D.M. 23 giugno 2010

le modifiche al verbale di revisione delle società cooperative

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  1. seppietta
     
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    D.M. 23 giugno 2010: le modifiche al verbale di revisione delle società cooperative
    Erano attese da tempo le modifiche da parte del Ministero dello Sviluppo Economico al verbale di revisione per le società cooperative.

    Dopo l’introduzione di novità per le cooperative attraverso l’art. 10 della legge n. 99/2009 era necessario un aggiornamento e una integrazione della modulistica per l’attività di revisione cooperativa, per le ispezioni straordinarie e per l’attività di vigilanza sulle Banche di credito cooperativo.

    Vediamo brevemente le maggiori novità previste dal D.M. 23 giugno 2010:

    al termine del verbale di revisione è stata aggiunta l’opzione della “sospensione semestrale di ogni attività dell’ente” ma, in questa fase dell’ispezione la sospensione può essere irrogata solo nel caso in cui la cooperativa, diffidata dalla Direzione Generale, abbia omesso o ritardato, a far data dal 31 dicembre dell’anno successivo all’anno di esercizio, l’inoltro della documentazione annuale delle notizie di bilancio o comunque delle comunicazioni da inoltrare in caso di perdita della qualifica di mutualità prevalente;
    nelle diverse tipologia di diffida è stata inserita la seguente dicitura: “si ricorda che, ai sensi dell’art. 12, comma 5bis, del D.lgs. n. 220/2002, così come integrato dalla legge n. 99/09 e successive modificazioni ed integrazioni, agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l’applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell’ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali”;
    conseguentemente, se la cooperativa non ottempera a quanto stabilito nella diffida, il revisore potrà proporre la sospensione semestrale di ogni attività della società ai sensi dell’art. 10 della legge n. 99/09.
    Tutte queste novità sono operative a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dal 24 agosto 2010 (Serie Generale n. 197, S.O. n. 204). Due osservazioni:

    le modifiche alla vigilanza cooperativa dovrebbero intervenire all’inizio di un biennio revisionale e non nel corso dell’attività ispettiva, al fine di evitare confusione tra gli ispettori e possibili discrasie;
    si auspica che il Ministero emani una circolare riepilogativa di tutte le novità introdotte in sede di vigilanza negli ultimi tre anni, in modo da fare chiarezza sulle stratificazioni normative che via via si sono verificate nel corso del tempo.
     
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