Direttive CE sugli appalti pubblici

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  1. seppietta
     
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    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri...001:0113:it:PDF

    http://simap.europa.eu/docs/simap/nomencla.../32004L18IT.pdf

    Sono le due direttive che il nostro codice contratti pubblici (L. 163/2006) ha interamente recepito.
     
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  2. alex.falco
     
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    Da federalismi.it



    L’impatto della nuova direttiva ricorsi (n. 66/2007) e della delega per il suo recepimento
    - le cinque regole essenziali introdotte dalla direttiva


    2. L’oggetto della disciplina. Cinque regole essenziali.
    Almeno cinque gruppi diversi di disposizioni meritano di essere segnalate.

    aAnzitutto, si disciplina, analiticamente, l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di rispettare un congruo termine dilatorio – o sospensivo – fra l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto. Gli Stati membri possono prevedere che questo termine possa essere ulteriormente prorogato – se l’interessato propone un ricorso in opposizione alla stessa stazione appaltante o chiede, al giudice, la pronuncia di misure cautelari. In questo modo, si indica, quindi, un rimedio privilegiato dall’ordinamento comunitario: stabilire dei rimedi preventivi, idonei ad impedire che il contratto produca effetti, piuttosto che traumatiche terapie successive, dirette ad eliminare gli effetti di un contratto già stipulato ed eseguito.

    b) Si prevedono alcune ipotesi tipiche in cui l’accertata violazione di determinati precetti del diritto comunitario deve comportare – obbligatoriamente, salve alcune tassative eccezioni - la “privazione di effetti” del contratto eventualmente stipulato; Per un altro gruppo – anche
    esso circoscritto – di fattispecie, gli Stati membri possono scegliere, discrezionalmente, se prevedere la privazione di effetti o introdurre, in alternativa, altri adeguati meccanismi sanzionatori, purché proporzionati e dissuasivi (diversi dal solo risarcimento del danno).

    c) Si riafferma e sviluppa il principio secondo cui gli ordinamenti nazionali possono decidere di limitare la tutela dei soggetti lesi dalla violazione della disciplina comunitaria di aggiudicazione degli appalti pubblici al solo risarcimento del danno, con esclusione dell’annullamento dell’atto
    di affidamento e della privazione di effetti del correlato contratto.

    d) Si contempla, innovativamente, la possibilità, per gli Stati membri, di stabilire che la domanda di risarcimento dei danni debba essere subordinata alla (tempestiva) richiesta di annullamento dei provvedimenti ritenuti illegittimi.

    e) La direttiva, pur insistendo sulla essenzialità della tutela cautelare, autorizza gli ordinamenti nazionali a dettare discipline interne secondo cui il giudice chiamato a pronunciarsi sull’istanza debba tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti cautelari per tutti gli
    interessi che possono essere lesi, nonché per l’interesse pubblico e decidere di non accordare tali provvedimenti qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive. In ogni caso, la decisione di non accordare provvedimenti cautelari non pregiudica gli altri diritti
    rivendicati dal soggetto che chiede tali provvedimenti. La disposizione, seppure anche essa di carattere meramente facoltativo per gli Stati membri, valorizza il criterio della “bilateralità” del periculum, già largamente utilizzato dalla giurisprudenza cautelare, ma espressamente
    codificato solo nel settore circoscritto delle infrastrutture strategiche.
    I cinque aspetti sono strettamente collegati fra loro, nella logica unitaria dell’apprestamento di mezzi di tutela idonei a rendere effettiva l’applicazione del diritto sostanziale di derivazione comunitaria.
     
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  3. seppietta
     
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    LE RECENTI INNOVAZIONI NORMATIVE in tema di appalti:

    1. Il problema del DURC dopo l’obbligo di acquisizione d’ufficio introdotto dal D.L. 185/2008.
    2. La procedura negoziata per appalti di lavori fino a 500.000 euro tra semplificazione e rispetto dei principi comunitari.
    3. La più recente giurisprudenza costituzionale in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni in ordine ai contratti pubblici.
    4. La questione delle s.i.o.s. scorporabili.
    5. Le opere di urbanizzazione a scomputo dopo il terzo decreto correttivo.
    6. La nuova procedura di project financing secondo l’Autorità di vigilanza.
    7. La legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
    8. Il D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (c.d. decreto anticrisi) e le novità in materia di termini di pagamento e società pubbliche.
    9. La Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.
    10. La legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.
    11. La Legge 7 luglio 2009, n. 88 e il recepimento della Direttiva Ricorsi 2007/66/CE.
    12. La nuova disciplina delle offerte anomale dopo la Legge 102/2009.
    13. Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135: le novità in materia di imprese collegate e la riforma dei servizi pubblici locali.
    14. La verifica a campione dei requisiti speciali: le linee guida dell’Autorità nella determinazione 5/2009.
    15. Le modifiche al D.Lgs. 81/2008 rilevanti per gli appalti pubblici.
    16. I pagamenti della PP.AA. e le verifiche c.d. “Equitalia”: le indicazioni della Circolare ministeriale del 18 ottobre 2009, n. 29.
     
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  4. seppietta
     
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    Appalti: per le liti dopo il 2007 giurisdizione esclusiva del Tar
    LUNEDI' 22 FEBBRAIO 2010
    La Direttiva Ce del 2007 fa da spartiacque in tema di competenza giurisdizionale in materia di appalti. Infatti dal giorno della sua pubblicazione vanno proposte al Tar sia la domanda di annullamento dell’aggiudicazione e sia quella di “caducazione del contratto” concluso in seguito a una aggiudicazione illegittima.
     
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  5. seppietta
     
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    http://www.diritto.it/system/docs/29071/or...nza_n._2906.pdf

    primi effetti delle direttive ricorsi - giurisprudenza TAR

    Ecco la massima di un 'ulteriore senteza.

    Appalti pubblici, dal 2007 decide tutto il TARLa posizione soggettiva del ricorrente, che ha chiesto il risarcimento in forma specifica delle posizioni soggettive a base delle sue domande di annullamento dell'aggiudicazione e di caducazione del contratto concluso dall'aggiudicatario, e' da trattare unitariamente dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi della Direttiva CE n. 66/2007.La esigenza della cognizione dal giudice amministrativo sulla domanda dì annullamento dell’affidamento dell’appalto, per le illegittime modalità con sui si è svolto il relativo procedimento e della valutazione dei vizi di illegittimità del provvedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta che lo stesso giudice adito per l’annullamento degli atti di gara, che abbia deciso su tale prima domanda, può conoscere pure della domanda del contraente pretermesso dal contratto illecitamente, di essere reintegrato nella sua posizione, con la privazione di effetti del contratto eventualmente stipulato dall’aggiudicante con il concorrente alla gara scelto in modo illegittimo.

    La posizione soggettiva del ricorrente, che ha chiesto il risarcimento in forma specifica delle posizioni soggettive a base delle sue domande di annullamento dell’aggiudicazione e di caducazione del contratto concluso dall’aggiudicatario, è da trattare unitariamente dal giudice amministrativo in sede dì giurisdizione esclusiva ai sensi della Direttiva CE n. 66/2007, che riconosce il rilievo peculiare in tal senso alla connessione tra le due indicate domande, che pertanto vanno decise di regola da un solo giudice.

    Tale soluzione è ormai ineludibile per tutte le controversie in cui la procedura d'affidamento sia intervenuto dopo il dicembre 2007, data dell’entrata in vigore della richiamata normativa comunitaria del 2007 e, comunque, quando la tutela delle due posizioni soggettive sia consentita dall’attribuzione della cognizione al giudice amministrativo di esse nelle materie dì giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e possa essere effettiva solo attraverso la perdita di efficacia dei contratti conclusi dall’aggiudicante con l’aggiudicatario prima o dopo l’annullamento degli atti di gara, fermo restando il potere del giudice amministrativo di preferire, motivatamente e in relazione agli interessi generali e pubblici oggetto di controversia, un’eventuale reintegrazione per equivalente, se richiesta dal ricorrente in via subordinata.


    (Cassazione civile Sentenza 10/02/2010, n. 2906)
     
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  6. seppietta
     
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    www.foroeuropeo.it/norme/10/dlgs_53_appalti.htm
     
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5 replies since 29/6/2009, 12:56   323 views
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