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alex.falco.
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LAZIO, Roma, sez. III, 3 gennaio 2012, n. 32
FATTO e DIRITTO
L'odierno ricorrente, magistrato amministrativo, è stato sottoposto dal CPGA a
procedimento disciplinare per avere "deliberatamente offeso nello specifico ambito
della mailing list dei magistrati amministrativi l'onore e la reputazione del primo
referendario XX mediante insinuazioni denigratorie attinenti esclusivamente alla
sfera privata; espresso considerazioni allusive e fortemente denigratorie a danno di
singoli magistrati e lesive dell'intera istituzione della Giustizia Amministrativa".
In relazione alla pendenza del suddetto procedimento e sul presupposto della
futura attivazione di eventuali procedure giudiziarie in altre sedi, l'odierno
ricorrente ha avanzato un'istanza avente ad oggetto l'esibizione degli atti di cui in
epigrafe, e, non avendo adottato il Consiglio di Presidenza alcuna determinazione
in merito, ha proposto il presente gravame contestando il silenzio rigetto serbato
sulla predetta istanza e deducendo a tal fine i seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione dell'art. 3 della L. n.241/1990. Difetto di motivazione, eccesso di
potere, travisamento del fatto, erronea valutazione dei presupposti;
2) Violazione di legge e dei principi comunitari in materia di diritto di difesa e di
accesso ai documenti. Violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo;
3) Violazione dell'art.22 e ss della L. 241/1990 e 116 cpa;
4) Violazione dell'art.22 e ss della L. n.241/1990 sotto ulteriore profilo;
5) Eccesso di potere per contraddittorietà;
6) Violazione dell'art.10 bis della L. n.241/1990.
Si sono costituite le intimate amministrazioni prospettando l'inammissibilità del
proposto gravame sotto svariati profili e contestando con dovizia di
argomentazioni la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali.
Alla camera di consiglio del 16.11.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.
Si prescinde dal previo esame delle eccezioni di inammissibilità stante la manifesta
infondatezza delle pretesa ricorsuale.
Al riguardo il Collegio sottolinea, alla luce della consolidata giurisprudenza in
materia, esaustivamente richiamata dalle intimate amministrazioni, che la domanda
di accesso per essere meritevole di accoglimento:
I) deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile e non può
essere generica;
II) deve riferirsi a specifici documenti e non può comportare la necessità di
un'attività di elaborazione dati da parte del soggetto destinatario della richiesta;
III) deve essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse giuridico di cui il
richiedente è portatore;
IV) non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell'operato della
pubblica amministrazione nei cui confronti l'accesso viene esercitato;
V) non può essere un mezzo per compiere un'indagine o un controllo ispettivo cui
sono ordinariamente preposti organi pubblici, perchè in tal caso nella domanda di
accesso è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente
rilevanti.
Nella fattispecie in esame il ricorrente ha affermato di avere "un chiaro interesse ad
accertare la veridicità dei trasferimenti della YY alla luce del tenore della
contestazione disciplinare, e per eventuali azioni giudiziarie in altra sede, oltre che
per verificare eventuali incompatibilità di alcuni magistrati con incarichi presso il
CPGA (ove venissero confermati i trasferimenti descritti nell'anonimo)".
In merito deve essere affermato che non sussiste alcuna attinenza dei richiesti
documenti con le contestazioni disciplinari atteso che queste ultime non hanno
alcun riferimento con il contenuto dello scritto anonimo trasmesso dal Liberati al
Consiglio di Presidenza, avuto presente che il citato magistrato è stato sottoposto a
procedimento disciplinare per:
a) avere deliberatamente offeso nello specifico ambito della mailing list dei
magistrati amministrativi l'onore ed il decoro del primo referendario XX mediante
insinuazioni denigratorie attinenti esclusivamente alla sfera privata;
b) per avere espresso sempre nella citata mailing list considerazioni allusive e
fortemente denigratorie a danno dei singoli magistrati e lesive dell'intera istituzione
della Giustizia Amministrativa.
Per quanto concerne poi l'altro interesse giustificante la richiesta di accesso e
collegato alla futura eventuale proposizione di azioni giudiziarie in altre sedi e
all'accertamento di eventuali incompatibilità di alcuni magistrati con incarichi
presso il CPGA, il Collegio rileva che:
a) secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, meticolosamente
richiamato dalle resistenti amministrazioni, "L'art.24 della L. n.241/1990, al
comma 3, opportunamente esclude dall'accesso ai documenti amministrativi le
istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni. Infatti lo strumento dell'accesso, postulando a norma dell'art.22,
comma 1, lett.b) " un interesse concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto
l'accesso", non è dato in funzione della tutela di un interesse generico e diffuso alla
conoscenza degli atti amministrativi, vale a dire a un controllo generalizzato da
parte di chiunque sull'attività dell'amministrazione, ma alla salvaguardia di singole
posizioni differenziate e qualificate e correlate a specifiche situazioni rilevanti per
la legge, che vanno dimostrate dal richiedente che intende tutelarle;
b) nella vicenda in esame è palese il carattere meramente esplorativo dell'istanza di
accesso proposta dal ricorrente e l'assoluta genericità dell'interesse sottostante,
atteso che per tale ultimo aspetto non è possibile intravedere un collegamento
diretto, concreto e personale tra il contenuto dei documenti richiesti e un interesse
specifico di cui l'istante è portatore;
c) nè per avvalorare la fondatezza della pretesa ricorsuale risulta conferente il
richiamo alla disciplina del Trattato di Lisbona agli artt. 6 e 13 della Convenzione
Europea dei diritti dell'uomo in quanto le suddette normative non consentono
forme di accesso ai documenti delle amministrazioni non giustificate da un
interesse giuridicamente rilevante.
Da rigettare è infine è il motivo di gravame con cui è stata prospettata la violazione
dell'art. 10 bis della L. n.241/1990 in quanto non sarebbe stata effettuata la
comunicazione prevista dalla disposizione in epigrafe indicata, applicabile alla
fattispecie perché trattasi di procedimento ad istanza di parte.
L'art. 10 bis della L. n. 241 del 7 agosto 1990 prevede che "Nei procedimenti ad
istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima
della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente
agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il
procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo
periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione
nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali"
Come già affermato da questo Tribunale con sentenza della Sez.II n.71/2008 non
è condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui detta disposizione
trova applicazione anche nel procedimento per l'accesso ai documenti, laddove
l'amministrazione intenda denegare il relativo diritto (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez.
II, 16 febbraio 2006, n. 232), atteso che deve ritenersi inapplicabile l'art. 10 bis
della L. n. 241 del 1990 ai procedimenti diretti ad ottenere l'accesso ad atti, sia in
base all'elemento testuale, in quanto l'elenco dei procedimenti cui non è applicabile
contenuto in tale disposizione non si ritiene che abbia carattere di tassatività, sia in
base al dato sistematico, poiché il procedimento di accesso realizza un interesse
meramente partecipativo, strumentale alla soddisfazione di un interesse primario,
che non si concilia con la previsione di una ulteriore fase subprocedimentale
(T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 13 dicembre 2005, n. 13562).
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato, anche in relazione,
evidentemente, alla richiesta di condanna della P.A., per responsabilità aggravata.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente
pronunciando sul ricorso n.7407 del 2011, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Domenico Lundini, Presidente FF
Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore
Francesco Brandileone, Consigliere
sui presupposti processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso RG n. 1361 del 2011, proposto dal sig. Giuseppe DONATO, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Tristano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Flaminia, 357;
contro
il COMUNE di MONTEFIASCONE, in persona del Sindaco p.t., n.c.;
nei confronti di
del sig. Maurizio BRACOLONI, n.c.;
per l'annullamento
SILENZIO RIFIUTO SULLA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI - (ART.116 CPA)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. Giuseppe Donato, proprietario di appartamento sito in Montefiascone (VT), Corso Cavour 92, espone che a seguito dello svolgimento di lavori nell’immobile di proprietà del sig. Maurizio Bracaloni, consistente in un ristorante-albergo, è stato realizzato un terrazzo adibito all’esercizio commerciale posto davanti all’appartamento di sua proprietà.
In data 29 novembre 2010 il ricorrente ha formulato al Comune istanza di accesso ai documenti con la quale ha chiesto di poter accedere ed estrarre “1. Copia di eventuali permessi di costruire rilasciati al suddetto Sig. Bracaloni Maurizio nonché di ulteriori autorizzazioni allo stesso rilasciate al fine dell’esercizio dell’attività di ristorazione; 2. Copia degli atti dei procedimenti finalizzati al rilascio delle suddette autorizzazioni”.
Lamenta che il Comune non ha fornito riscontro nel termine prescritto alla suddetta richiesta e che la stessa dovrebbe intendersi rifiutata a far data dal 31 dicembre 2010; pertanto, ritenendo sussistente un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti del procedimento autorizzativo edilizio del locale confinante, il sig. Donato ha proposto ricorso a questo Tribunale e ha chiesto l’annullamento del silenzio opposto dal Comune intimato alla predetta istanza di accesso, attesa l’illegittimità del comportamento omissivo nonché di disporre l’ordine allo stesso Comune di consentire l’accesso alla documentazione richiesta nei termini di legge.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Il ricorso è stato chiamato per la discussione alla Camera di consiglio del 7 aprile 2011.
2. Il ricorso, oltre che tempestivo è anche ammissibile, sussistendo la legittimazione e l’interesse dell’odierno ricorrente all’accesso agli atti in questione, sulla base dei presupposti sostanziali e processuali cui è subordinata l’operatività del diritto di accesso in capo al ricorrente.
Invero, osserva il Collegio che in materia di accesso ai titoli edilizi rilasciati ed ai relativi progetti, l'art. 5 del D.P.R. n. 380 del 2001, nello stabilire le competenze dello sportello unico per l'edilizia, pone l'obiettivo di consentire, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito all'elenco delle domande presentate e a tutte le informazioni utili disponibili. Coerentemente, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza qualsiasi soggetto abitante in zona vicina a quella interessata dal permesso di costruire (ancorché non proprietario dell'area in cui ricade l'intervento edilizio) ha diritto di accedere ai titoli abilitativi rilasciati e ai relativi atti progettuali, rilevando la sussistenza di un interesse personale e concreto per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti (cfr. Cons.Stato, sez. V, 7 maggio 2008, n. 2086; idem, sez.IV, 14 aprile 2010, n. 2092; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 17 settembre 2009, n. 2121).
Ne discende che, poiché la proprietà del signor Donato ricade comunque nella stessa zona in cui è collocata l’unità immobiliare della parte controinteressata, lo scopo, dichiarato nell'istanza, di valutare la legittimità delle autorizzazioni rilasciate, è sufficiente a giustificare l'accesso a tutti i documenti elencati nell'istanza stessa (cfr. TAR Puglia, Lecce, cit. n. 2121/2009).
3. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto e va ordinato al Comune di Montefiascone (VT) di consentire all’odierno ricorrente l’accesso alla documentazione richiesta e non ancora consegnata, entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla notificazione a cura di parte ricorrente, se anteriore.
Le spese seguono la soccombenza e sono disposte come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Montefiascone (VT) di consentire al ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione da lui richiesta nel termine fissato nella parte motiva.
Le spese sono poste a carico del Comune di Montefiascone (VT) nella complessiva misura di Euro 1.000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Antonio Vinciguerra, Consigliere
Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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