Giudizio di Equità - Risarcimento in via equitativa

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  1. seppietta
     
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    Risarcimento in via equitativa: va provato il nesso causale tra illecito e danno
    Consiglio di Stato , sez. III, sentenza 13.11.2012 n° 5714 (Riccardo Bianchini)



    La sentenza 5714/2012 del Consiglio di Stato nasce dalla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di ristoro in via equitativa del danno morale avanzata da una signora nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro dopo un periodo di ricovero.

    La ricorrente poneva a sostegno della propria istanza il mancato inserimento, nella copia della propria cartella clinica richiesta e consegnata dalla A.s.l., di alcuni referti (esame ecografico e elettrocardiogramma).

    Nella pronuncia resa il T.A.R. dichiarava l’obbligo dell’Azienda Sanitaria di integrare la documentazione mancante e respingeva la domanda risarcitoria avanzata, compensando le spese.

    L’appello proposto dalla ricorrente mirava ad ottenere la revisione della sentenza sia rispetto al mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno che in riferimento alla decisione relativa alla compensazione delle spese di lite.

    Tuttavia, anche nel corso del secondo grado di giudizio, le argomentazioni riportate dalla ricorrente, ossia la violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione, non sono state ritenute sufficienti dal Collegio per l’accoglimento della richiesta risarcitoria.

    Nella motivazione della sentenza il Collegio ha illustrato che, seppur incompleta, la cartella clinica conteneva tutti gli elementi necessari per la determinazione della diagnosi, con la conseguenza che al ricorrente non era stata preclusa la possibilità di rivolgersi ad altre strutture, e neppure che la stessa si sia trovata nell’incertezza di una diagnosi.

    Al riguardo, ha evidenziato inoltre il Giudicante che dagli atti depositati dalla ricorrente in appello non emergeva alcun elemento che riconduca direttamente alla mancata consegna della documentazione un nocumento nella sfera morale della stessa, né che questo abbia procurato l’insorgere di un turbamento nella sfera psichica della stessa.

    Nell’aderire al pronunciamento del T.A.R., anche sotto il profilo della compensazione delle spese, viene sottolineato che pur trattandosi di una richiesta di risarcimento del danno in via equitativa il ricorrente non è esonerato dall’onere di provare il rapporto di causalità tra l’illecito ed il danno sofferto.

    (Altalex, 8 gennaio 2013. Nota di Riccardo Bianchini)
     
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