Sale and lease back

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  1. seppietta
     
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    Elusione
    Abuso di diritto tributario per il Lease back infragruppo

    La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla liceità tributaria dei contratti di leasing (recte: sale and lease-back) di beni ammortizzabili conclusi tra due società appartenenti allo stesso gruppo.

    In particolare, la sentenza oggetto di impugnazione, pronunciata dalla CTR di Trento, ha ritenuto elusiva, perché priva di ragioni economiche, l’operazione appena descritta.

    Parte ricorrente ha invece sostenuto che, essendo il contratto di leasing lecito ai sensi della normativa civilistica, deve essere necessariamente tale anche ai sensi della normativa tributaria.

    Simile impostazione non è condivisa dai giudici di legittimità, i quali, confermando la sentenza di merito, hanno negato l’asserita equivalenza tra liceità civilistica e tributaria.

    A detta della Corte, infatti, proprio la diversità e la separazione tra i due sistemi normativi fa sì che quello tributario conferisca una valenza autonoma e differente ai fatti elusivi o di abuso di diritto rispetto a quanto faccia l’ordinamento civile, con la conseguenza che atti di autonomia privata leciti dal punto di vista civilistico possono non esserlo dal punto di vista tributario.

    La Corte, poi, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 30055/2008, ha ritenuto che il fondamento del principio di abuso di diritto è da rinvenire in un principio costituzionale non scritto, il quale vieta l’uso di norme fiscali di favore per scopi diversi da quelli per cui sono state create. Nella fattispecie, l’abuso di diritto si sarebbe manifestato nei seguenti fatti:
    -(i) detrazione dei canoni di leasing da parte della società locataria
    -(ii) ammortamento (duplice) dei beni oggetto di locazione finanziaria da parte della società locatrice. Alla presenza di queste circostanze, avuto riguardo al gruppo nel suo complesso e non alla singola società del gruppo, non si sarebbe realizzato l’effetto economico proprio del contratto di locazione finanziaria, ovvero la maggiore disponibilità di denaro, con la conseguenza che l’operazione posta in essere deve essere considerata elusiva.

    (Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 08/04/2009, n. 8481)
     
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7 replies since 3/4/2009, 13:55   2203 views
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