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Il divieto di nuove eccezioni in appello non si applica alle mere difese che sono sempre esaminabili per la prima volta in grado di appello
In virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale il divieto di nuovi motivi in appello, sancito dall’art. 345 co.1 c.p.c. ed oggi dall’art. 104 c.p.a., concerne esclusivamente i motivi di chi introduce il giudizio di prime cure, mentre il divieto di nuove eccezioni, sancito dal secondo comma del medesimo articolo, non si applica alle mere difese che sono sempre esaminabili per la prima volta in grado di appello (Cons. Stato, IV, 12 marzo 2007 n.1218; A.P. 29 dicembre 2004 n.14). (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 25.2.2013, n. 1135).