Impresa familiare

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  1. seppietta
     
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    Scioglimento: precisazioni

    Per la costituzione e lo scioglimento di un'impresa familiare, ex art. 230 bis c.c., non occorre una forma particolare, essendo sufficiente la manifestazione di volontà, espressa o tacita, dei partecipanti, i quali devono però essere muniti della qualità di coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado. Così come la nascita dell'impresa familiare non deriva dalla mera qualità di familiare, ma appunto da una manifestazione di volontà dei partecipanti, allo stesso modo la cessazione dell'impresa stessa può verificarsi nonostante il perdurare della qualità di familiare, qualora intervenga una manifestazione di volontà contraria a quella che ne ha determinato la costituzione.
    Posto, dunque, che la forma scritta non è un requisito necessario né per la costituzione né per la cessazione dell'impresa familiare, nel caso che ci occupa, pare doversi dire che la cessazione dell'impresa debba avvenire nella forma prevista per la sua costituzione.
    L'eventuale scioglimento dell'impresa con una forma diversa rispetto a quella utilizzata per la costituzione, potrebbe ingenerare una situazione di incertezza in merito ai rapporti giuridici sorti durante la vita della impresa.
    Se, infatti, per la costituzione dell'impresa i partecipanti avevano scelto la forma della scrittura privata autenticata, la manifestazione di volontà degli stessi partecipanti nel senso dello scioglimento dell'impresa dovrà avvenire nelle stesse forme, in modo da eliminare qualsiasi dubbio soprattutto nei confronti dei terzi ai quali sarà sempre opponibile la scrittura privata autentica dal notaio.

     
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1 replies since 12/6/2009, 09:32   3195 views
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