Eccezione di prescrizione

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. seppietta
     
    .

    User deleted


    Eccezione di prescrizione. Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 29 novembre 2012, n. 2029
    gen 09, 2013 da Redazione Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 29 novembre 2012, n. 2029



    La massima

    Se l’eccezione di prescrizione risulta fondata, l’organo giudicante può esaminare direttamente tale questione senza necessariamente rispettare l’ordine previsto dall’art. 276, co. 2 c.p.c., nel rispetto del principio della ragione più liquida.



    La sentenza



    FATTO

    Con atto di citazione ritualmente notificato nel settembre 2010, O. L., nato venti anni prima nel novembre 1990, conveniva in giudizio l’AUSL di Reggio Emilia-Ospedale sant’Anna di Castelnovo Monti, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto a causa di un errore medico verificatosi al momento della nascita, avvenuta con parto distocico e con comparsa di asfissia perinatale. Costituendosi in giudizio, resisteva l’AUSL di Reggio Emilia, deducendo il difetto di legittimazione passiva per essere invece legittimata la regione Emilia Romagna, quale successore della disciolta AUSL 13; l’infondatezza della domanda, stante l’assenza di errore medico; in ogni caso, la prescrizione del diritto, atteso che il preteso errore medico si era verificato al momento del parto il 29/11/2000, ed il primo atto interruttivo della prescrizione era del gennaio 2010 (all. 7-9 fascicolo attoreo).

    Evocata in giudizio a seguito di ordine del Giudice, si costituiva anche la Regione Emilia Romagna, che a sua volta deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, l’infondatezza della domanda e comunque la prescrizione del diritto; in ogni caso, chiedeva ed otteneva la chiamata in giudizio delle proprie assicurazioni Allianz ed Unipol, per essere manlevata in denegata ipotesi di condanna. A loro volta, le assicurazioni si costituivano in giudizio sostanzialmente aderendo alle difese della Regione Emilia Romagna ed invocando comunque i massimali di polizza.

    DIRITTO

    a) In base al dettato dell’art. 276 comma 2 c.p.c. relativo all’ordine delle questioni da decidere in sentenza, occorrerebbe statuire dapprima relativamente alla legittimazione passiva delle parti convenute; successivamente, individuato il legittimato passivo, occorrerebbe scrutinare nel merito la domanda, verificando, tramite CTU, la presenza o l’assenza di colpa medica e quantificando il danno; da ultimo, occorrerebbe valutare poi se il diritto azionato, ove ritenuto sussistente, fosse comunque risultato prescritto.

    Ciò detto, è avviso del Giudice che, essendo manifestamente fondata l’eccezione di prescrizione, la domanda possa comunque essere rigettata muovendo proprio dall’analisi di tale eccezione.

    Infatti, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto dall’art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Piacenza 22/11/2011 n. 885, 16/2/2011, 28/10/2010 n. 713, Trib. S. Angelo dei Lombardi 12/1/2011, Trib. Torino 21/11/2010 n. 6709, App. Firenze 7/10/2003, Trib. Lucca 8/2/2001).

    Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette; ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell’attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).

    Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall’attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.

    b) Tanto premesso, si osserva che, a fronte di un’asserita colpa medica verificatasi al momento del parto nel 1990, il primo atto interruttivo della prescrizione è stato posto in essere nel gennaio 2010, venti anni dopo i fatti e quindi ben dopo il decorso della prescrizione decennale ordinaria prevista dall’art. 2946 c.c. Né può opinarsi che, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il diritto poteva essere fatto valere da un momento successivo al verificarsi del preteso inadempimento contrattuale. Sul punto, basta infatti osservare che è la stessa difesa di parte attrice a dare atto che immediatamente dopo il parto si sono verificati i sintomi della malattia, poiché “il neonato si presentava pallido con imponente deformazione del capo da cefalo ematoma parieto-temporale sinistro; netta ipomobilità dell’arto superiore sinistro da stiramento del plesso brachiale… quale esito di parto distocico… Sin dalla nascita le problematiche relative alle menomazioni subite dall’attore vennero addebitate, dai sanitari, al parto distocico” (pag. 2 citazione). Pertanto, sin dalla nascita il danno si è manifestato all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile in relazione alla sua rilevanza giuridica e rapportabilità causale all’attività medica. Neppure sono poi configurabili, e peraltro nemmeno sono state invocate, le fattispecie di sospensione del termine prescrizionale di cui agli articoli 2941 e 2942 c.c., che si riferiscono ad ipotesi tassative ed eccezionali, come tali non passibili di interpretazione analogica.

    c) Consegue che la domanda attorea, per il citato principio della ragione più liquida, va comunque respinta indipendentemente dallo scrutinio relativo al soggetto legittimato passivamente ed alla verifica della fondatezza della domanda azionata, essendo il diritto comunque prescritto. Nonostante la soccombenza attorea, i motivi che, ex art. 92 comma 2 c.p.c., suggeriscono comunque la compensazione tra tutte le parti delle spese di lite, sono integrati da esigenze di giustizia sostanziale integrate dall’opportunità di non penalizzare ulteriormente la parte debole del rapporto processuale, e cioè una persona che ha comunque subìto, al momento della nascita, un significativo danno biologico.

    P.Q.M.

    il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

    - rigetta la domanda;

    - compensa tra tutte le parti le spese di lite.





    Articoli correlati
    chiudi
    Contratti della p.a.: in tema di rapporti tra l’art. 115 del D.Lgs. n. 163/06 e l’art. 1664 c.c. T.A.R. EMILIA ROMAGNA – PARMA – SEZIONE I – Sentenza 6 marzo 2012 n. 120
    Prescrizione del diritto di garanzia del bene compravenduto.
    CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 26 novembre 2012, n.20884
    Giurisprudenza Civile
     
    .
0 replies since 20/1/2013, 16:11   716 views
  Share  
.
Top