Accesso ai documenti della PA

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  1. alex.falco
     
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    Relazioni della Direzione Lavori e accesso agli atti
    TAR Piemonte-Torino, sez. I, sentenza 16.03.2009 n° 754 (Alessandro Del Dotto)
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    L’accesso non può estendersi anche alle relazioni riservate del collaudatore e del direttore dei lavori sulle domande iscritte a riserva dall’impresa sui registri contabili

    L’art. 9 del D.P.R. 24.4.2006, n. 184, circoscrive in ben definiti e tassativi ambiti i casi in cui la richiesta di accesso può essere differita, individuandoli nel riferimento alle categorie di atti di cui all’art. 24 della legge 7.8.1990, n. 241 e sempreché il differimento stesso sia funzionale agli interessi di cui al comma 6 dell’art. 24 citato, ovvero ad ulteriori esigenze da riconnettere e ricondurre solo ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, prevalentemente nella fase preparatoria di provvedimenti.

    La mole della documentazione richiesta non può costituite ostacolo all’accesso, potendo, in tal caso l’Amministrazione, richiedere la corresponsione dei costi di riproduzione e copia dei documenti, ma non certo differirne l’accesso per esigenze organizzative, né tento meno per la imminenza del periodo feriale.

    Il diritto di accesso è pieno e investe tanto la visione quanto l’estrazione di copia, posto che l’esame e l’estrazione di copia sono previste come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza deroghe o eccezioni di sorta, mentre i casi di impedimento al diritto di accesso sono, invece, ricondotti solo all'esclusione o al differimento.

    Con il precipitato poc’anzi evidenziato, il T.A.R. torinese ha colto l’occasione per rammentare che le relazioni della direzione dei lavori e del collaudatore costituiscono documenti amministrativi sottratti al diritto di accesso agli atti.

    Segnatamente, la fattispecie sottoposta allo scrutinio del Collegio concerneva un diniego (sostanziale: mascherato, invero, da differimento sine die) opposto ad una istanza di accesso presentata da un tecnico che, precedentemente incaricato dall’amministrazione, necessitava di reperire la documentazione onde vagliare eventuali profili di responsabilità (anche in vista di azioni risarcitorie) dell’ente committente per l’anticipata risoluzione del rapporto contrattuale.

    Sul punto della ricorrenza del presupposto dell’interesse all’accesso, dunque, chiarisce il Giudice amministrativo che «è integrato il requisito della necessità e strumentalità del richiesto accesso documentale, alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante del ricorrente laddove egli deve difendere le proprie ragioni connesse all’anticipata risoluzione del contratto d’opera disposta da un Comune, facendo valere il suo diritto all’indennità per anticipata cessazione dell’incarico, nei limiti in ci la legge professionale lo riconosce»; salvo, però, escludere dall’accesso le relazioni della D.L..

    Tuttavia, la pronuncia in esame non può passare inosservata all’avveduto giurista del diritto amministrativo, ponendo la decisione taluni punti fermi in tema di accesso agli atti amministrativi, specie per ciò che riguarda la sostanza dell’accesso agli atti.

    In primo luogo, si pone in evidenza che il differimento costituisce atto del tutto eccezionale e il cui utilizzo non può esser fatto per “coprire” fattispecie di sostanziale diniego (che si configura quando, come nel caso in esame, l’amministrazione differisce l’espletamento dell’accesso ad una data, salvo poi non procedere neppure in quella ultima oppure, addirittura, differisce sine die).

    In secondo luogo, il Collegio esclude che la copiosa mole della documentazione richiesta (i cui costi sono rimborsabili con il versamento dei diritti di segreteria) ovvero l’approssimarsi delle ferie degli uffici deputati possano costituire motivi di legittimo impedimento all’accesso o, comunque, ragioni fondanti il differimento: del resto, «ciò che rileva nel giudizio in ordine all’assentibilità o meno della richiesta di accesso è la valutazione di pertinenza della documentazione oggetto di richiesta di accesso con la necessità dell’istante di tutelare la sua posizione soggettiva giuridicamente rilevante».

    Infine, il T.A.R. Piemonte rammenta che la locuzione “accesso” relativa agli atti e documenti amministrativi individua un duplice ordine di operazioni, ossia la visione degli atti e l’estrazione della loro copia (e non anche la sola visione: sul punto, T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 16.2.2007, n. 481).


    http://www.francocrisafi.it/web_secondario...202612%2008.pdf

     
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6 replies since 13/5/2009, 16:37   1554 views
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