Codice dell'ambiente

D.Lgs. 152/2006

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. seppietta
     
    .

    User deleted


    D.Lgs. 152/2006: modifiche alla parte I^
    Codice dell'ambiente, il legislatore bonifica
    di Maria Sichetti Gli interventi in tema di rinvio agli obblighi internazionali, di procedura di acquisizione del parere del Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali, di deroga, modifica e abrogazione del decreto medesimo; e, infine, in tema di potere sostitutivo che la Regione potra' esercitare laddove sussistano i presupposti per l'esercizio di un potere sostitutivo da parte del Governo.
    Il legislatore del 2010 modifica la parte prima del Codice dell’ambiente relativa alle disposizioni comuni e ai principi generali.

    In particolare, interviene in tema di rinvio agli obblighi internazionali, di procedura di acquisizione del parere del Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali, di deroga, modifica e abrogazione del decreto medesimo, e, infine, in tema di potere sostitutivo che la Regione potrà esercitare laddove sussistano i presupposti per l’esercizio di un potere sostitutivo da parte del Governo.

    Con il decreto legislativo n. 128/2010 vengono modificate le parti prima (disposizioni comuni), seconda (procedure per la valutazione di impatto ambientale, valutazione di impatto ambientale strategica ed autorizzazione ambientale integrata) e quinta (tutela dell’aria e riduzione delle emissione in atmosfera) del decreto legislativo n. 152/2006, il quale reca norme in materia ambientale.

    Con l’art. 12 della l. 69/2009 è stata infatti conferita una nuova delega al Governo in materia ambientale da esercitarsi entro il 30 giugno 2010 secondo principi e criteri direttivi già esplicitati nella legge delega n. 304 del 2004.

    Nel commento che segue vengono analizzate le modifiche apportate alla prima parte del decreto legislativo n. 152/2006, ulteriormente emendato in sede di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale S.O. dell’11 agosto 2010, n. 186.

    Sembra opportuno dare atto che nello schema di decreto legislativo originario, testo di legge governativo, in realtà erano presenti ulteriori modifiche, tra cui l’introduzione di una nuova definizione di tutela dell’ambiente che raccoglieva in generale quanto espresso dalla Corte Costituzionale nella propria giurisprudenza più recente.

    Tuttavia, in sede di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale queste modifiche sono state eliminate, per cui il decreto legislativo modificato attualmente ribadisce quale obiettivo primario della politica ambientale del nostro ordinamento la “promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”.

    Con il nuovo decreto legislativo, l’operazione di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative in materia deve avvenire nel rispetto non solo dell’ordinamento comunitario e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, ma innanzitutto degli obblighi derivanti dall’ordinamento internazionale, onde contribuire a rendere concreti gli impegni che lo Stato italiano abbia assunto in sede di accordi internazionali. Il richiamo all’ordinamento internazionale viene inserito anche in sede di modifica del comma 1 dell’art. 3-bis del dlgs 152/2006 in tema di principi generali sulla tutela ambientale.

    Vengono poi soppressi i commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 3 del d.lgs. 152/2006 in tema rispettivamente di deroga, modifica o abrogazione delle singole disposizioni in esso contenute e delle norme tecniche in materia ambientale, in tema di termine biennale per l’adozione dei provvedimenti di modifica ed integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, nonché di creazione di un gruppo di esperti per la coadiuvazione del Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare.

    Il comma 3 invece viene sostituito con un nuovo testo il quale sostanzialmente introduce un termine di trenta giorni per l’acquisizione del parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di procedere alle modifiche dei regolamenti di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo del 2006.

    Con le modifiche del 2010, si sottolinea che ogni deroga, modifica o abrogazione che debba intervenire sul Codice dell’ambiente possa essere attuata solo con leggi italiane e nel rispetto comunque dell’ordinamento comunitario ed internazionale, nonché delle competenze regionali e degli enti locali.

    Nel modificare l’art. 3-quinques del d.lgs. 152/2006, infine, il decreto legislativo del 2010 introduce il comma 4 con cui si dispone che, ove sussistano i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo per inerzia o inadempimento da parte dell’ente locale competente, sarà la Regione ad esercitare il suo potere sostitutivo nelle materie di propria competenza.

    21/09/2010
     
    .
  2. seppietta
     
    .

    User deleted


    VIA e rifiuti, principio di precauzione da ancorare alla situazione concreta
    Il cosiddetto principio di precauzione è un principio generale in base al quale, al fine di proteggere l’ambiente, occorre un approccio cautelativo che dovrebbe essere ampiamente utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie capacità. Tale principio, nella sua interpretazione più rigorosa, viene identificato con la prudenza imposta per legge, ovvero con il divieto di utilizzare tutti i risultati della ricerca scientifica, prima di essere certi della loro assoluta non pericolosità per l’ambiente, ancorché di difficile raggiungimento, essendo le verità scientifiche, per loro stessa natura, sempre suscettibili di modifica, in conseguenza di nuove scoperte. La giurisprudenza europea e nazionale ha optato per una interpretazione in chiave prudenziale del principio di precauzione ancorandolo alla situazione concreta.
     
    .
1 replies since 22/9/2010, 11:20   186 views
  Share  
.
Top