Confisca per equivalente

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  1. seppietta
     
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    http://www.ipsoa.it/Articoli/esploso.aspx?...kparam=Opinione

    Articolo complesso ma interessante.
     
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  2. seppietta
     
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    L'estensione della confisca "per equivalente" ai reati tributari non opera retroattivamente
    Corte Cost., Ordinanza 2 Aprile 2009 , n. 97


    La posizione del giudice remittente

    Il G.U.P. di Trento dubita della legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter c.p. e 1, c. 143, l. 244/2007 (legge finanziaria 2008), nella parte in cui esse prevedono la confisca obbligatoria "per equivalente" anche per i reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter e 11, d.lgs. 74/2000 commessi anteriormente alla loro entrata in vigore.

    Il giudice remittente ritiene che la confisca de qua (consistente nella confisca di beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a quello del profitto derivante dal reato), dovendosi formalmente qualificare come misura di sicurezza e non come pena, debba essere retroattivamente applicata anche a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero risultava diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata.

    Però, così interpretate, tali diposizioni violerebbero l’art. 117, c. 1, Cost., perché in contrasto con l’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: nel prevedere che non possa essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è commesso, la norma vieterebbe l’applicazione retroattiva anche della confisca "per equivalente", che, quale misura di sicurezza di carattere eminentemente sanzionatorio, deve invece essere sostanzialmente assimilata a una pena.



    La decisione della Corte costituzionale

    Diversamente da quanto affermato dal rimettente, l'art. 1, c. 143, l. 244/2007 con il quale la disciplina della confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter c.p. è stata estesa ai reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter e 11 d.lgs. 74/2000 non opera retroattivamente.

    La mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un rapporto di pertinenzialità (inteso come nesso diretto, attuale e strumentale) tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole, in questo modo, una natura "eminentemente sanzionatoria", che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 c.p., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive.


    Corte Cost., Ordinanza 2 Aprile 2009 , n. 97



     
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  3. seppietta
     
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    La confisca per equivalente nei reati tributari
    Nota a Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 35748/2010.


    La massima:
    “In tema di responsabilità da reato degli enti, la Corte, nel ribadire i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26654 del 2008, ha precisato che il sequestro preventivo funzionale alla confisca può avere ad oggetto i crediti vantati dalla persona giuridica, purchè questi siano certi, liquidi ed esigibili e costituiscano effettivamente il profitto del reato presupposto, evidenziando altresì che il perimetro del provvedimento cautelare è segnato dagli stessi limiti riconosciuti dalla legge per quello definitivo di ablazione.”
    1. I crediti della persona giuridica sono assoggettabili a sequestro preventivo: un importante arresto giurisprudenziale.
    Con sentenza n. 35748 del 5 ottobre 2010 la Sesta sezione della Suprema Corte ha confermato l’orientamento già espresso da Cass. SS.UU., 2 luglio 2008, n. 26654 in materia di confisca per equivalente e profitto del reato.
    Le Sezioni Unite del 2008 avevano rilevato come con l’espressione “profitto del reato” dovesse intendersi il “vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato […] concretamente determinato al netto dell’effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’ente.” Con la statuizione del principio in parola le SS.UU. intesero risolvere la problematica della distinzione tra profitto lordo e netto, escludendo block2:il riferimento a parametri di valutazione di tipo aziendalistico in ordine alla determinazione in concreto del profitto del reato e mettendo in rilievo come sola “unità di misura” dello stesso la pertinenzialità al reato in concreto consumato. In quest’ottica, la correlazione intercorrente in via diretta e immediata tra reato e profitto costituisce esclude “qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita a ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall'illecito”, ciò che ha costituito motivo di impugnazione dell’ordinanza del giudice di rinvio datata 20 ottobre 2009 per la contestata astrattezza in sede di individuazione delle utilità in concreto sottoponibili a sequestro preventivo.
    La vicenda giudiziaria in oggetto ebbe inizio con la misura del sequestro ex art. 53 d.lgs 231/2001, disposta dal G.i.p. di Napoli nel giugno 2007 nei confronti di una somma ritenuta equivalente al valore del profitto dell’illecito consumato nell’interesse delle società imputate. Detta misura, prodromica alla confisca ex art. 19 medesimo decreto, veniva disposta con riferimento al delitto di truffa ai danni dello Stato di cui all’art. 640 co. 2, punto 1, c.p. espressamente richiamato dall’art. 24 d.lgs 231/2001 in materia di responsabilità degli enti.
    Successivamente, contro l’ordinanza con
    Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 di 18 La massima:
    “In tema di responsabilità da reato degli enti, la Corte, nel ribadire i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26654 del 2008, ha precisato che il sequestro preventivo funzionale alla confisca può avere ad oggetto i crediti vantati dalla persona giuridica, purchè questi siano certi, liquidi ed esigibili e costituiscano effettivamente il profitto del reato presupposto, evidenziando altresì che il perimetro del provvedimento cautelare è segnato dagli stessi limiti riconosciuti dalla legge per quello definitivo di ablazione.”
    1. I crediti della persona giuridica sono assoggettabili a sequestro preventivo: un importante arresto giurisprudenziale.
    Con sentenza n. 35748 del 5 ottobre 2010 la Sesta sezione della Suprema Corte ha confermato l’orientamento già espresso da Cass. SS.UU., 2 luglio 2008, n. 26654 in materia di confisca per equivalente e profitto del reato.
    Le Sezioni Unite del 2008 avevano rilevato come con l’espressione “profitto del reato” dovesse intendersi il “vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato […] concretamente determinato al netto dell’effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’ente.” Con la statuizione del principio in parola le SS.UU. intesero risolvere la problematica della distinzione tra profitto lordo e netto, escludendo
    il riferimento a parametri di valutazione di tipo aziendalistico in ordine alla determinazione in concreto del profitto del reato e mettendo in rilievo come sola “unità di misura” dello stesso la pertinenzialità al reato in concreto consumato. In quest’ottica, la correlazione intercorrente in via diretta e immediata tra reato e profitto costituisce esclude “qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita a ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall'illecito”, ciò che ha costituito motivo di impugnazione dell’ordinanza del giudice di rinvio datata 20 ottobre 2009 per la contestata astrattezza in sede di individuazione delle utilità in concreto sottoponibili a sequestro preventivo.
    La vicenda giudiziaria in oggetto ebbe inizio con la misura del sequestro ex art. 53 d.lgs 231/2001, disposta dal G.i.p. di Napoli nel giugno 2007 nei confronti di una somma ritenuta equivalente al valore del profitto dell’illecito consumato nell’interesse delle società imputate. Detta misura, prodromica alla confisca ex art. 19 medesimo decreto, veniva disposta con riferimento al delitto di truffa ai danni dello Stato di cui all’art. 640 co. 2, punto 1, c.p. espressamente richiamato dall’art. 24 d.lgs 231/2001 in materia di responsabilità degli enti.

    Continua su www.diritto.it/docs/32440-la-confis...reati-tributari
     
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