), rilevando a tal fine la data di notifica della citazione o di deposito del ricorso. Quindi, relativamente al processo tributario, ai sensi del succitato art. 58 le nuove disposizioni, tra cui l'art. 45, comma 10, cit., dovrebbero operare per i ricorsi di primo grado depositati in Commissione tributaria provinciale a partire dal 04 luglio 2009.

     
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