giusto procedimento amministr

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  1. max112
     
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    Dal Blog di Raffaello Lupi

    Corte Costituzionale e violazioni commesse nel procedimento tributario: un sasso nello stagno?
    27 Ottobre 2009

    L’apparente immobilismo delle posizioni giurisprudenziali nazionali sulle violazioni delle regole previste per il procedimento tributario è stato scosso, di recente, dall’ordinanza n. 244 del 24 luglio 2009 emessa dalla Corte Costituzionale, chiamata a valutare la legittimità costituzionale ex artt. 24 e 111 Cost dell’art. 12, comma 7, della legge n.212 del 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) secondo cui “nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste4 che sono valutate dagli Uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

    La Commissione Tributaria Regionale rimettente aveva prospettato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di questa norma, poiché essa non prevedeva la nullità dell’avviso di accertamento emesso prima del termine di 60 giorni nel caso in cui l’a.f. non avesse giustificato le ragioni di urgenza (non può escludersi che l’intento della CTR fosse proprio quello di fare una c.d. ordinanza-suicida, atta comunque a raggiungere un risultato interpretativo utile, come è avvenuto).

    La Corte Costituzionale, con questa ordinanza (che può essere annoverata tra i provvedimenti c.d. “interpretativi di rigetto”) ha rigettato l’eccezione di incostituzionalità, poiché dal combinato disposto degli artt. 12 della legge 212 del 2000, 7, comma 1, della stessa legge, e 3 e 21-septies della legge 241 del 1990, come di recente modificata, risulta che l’atto amministrativo (quale è l’atto di imposizione) non rispettoso dell’obbligo di motivazione (previsto anche dagli artt. 42 del dpr 600 del 1973 e 56 del dpr 633 del 1972, rispettivamente ai fini delle dirette e dell’iva) è nullo.

    Insomma, la violazione di leggi sul procedimento, anche se non espressamente comminata, provoca la nullità per via dell’art. 21 septies della 241 del 1990. Ed ovviamente il principio deve trovare applicazione anche al di là delle ipotesi di cui all’art. 12 dello Statuto quando si riverberano su elementi essenziali.

    Difatti, un’acuta dottrina (cfr. A. MARCHESELLI a pag. 2915 e seguenti del Corriere Tributario del 2009) ha già rilevato che la violazione del principio del contraddittorio procedimentale - principio che pacificamente è applicabile anche alla materia tributaria in base alla giurisprudenza comunitaria: si veda la sentenza “Sopropé”, causa C- 349-07 della Corte di Giustizia UE - provoca nullità.

    Avevo espresso in passato perplessità in ordine all’applicabilità diretta del capo IVbis della legge 241 del 1990, come modificata, poiché esso era, a mio avviso, applicabile per analogia e solo, evidentemente, allorquando ne sussistessero le condizioni (denegavo quindi l’applicabilità del 21-octies).

    Prendo atto della posizione della Corte costituzionale, che riconduce la violazione delle leggi sul procedimento a nullità ex art. 21 septies e quindi per il vizio di difetto degli elementi essenziali.

    Certo, si apre un mondo ……..
     
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