Brevetti

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. seppietta
     
    .

    User deleted


    Brevetti
    Invenzione di procedimento e requisiti di brevettabilitàGiuseppe Colangelo L'invenzione, per potersi qualificare ed essere protetta come tale, deve fondarsi sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione di principi conosciuti (novità intrinseca)L’invenzione, per potersi qualificare ed essere protetta come tale, deve fondarsi sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un’attività creativa dell’inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione di principi conosciuti (novità intrinseca).

    Il titolare e il licenziatario di un brevetto per modello di utilità (brevetto “Pirazzini”) avente ad oggetto una canna da pesca citano in giudizio alcune società (Italica e Hydra Pesca) per l’accertamento della violazione della privativa industriale, le quali a loro volta denunciano la nullità del brevetto in esame sostenendo che lo stesso si estende oltre il contenuto della domanda originaria e comunque appare carente di novità, altezza inventiva e sufficiente descrizione. Mentre il tribunale di Monza, dopo aver disposto la conversione del brevetto per modello di utilità in brevetto per invenzione di metodo, afferma che il prodotto di Italica e Hydra Pesca viola la domanda di brevetto “Pirazzini”, i giudici di appello di Milano invece ne dichiarano la nullità.

    La controversia approda in Cassazione dove i ricorrenti lamentano, in particolare, l’errore nel quale sarebbero incorsi i giudici di appello poiché risulterebbe evidente che due canne da pesca (una, frutto di una tecnica nota, caratterizzata da una superficie opaca ottenuta mediante la ricopertura della superficie con una vernice opaca e da creste schiacciate ottenute mediante la carteggia tura; l’altra, ottenuta secondo il brevetto in questione, caratterizzata da un’opacità ottenuta senza la verniciatura e da creste schiacciate senza la necessità di un processo di rettifica) costituiscono prodotti del tutto distinti sotto il profilo tecnico, funzionale e morfologico.

    I giudici supremi segnalano, tuttavia, come correttamente i colleghi di Milano abbiano rilevato che la c.d. opacità intrinseca della canna da pesca non risulta espressamente descritta nel testo brevettuale: se è vero che, ai sensi dell’art. 51 c.p.i. l’accertamento della sussistenza del requisito della sufficiente descrizione deve essere condotto con riferimento all’esperto del ramo, nel caso di specie non è dimostrato ne’ in alcun modo affermabile, in via di presunzione o in base a nozioni di comune esperienza, che la opacità intrinseca sia desumibile per l’esperto del ramo dalla semplice circostanza che la caratteristica non fosse stata attribuita ad una operazione di verniciatura, o più esattamente, dal fatto che una simile operazione di verniciatura non risultasse descritta.

    Né a migliore sorte è destinata la prospettazione del brevetto come invenzione di procedimento. Sebbene in linea astratta la conversione sia ammissibile, è necessario tuttavia che sussistano i requisiti del diverso brevetto: nel caso di specie, mancano i requisiti di novità, altezza inventiva e originalità sufficienti a qualificare il procedimento come valida invenzione industriale, trattandosi semplicemente di una combinazione di elementi già noti, in quanto anticipati da altre anteriorità, con elementi banali, di immediata evidenza per qualunque esperto del settore. La giurisprudenza di Cassazione, del resto, si e’ ripetutamente espressa nel senso che il concetto stesso di invenzione si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, atto ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tale da apportare il progresso o un perfezionamento della tecnica nota: l’invenzione, per potersi qualificare ed essere protetta come tale, deve fondarsi sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un’attività creativa dell’inventore, che non sia quindi semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione di principi conosciuti (novità intrinseca).

    (Cassazione civile Sentenza 04/11/2009, n. 23414)
     
    .
0 replies since 11/12/2009, 13:52   240 views
  Share  
.
Top