Accesso ai documenti della PA

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  1. seppietta
     
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    Accesso agli atti o avvio del procedimento?
    Roberto Proietti Se l'istanza diretta all'Amministrazione non è qualificabile quale istanza di accesso ma come istanza di avvio di procedimento e di intervento nello stesso, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto ex art. 25 L. n. 241/1990 avverso il presunto silenzio dell'ente pubblico.
    Se l'istanza diretta all'Amministrazione non è qualificabile quale istanza di accesso ma come istanza di avvio di procedimento e di intervento nello stesso, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto ex art. 25 L. n. 241/1990 avverso il presunto silenzio dell'ente pubblico.

    Con sentenza 22 luglio 2010, n. 5974, la Prima Sezione del T.A.R. Liguria, ha affermato l’impossibilità di qualificare in termini di accesso agli atti un’istanza con la quale, dopo avere rappresentato una situazione di fatto illegittima e pericolosa, alcuni soggetti hanno chiesto di conoscere quali atti e/o provvedimenti intenda adottare l’Amministrazione comunale al fine di eliminare la situazione di pericolo alla pubblica incolumità derivante dalle precarie condizioni di un muro e gli illeciti edilizi relativi ad alcuni manufatti.

    Tale istanza non può essere considerata quale richiesta di accesso ad atti amministrativi, dovendo, piuttosto, essere qualificata come istanza di avvio di un procedimento sanzionatorio per abuso edilizio.

    Conseguentemente, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto ex art. 25 L. n. 241/1990, avverso al lamentato silenzio serbato dall’Amministrazione di fronte all’istanza indicata, posto che nella fattispecie la richiesta del privato era volta ad ottenere non già l'esibizione degli atti necessari all'istante per predisporre la propria difesa in giudizio avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione, quanto piuttosto a promuovere la conclusione del relativo procedimento con un provvedimento espresso.

    (Sentenza TAR Liguria 22/07/2010, n. 5974)
    14/09/2010
     
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6 replies since 13/5/2009, 16:37   1554 views
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