Tracce parere penale seconda giornata avvocato 2009

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. seppietta
     
    .

    User deleted


    traccia n. 1
    Il 10 febbraio 200 due amici,tizio e caio si accordavano per acquistare eroina da assumere insieme. Tizio ,raccolto il denaro, si recava nel vicino comune di beta rivolgendosi ad uno spacciatore dal quale si era già rifornito in passato. Acquistate due dosi, ritornava dall’amioco caio ed insieme assumevano la droga. Caio assumeva anche alcool. Subito dopo caio accusava un malore al quale seguiva il suo decesso. Il medico legale attribuiva la morte al narcotismo esaltato nei suoi effetti dalla contemporanea assunzione di alcoll etilico, anche esso depressivo del sistema nervoso centrale. Sulla base delle indicazioni fornite da Tizio ai carabinieri , lo spacciatore veniva identificato in sempronio. Veniva anche perquisita la sua abitazione, ove venivano rinvenute e sequestrate mg 800 di eroina, suddivisa in due distinti involucri e frammista a sostanze da taglio, nonché un bilancino di precisione. Sempronio decideva di rivolgersi ad un legale. Il candidato, assunte le vesti di avv d sempronio rediga motivato parere illustrando le problematiche sottese alla fattispecie.


    traccia n.2
    Tizio, legale rappresentante della società gamma srl partecipava alla licitazione privata per l’appalto di lacvori di costruzione per la nuova sede dell’istituto polivalente di beta e, come richiesta dal bando, aveva allegato la dichiarazione sost. Di atto di notorietà nella quale aveva attestato che la società era iscritta all’albo nazione costruttori sin da data anteriore al 24.11.1999, requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, in quanto senza iscrizione doveva preesistere alla data stessa. Stante la convenienza della proposta della società gamma ,l’aggiudicazione dell’appalto era avvenuta in suo favore e i conseguenti atti deliberativi e dispositivi della procedura erano stati redatti sul presupposto, attestato dai pubblici ufficiali, redigenti sulla base dell’anzidetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà facente fede di quanto dichiarato, e limitandosi a prendere atto dell’attestazione del privato. Successivamente si accertava che la società gamma s r l aveva affermato il falso perché in realtà l’iscrizione era stata conseguita solo il 14 12 1999. Tizio, preoccupato delle conseguenze penali del suo comportamento, decide di rivolgersi ad un legale.
    Il candidato assunte le vesti di avvocato di tizio, rediga motivato parere illustrando le problematiche sottese alla fattispecie .

    Io ho fatto la seconda.... appassionante dopo lo studio per l'authority... temo di aver messo troppo rispetto agli altri... vedremo!
     
    .
  2. PippiCalzelunghe
     
    .

    User deleted


    Esame Avvocato 2009 - Parere Penale 2

    FALSA ATTESTAZIONE E AUTORE MEDIATO

    TRACCIA PARERE DI DIRITTO PENALE N. 2 -ESAME AVVOCATO 2009

    Tizio legale rappresentante della società Gamma Srl partecipava alla gara di licitazione privata per l’appalto di lavori di costruzione della nuova sede dell’istituto polivalente di Beta e, come richiesto dal bando,aveva allegato la dichiarazione sostitutiva di notorietà, con la quale aveva attestato che la società era iscritta all’albo nazionale costruttori sin da data anteriore al 24 novembre 1999, requisito indispensabile per la partecipazione alla gara in quanto ad essa la detta iscrizione doveva preesistere.
    Stante la convenienza della proposta della società Gamma l’aggiudicazione dell’appalto era tenuta in suo favore, ed i conseguenti atti deliberativi e dispositivi della procedura erano stati redatti sul presupposto - attestato dai pubblici ufficiali redigenti sulla base delle anzidette dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, facenti fede di quanto dichiarato – e limitandosi a prendere atto dell’attestazione del privato.
    Successivamente si accertava che la società Gamma srl aveva affermato il falso perché in realtà l’iscrizione all’albo nazionale costruttori era stata conseguita solo il 14 dicembre 1999.
    Tizio, preoccupato delle conseguenze penali del suo comportamento, decide di rivolgersi ad un legale
    Il candidato assunte le vesti di avvocato di Tizio, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie.

    (Il caso è tratto da Cassazione, Sezioni unite penali, 24 settembre 2007, n. 35488)


    SPACCIO E MORTE CONSEGUENTE DELL’ASSUNTORE

    TRACCIA PARERE DI DIRITTO PENALE N. 1

    Il 10 febbraio 2000 due amici Tizio e Caio, si accordarono per acquistare eroina da consumare insieme. Tizio, raccolto il denaro, si recava nel vicino Comune di Beta, rivolgendosi ad uno spacciatore dal quale si era già rifornito in passato.
    Acquistate due dosi ritornava dall’amico Caio ed insieme assunsero la droga.
    Caio assumeva anche alcool. Subito dopo Caio accusava un malore dal quale seguiva il suo decesso. Il medico legale attribuiva la morte a narcotismo esaltato nei suoi effetti dalla contemporanea assunzione di alcool etilico che incideva sul sistema nervoso centrale.
    Sulla base delle indicazioni fornite da Tizio ai Carabinieri, lo spacciatore fu identificato in Sempronio.
    Veniva anche perquisita la sua abitazione e venivano rinvenuti e sequestrati 800 mg di eroina divisa e frammista a sostanze da taglio nonché, un bilancino di precisione.
    Sempronio decideva di rivolgersi ad un legale.
    Il candidato assunte le vesti di avvocato di Sempronio rediga motivato parere illustrando le problematiche sottese alla fattispecie.

    (Il caso è tratto da Cassazione, Sez. un., 29 maggio 2009, n. 22676
     
    .
  3. seppietta
     
    .

    User deleted


    Falso ideologico in atto pubblico per l’impiegato che inganna la P.a.

    Commette falso ideologico in atto pubblico il dipendente provinciale che redige relazioni attestanti interventi in realtà mai avvenuti.
    Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19 di oggi, ha precisato, confermando la condanna per falso ideologico in atto pubblico, truffa e sostituzione di persona nei confronti di una dipendente provinciale, che “in tema di falsità ideologica di certificazioni attestanti la durata e la modalità dell’impiego dei dipendenti di ente pubblico, non può assegnarsi alla documentazione natura meramente privatistica (sí da qualificare i fatti alterativi della stessa in ragione di falsità in scrittura privata) quando il contenuto della documentazione dispieghi un oggettivo rilievo ed un interesse eccedente l’area del mero rapporto di impiego tra ente pubblico e dipendente”.

    Debora Alberici


     
    .
  4. seppietta
     
    .

    User deleted


    www.diritto.it/all.php?file=28787.pdf

    un caso simile recentementissimamente oggetto di pronuncia.
     
    .
  5. seppietta
     
    .

    User deleted


    Linea dura sullautocertificazione nelle gare di appalto. Sono automaticamente escluse le imprese che hanno dichiarato il falso a prescindere dal fatto che la violazione commessa sia definitiva oppure no.
    Lo ha stabilito il Tar della Lombardia che, con una sentenza del 14 gennaio 2010, ha respinto il ricorso di unazienda esclusa da una gara indetta dal comune di Milano per una serie di irregolarit contributive non dichiarate nellautocertificazione. Limpresa si era sempre difesa sostenendo di non aver ricevuto i bollettini per il pagamento e che, ad ogni modo, in un secondo momento aveva versato tutti i contributi.
    Per i giudici amministrativi, tuttavia, al di l della regolarizzazione della posizione contributiva una autocertificazione con la quale non si dichiara il vero fa venir meno il rapporto di fiducia con lamministrazione e giustifica lespulsione immediata dalla gara.
    In tema di appalti, - ecco il principio affermato - la possibilit per i partecipanti alla gara di presentare la dichiarazione sostitutiva, costituisce un atto di fiducia attraverso cui, in cambio delloneroso reperimento ex ante di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara, viene consentito, sotto la propria responsabilit di dichiarare la sussistenza di requisiti richiesti. Poich il sistema richiede la massima seriet ed onest da parte del concorrente nel redigere lautocertificazione in caso di dichiarazione non veritiera, la sanzione della esclusione dalla gara diventa conseguenza necessaria, essendo venuto meno quel rapporto di fiducia basato sulla presunzione della reciproca correttezza che deve sussistere anche nella fase precontrattuale. In tal caso inoltre, del pari legittimi risultano lescussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto allAutorit, al cospetto di dichiarazioni non veritiere e a fronte di un impedimento all a stipulazione del contratto di appalto chiaramente imputabile allaggiudicatario (provvisorio), a mente di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di appalti (v. artt. 75 co. 6 e 6 co. 11 d. lgs. 163/2006; art. 27 co. 1 d. p. r. 34/2000). Come anche legittima la disposta cancellazione della societ ricorrente dallAlbo dei professionisti del comune in cui ha la sede, essendo liscrizione condizionata al puntuale adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.


    Roberta Macchia
     
    .
  6. seppietta
     
    .

    User deleted


    https://sarannogiuristi.forumfree.it/?t=46271670

    qui qualche spunto sul secondo parere
     
    .
5 replies since 16/12/2009, 21:28   456 views
  Share  
.
Top