Mediazione e obbligo di informativa dal 20 marzo 2010

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    Avvocati - Mediazione - Prossima scadenza 20 Marzo 2010

    Obbligo di informativa per iscritto al cliente al momento del conferimento dell'incarico - Obbligo a partire dal 20 Marzo 2010 per le materie per le quali il ricorso al procedimento di mediazione e' facoltativo. Nelle ipotesi per le quali la mediazione e' posta quale condizione di procedibilita' della domanda l'obbligo di informativa per iscritto decorre dal 11 Marzo 2011 (art. 4 e art. 24 del Dlgs 28/2010)

    La informativa da far sottoscrivere al Cliente (1) (la informativa in formato rtf- word a cura del Consiglio nazionale forense)

    Informativa ex art. 4 Decreto Legislativo 4 Marzo 2010 n. 28

    Io sottoscritto ____________________________ ____________________ ___________________ dichiaro di essere stato informato dall’Avv.____________ ______________ _________________, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28,

    1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e______________ _____________________ ________________________ (indicazione della controparte) in relazione a ___________________ ______________________ _________________ _________ __________(indicazione della lite); nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 38571993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

    2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;

    3. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare:

    a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
    b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
    c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

    Luogo e data,

    ___________________________ (Sottoscrizione dell’assistito)

    ___________________________ (Sottoscrizione dell’Avvocato)

    Si consiglia di indicare nell’atto di conferimento della procura il riferimento all’avvenuta informazione, secondo lo schema che segue: CNF, Circolare n.11-C-2010: Modello di procura alle liti. www.consiglionazionaleforense.it

    Il sottoscritto ______________________ ___________________ __________________________ nato a________________________ il _____________ e residente a _________________________ in Via _______________________________ n. _______, C.F. _____________________, informato ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarlo e difenderlo…

    (1) CNF, Circolare n.11-C-2010: Modello di informativa valido sia per le controversie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, sia per le controversie per le quali la mediazione è facoltativa. www.consiglionazionaleforense.it
     
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    - Diritto processuale civile, diritto dell'arbitrato e della conciliazione:
    GOVERNO:
    DECRETO LEGISLATIVO CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI

    Entra il vigore il 20 marzo 2010 il decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69 del 2009 in materia di processo civile, riforma la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione di tutte le controversie in materia civile e commerciale, con obiettivi di deflazione dei processi e diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative.

    Vediamo in sintesi la disciplina portata dal decreto.

    - Procedimento. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti, che deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Il regolamento può altresì prevedere che la mediazione si svolga secondo modalità telematiche. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi che decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa. Il responsabile dell’organismo che ha ricevuto la domanda designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito.

    - Condizione di procedibilità. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il procedimento è previsto per azioni relative a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

    - Esito. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fatto concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

    - Efficacia. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Il verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

    - Agevolazioni fiscali. Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

    - Obbligo dell'avvocato. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto è annullabile.

    - Dichiarazioni. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

    (Presidente della Repubblica, Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n.28: Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2010, n.53).

     
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